F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 138/CSA pubblicata il 07 Aprile 2021 – A.S.D. Calcio Pomigliano) N. RG. 144/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 138/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 144/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 138/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Paolo Tartaglia Componente (relatore)

Andrea Lepore Componente

Franco Granato Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG. 144/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 109 del 09/03/2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 25/03/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Eduardo Riccio

FATTO E DIRITTO

La ricorrente, ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Pomigliano e Chievoverona del 07/03/2021 del campionato di Serie B Femminile, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due giornate effettive di gara alla calciatrice Giorgia Tudisco “per avere rivolto nei confronti dell’Arbitro espressioni gravemente offensive”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da due ad una giornata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto la eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Giudice sportivo non essendovi, secondo la stessa, intento lesivo dell’immagine del Direttore di gara.

La Corte, in considerazione del tenore delle espressioni proferite dalla calciatrice, certamente non inquadrabili nell’ambito del mero dissenso o del diritto di critica, ma gravemente offensive del ruolo e della persona dell’Arbitro, ritiene infondato il ricorso respingendo lo stesso con la conferma della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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