F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 140/CSA pubblicata il 07 Aprile 2021 – A.S.D. Bagnolo Calcio A 5/ Modena Cavezzo Futsal N. 128/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 140/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 128/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 140/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Daniela Morgante Componente relatore

Andrea Lepore Componente

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG. 128/CSA/2020-2021, proposto dalla società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D., rappresentata e difesa dal Presidente p.t., avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 777 del 03.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 31.03.2021 il Cons. Daniela Morgante;

Udito il Sig. Andrea Bavutti Vice Presidente della società Modena Cavezzo Futsal.

Nessuno è presente per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 15.3.2021 la Società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 (C.U. n. 777 del 03.03.2021) con la quale, a seguito della gara del Campionato di calcio a 5 Bagnolo calcio a 5 A.S.D. / Modena Cavezzo Futsal disputatasi in data 27.02.2021, era stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 2.500,00 quale prima rinuncia. Ciò in quanto, come argomentato dal Giudice sportivo, “la gara in epigrafe non è stata disputata per il mancato arrivo sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa della società ospitante”, “Tenuto conto che gli arbitri nel loro rapporto riferiscono che era presente in rappresentanza del Bagnolo Calcio a 5 solamente la presidentessa, la quale faceva presente ai direttori di gara che la propria squadra non si sarebbe presentata a causa di alcuni casi di COVID-19 che avevano interessato molti dei propri calciatori” e “Considerato, tuttavia che la suddetta società non ha invocato nella fattispecie la sussistenza della causa di forza maggiore, così come previsto dalle specifiche norme dell'art.55 delle N.O.I.F., ragion per cui, pur prendendo atto delle affermazioni della presidentessa, la mancata partecipazione non può che essere considerata rinuncia alla disputa dell'incontro.”

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi sono incentrati, in sintesi, sulla documentata causa di forza maggiore e le indicazioni date dall’USL in relazione al fatto che la mattina antecedente la partita atleti avevano riferito di avere la febbre alta e quindi hanno proceduto ad autoisolarsi come da disposizioni nazionali e che la Ricorrente avrebbe comunicato alla Divisione Calcio a 5 tramite PEC di non essere intenzionata a scendere in campo fino a che la USL non avesse fatto accertamenti su tutta la squadra, a prescindere dalla documentazione necessaria per la sospensione al fine di tutelare la salute di tutti i soggetti che sarebbero stati presenti alla gara, compresi quelli esterni alla squadra. La mattina della partita la Ricorrente avrebbe ricontattato la Divisione Calcio a 5 spiegando che 6 atleti erano in isolamento fiduciario in attesa degli accertamenti della USL e che tutta la squadra era sotto osservazione per 10 giorni. L’USL ha iniziato a contattare i giocatori a partire dal 28.2.2021 e il 29.2.2021 4 ragazzi erano risultati positivi e quindi la Ricorrente ha chiesto il rinvio delle successive gare che, come da CU n. 755, sono state rinviate a date da destinarsi. Rappresenta la Ricorrente che i controlli dell’USL sono ancora in corso e che 11 tesserati sono risultati positivi al Covid.

Si è costituita anche la Modena Cavezzo Futsal avversando il ricorso e chiedendo la conferma della decisione impugnata o in subordine un indennizzo di € 1.000 per i costi sostenuti per la trasferta. Argomenta l’Interveniente che la Reclamante non ha proposto né preannunciato ricorso avverso i referti del direttore di gara e che nella giornata della partita alcuna positività era stata ancora formalmente accertata tra i calciatori, tanto che la società Reclamante non ha proposto ricorso ex art. 67 CGC non essendo alcuna positività documentata al 27.2.2021. Inoltre, il Presidente del Modena Cavezzo Futsal nella telefonata effettuatagli dalla Presidente del Bagnolo Calcio a 5 il giorno antecedente alla partita per informarlo della situazione aveva manifestato la sua disponibilità al rinvio della partita, mentre la Presidente della Bagnolo C5 gli avrebbe riferito che sarebbe stato impossibile rinviare la partita e gli avrebbe consigliato di presentarsi in campo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, ritiene che il reclamo sia fondato e meriti accoglimento.

Risulta, infatti, provato dalla documentazione versata in atti dalla Reclamante che diversi suoi giocatori siano risultati positivi al Covid a seguito degli accertamenti esperiti dalla USL nei giorni immediatamente successivi alla partita che era prevista per il 27.2.2021. Né il ritardo dell’USL nell’effettuazione degli accertamenti può essere imputato alla Reclamante, la cui Presidente si è prontamente attivata con le autorità sanitarie secondo i protocolli previsti e ha preventivamente informato la Divisione Calcio a 5, come da PEC del 26.2.2021 prodotta in atti, oltre al Presidente della squadra avversaria come dallo stesso confermato espressamente nella memoria di costituzione del Modena Cavezzo Futsal.

Non vi è quindi dubbio alcuno circa il fatto che sia sussistita nella sostanza una causa di forza maggiore, comprovata dalla documentazione in atti circa l’avvenuto contagio Covid di diversi tesserati, che la Presidente della Squadra reclamante ha portato a conoscenza della Divisione Calcio a 5 e del Presidente della Squadra avversaria il giorno antecedente alla partita e agli arbitri il giorno stabilito per la partita e che la Presidente, nel far rispettare l’isolamento precauzionale sin dalla prime avvisaglie del possibile contagio Covid di alcuni tesserati, abbia nella sostanza rispettato le vigenti disposizioni nazionali che impongono l’autoisolamento non soltanto in esito agli accertamenti sanitari ma anche preventivamente, in via precauzionale, sin dalla prima insorgenza dei sintomi Covid (e dunque sin dal 26.2.2021) e ciò non soltanto ai soggetti interessati da tali sintomi ma anche a coloro che avevano avuto con essi stretti contatti, quali certamente sono quelli che avvengono nell’attività sportiva ordinaria tipica delle squadre di calcio. Il reclamo va quindi accolto.

Quanto alla domanda subordinata proposta dalla Interveniente, mirante all’ottenimento dell’indennizzo di € 1.000 per i costi sostenuti per la trasferta, non vi è luogo a provvedere in quanto essa riguarda con ogni evidenza i rapporti civilistici tra le due squadre e non la decisione del Giudice sportivo Calcio a 5 sulla quale verte l’odierno giudizio di appello.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, dispone la disputa della gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

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