F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 142/CSA pubblicata il 07 Aprile 2021 – A.C. Crema 1908 S.S.D. a R.L. N. 135/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 142/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 135/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 142/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Roberto Vitanza - Componente

Franco Granato – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero RG. 135/CSA/2020-2021, proposto dal A.C. Crema 1908 S.S.D. a r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 116 del 03.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.03.2021, l’Avv. Daniele Cantini, con l’intervento dell’Avv. Andrea Scalco per la società reclamante e del Sig. Andrea Dossena, allenatore della A.C. Crema 1908 S.S.D. a r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Crema 1908 S.S.D. a r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Andrea Dossena, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 135 del 03.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone B, Crema/Caravaggio del 28.02.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore una squalifica per tre giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale, successivamente usciva dall’area tecnica con atteggiamento minaccioso e si avvicinava alla panchina avversaria. Solo l’intervento di alcuni tesserati della propria società, impediva che venisse a contatto con l’allenatore avversario (R.A. – R.AA.).”.

L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto: in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta ed, in subordine, tenuto conto delle circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S., contenerla nel periodo di squalifica presofferto.

La società A.C. Crema 1908 S.S.D. a r.l., ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa rispetto a quanto effettivamente accaduto nell’evento per cui è causa.

L’odierna società reclamante evidenzia con il ricorso introduttivo un palese travisamento dei fatti da parte dell’Assistente dell’arbitro 1, che richiamava l’attenzione del Direttore di Gara riguardo al comportamento ingiurioso e minaccioso del Sig. Andrea Dossena, allenatore della società A.C. Crema 1908 S.S.D. a r.l..

Infatti, la società sostiene che il proprio allenatore non avrebbe proferito le frasi refertate dall’assistente dell’arbitro nei confronti della terna arbitrale ma, bensì, nei confronti dei giocatori del Caravaggio i quali tenevano una condotta riprovevole, antisportiva e provocatoria, volta a “perdere tempo” per mantenere il risultato acquisito fino al termine della gara.

Inoltre, il tecnico non avrebbe minacciato l’allenatore della squadra avversaria tanto che non sono stati rilevati, né insulti, né contatti nei confronti di quest’ultimo.

A parere della difesa della società reclamante, il Giudice Sportivo non avrebbe considerato le condotte del Sig. Dossena, uniche e continue tra loro, così come avrebbe omesso di applicare le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. ed in particolare il 2° comma di detto articolo, non tenendo conto del fatto che il tesserato, nel corso della presente stagione, non è mai stato squalificato, né ha avuto in precedenza sanzioni degne di nota.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 marzo 2021, sono comparsi il Sig. Andrea Dossena e l’Avv. Andrea Scalco per la parte reclamante il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La tesi difensiva della società reclamante, sul punto riguardante le frasi ingiuriose rivolte alla terna arbitrale ed il comportamento minaccioso attributo al suo allenatore, Sig. Andrea Dossena, dal Giudice Sportivo, deve essere totalmente respinta.

Il rapporto dell’Assistente dell’Arbitro 1, che ex art. 61, comma 1, C.D.S., fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, conferma in toto la motivazione resa dal Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato.

Occorre evidenziare che il referto dell’Assistente dell’Arbitro, è dettagliato e non lascia dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto in campo al 25° minuto del secondo tempo.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità delle offese rivolte alla terna arbitrale ed al comportamento minaccioso del Sig. Dossena verso l’allenatore della squadra avversaria.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, perché le espressioni formulate nei confronti della terna arbitrale, da parte del tesserato della società A.C. Crema 1908 S.S.D. a r.l., non possono essere ritenute una critica legittima alla luce del dato normativo, perché ledono la dignità dei componenti la terna arbitrale, sia sul piano della loro moralità, sia sul piano della loro professionalità.

Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, sicuramente, irriguardoso ed ingiurioso, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, di ridurre la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Tale attenuazione viene effettuata ai sensi del 2° comma dell’art. 13 C.G.S., in forza del quale la complessiva condotta del Sig. Dossena, in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata, anche alla luce, come detto, dei precedenti di questa Corte.

Per la condotta tenuta dall’allenatore della società reclamante, Sig. Andrea Dossena, nella gara oggetto di gravame, questa Corte, ritiene di ridurre la squalifica a due giornate effettive di gara.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.C. Crema 1908 S.S.D. a r.l. deve essere parzialmente accolto, con la conseguente riduzione della squalifica del Sig. Andrea Dossena a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

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