F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 143/CSA pubblicata il 07 Aprile 2021 – F.C. Forlì S.R.L. N. 143/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N143/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 143/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N143/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Paolo Tartaglia Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 143/CSA/2020-2021 proposto dalla società F.C. Forlì S.r.l. avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Biasiol Eric seguito gara Mezzolara/Forlì S.r.l. del 10.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 25.03.2021 il prof. avv. Andrea Lepore.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 12 marzo 2021, la società F.C. Forlì S.r.l propone reclamo contro la delibera del giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata nel C.u. n. 122 del 11.03.2021, in merito alla gara Mezzolara/Forlì S.r.l. di cui in epigrafe, con la quale veniva sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara il calciatore Biasiol Eric «per aver colpito un calciatore avversario con un pugno».

Nello specifico la reclamante contesta la vicenda, sostenendo che il proprio calciatore non abbia colpito con un pugno l’avversario, e sottolinea, al contrario, che il calciatore durante gli sviluppi di un calcio d’angolo, avrebbe ricevuto per primo una gomitata dal calciatore avversario e poi nel tentativo di non farsi sfuggire la marcatura lo abbia atterrato fallosamente in area con una forte spinta.

Domanda, dunque, una riqualificazione della condotta, evidenziando la sproporzione della sanzione rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato.

Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione della squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come affermato in precedenti giurisprudenziali, è bene ricordare che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014).

Va inoltre sottolineato, per altro verso, che il referto della terna arbitrale costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 62 C.G.S.). In esso è descritta in maniera accurata e inequivocabile la condotta violenta posta in essere dal Biasiol, là dove il direttore di gara afferma: «espellevo il n. 5 Biasiol Eric perché in occasione di un calcio d’angolo si rendeva colpevole di condotta violenta: il Biasiol colpiva violentemente, a gioco in svolgimento, con un pugno il calciatore avversario n. 9 Ferretti Gustavo all’altezza della clavicola.

Il calciatore avversario rimaneva a terra e si rendeva necessario l’intervento dell’ambulanza per portalo fuori dal terreno di gioco».

Tale condotta, unitamente all’intervento resosi necessario dei paramedici, ad avviso di questa Corte, configura appieno la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. come rappresentato nei precedenti citati.

Ne deriva che la sanzione del giudice di prime cure è congrua.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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