F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 145/CSA pubblicata il 07 Aprile 2021 – Potenza Calcio S.R.L. N. 160/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 145/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 160/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 145/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi Presidente

Massimiliano Atelli Componente

Fabio Di Cagno Componente relatore

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

riunita in videoconferenza, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 160 del 2021, proposto dalla società Potenza Calcio s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 25.03.2021 di cui al Com. Uff. n. 391/DIV

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento; Relatore nell'udienza del giorno 02.04.2021 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito il dott. Federico Sibillano per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 28.03.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società Potenza Calcio s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 25.03.2021 (C.U. n. 391/DIV) con la quale è stata irrogata al proprio tecnico allenatore dei portieri sig. Giuseppe Catalano la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 500,00 “perché durante la gara rivolgeva alla quaterna arbitrale reiterate frasi offensive nonché espressioni offensive e minacciose ai tesserati della squadra avversaria”. Il tutto occorso durante la gara Potenza – Ternana disputata il 24.03.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie C, girone B.

La sanzione è stata comminata sulla base del referto del 1° Assistente, referto che si ritiene di dover riportare integralmente al fine di meglio comprendere le ragioni tanto del reclamo quanto della decisione: “al 11 minuto del 2T richiamavo l’arbitro per far espellere il sig. Catalano Giuseppe allenatore dei portieri della società Potenza Calcio poiché contestava una decisione offendendoci e istigando i calciatori avversari che si stavano riscaldando. Nel dettaglio diceva siete delle merde, state facendo schifo, siete scandalosi, non ci state proprio capendo niente e continuava dicendo ai calciatori avversari che cazzo volete vi stanno dando tutto a favore, non mi guardate proprio che sennò mi alzo e vengo lì”.

A fondamento del reclamo, finalizzato a conseguire un ridimensionamento della sanzione inflitta, la società Potenza Calcio ha addotto i motivi che di seguito così si possono sintetizzare:

1) stato di tensione determinato dall’importanza della gara ai fini della classifica, dai reiterati alterchi occorsi tra il Presidente della Ternana seduto in panchina aggiuntiva e alcuni dirigenti del Potenza seduti in tribuna alle spalle della panchina medesima ed infine dalla concessione di un contestato calcio di rigore in favore della squadra ospite;

2) incertezza circa l’individuazione nel sig. Catalano dell’autore delle frasi pronunciate;

3) incertezza circa gli effettivi destinatari delle medesime frasi;

4) incongruenza tra referto e provvedimento sanzionatorio, in quanto le frasi offensive non sarebbero state reiterate, bensì una sola (“siete delle m…”), dovendosi invece qualificare le altre attribuite al Catalano come meramente irriguardose;

5) mancanza di alcuna portata offensiva delle frasi pronunciate nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, peraltro causate dal comportamento provocatorio di costoro;

6) sussistenza di valide circostanze attenuanti, riscontrabili: a) nell’assenza di alcun precedente disciplinare a carico del tecnico sanzionato; b) nell’essersi costui allontanato dal terreno di giuoco a seguito dell’espulsione senza ulteriori polemiche; c) nelle provocazioni subìte ad opera dei calciatori della compagine avversaria.

In considerazione di tali motivi ed anche a fronte dell’assenza di alcuna condotta violenta imputabile al Catalano, la reclamante conclude per la riduzione della sanzione nella squalifica per due giornate effettive di gara o, in subordine, con l’aggiunta dell’ammenda di € 500,00, o comunque per la sua riduzione nella misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, posto che alcuno dei motivi di gravame può trovare accoglimento.

Va innanzi tutto rilevata l’estrema genericità della doglianza circa l’incertezza dell’individuazione nel sig. Catalano quale autore della condotta sanzionata.

La reclamante, difatti, piuttosto che negare recisamente che sia stato proprio quest’ultimo a pronunciare le frasi incriminate, si limita solo ad ipotizzare che l’Assistente potrebbe averlo confuso con qualcun altro e che analoga confusione potrebbe aver riguardato anche i destinatari delle frasi medesime (calciatori avversari piuttosto che ufficiali di gara). Doglianza per vero assai debole, soprattutto in considerazione del fatto che nessuno dei pur numerosi presenti è stato in grado di indicare l’effettivo colpevole e che, in ogni caso, la stessa reclamante riconosce come il 1° Assistente, autore del referto, si trovasse proprio dinanzi alla panchina sulla quale sedeva il Catalano. Nulla può indurre, pertanto, a ritenere una erronea percezione del fatto da parte dell’Assistente, anche con riferimento agli effettivi destinatari delle offese, dettagliatamente e distintamente indicati nel referto (con la valenza di prova piena che riveste il documento ex art. 61, 1° comma, C.G.S.), tanto nella quaterna arbitrale quanto nei calciatori della squadra ospite in fase di riscaldamento.

Ciò premesso, il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo si presenta immune da censure anche con riferimento all’esatta individuazione e qualificazione delle condotte.

Le espressioni pronunciate dal sig. Giuseppe Catalano sono da qualificarsi certamente offensive non solo con riferimento alla frase più colorita (“siete delle m…”), ma anche in relazione agli altri epiteti con i quali egli apostrofa gli ufficiali di gara (fate schifo, siete scandalosi, non state capendo niente), espressioni ben più che irriguardose che nulla hanno a che vedere con un legittimo esercizio del diritto di critica, ancorchè in un contesto concitato quale quello riferito.

Quanto alle espressioni rivolte ai calciatori della squadra avversaria, in disparte la volgarità, non se ne può negare la portata palesemente minatoria, e quindi gravemente antisportiva, nella misura in cui egli paventa la possibilità di passare nei loro confronti alle vie di fatto. Il contesto innanzi descritto, connotato da un comportamento del Catalano reiteratamente offensivo nei confronti degli ufficiali di gara e gravemente antisportivo nei confronti dei calciatori avversari, in violazione dunque sia dell’art. 36, 1° comma, lett. a), sia dell’art. 39, 2° comma, C.G.S., legittima pienamente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo il quale, con la squalifica per tre giornate effettive di gara e l’ammenda di € 500,00, si è tenuto addirittura al di sotto del minimo edittale previsto per entrambe le violazioni cumulate.

Né alcun rilievo in chiave attenuativa può essere attribuito alle circostanze addotte dalla reclamante, posto che da un lato la mancanza di precedenti disciplinari in capo al Catalano rileverebbe tutt’al più ai fini dell’esclusione della recidiva che, in questa sede, tuttavia non è stata contestata; dall’altro l’assenza di proteste o di altri comportamenti sanzionabili in fase di uscita dal terreno di giuoco, così come l’assenza di atti violenti, non rappresentano certo attenuanti, trattandosi di autonome fattispecie sanzionatorie che, ove ricorrenti, avrebbero comportato conseguenze ancora più gravi sul piano disciplinare. Quanto alla presunta provocazione subìta dai calciatori della Ternana in fase di riscaldamento, non ve ne è traccia negli atti di gara.

Deve infine essere sottolineato, a conferma della congruità della sanzione inflitta, che il presunto stato di tensione tra i dirigenti delle due squadre giammai poteva e può giustificare le intemperanze da parte di un tecnico (quale è l’allenatore dei portieri) seduto in panchina, intemperanze neppure giustificate dalla concessione di un calcio di rigore contro la propria squadra, in quanto episodio del tutto normale e fisiologico nel corso di una partita di calcio.

P.Q.M.

respinge.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con PEC.

 

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