F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 146/CSA pubblicata il 07 Aprile 2021 – U.S. Vibonese Calcio S.r.l. N. 164/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 146/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 164/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 146/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Daniele Cantini Componente (relatore)

Fabio Di Cagno Componente

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG. 164/CSA/2020-2021, proposto dal U.S. Vibonese Calcio s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 398/DIV del 30.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.04.2021, l’Avv. Daniele Cantini.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Vibonese Calcio s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio Direttore Sportivo, Sig. Luigi Condò, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 398/DIV del 30.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Vibonese/Teramo del 28.03.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al dirigente la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto l’08 aprile 20121 oltre ad un’ammenda di € 500,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per condotta gravemente antisportiva in quanto si frapponeva tra il pallone ed un calciatore della squadra avversaria allo scopo di ritardare la ripresa del gioco (panchina aggiuntiva).”.

L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto una congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

La società U.S. Vibonese Calcio s.r.l., ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva rispetto a quanto effettivamente accaduto nell’evento per cui è causa.

L’odierna società reclamante, sottolinea, con il ricorso introduttivo, un palese travisamento dei fatti da parte dell’Arbitro, in quanto il Sig. Condò si era alzato dalla panchina aggiuntiva per sopperire al pronto intervento dei raccattapalle, che tardavano nel recupero del pallone e non, come evidenziato dall’arbitro, per disturbare il calciatore della squadra avversaria nella ripresa del gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 02 aprile 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La tesi difensiva della società reclamante deve essere totalmente respinta.

Il rapporto dell’Arbitro, che ex art. 61, comma 1, C.D.S., fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, conferma in toto la motivazione resa dal Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato.

Occorre evidenziare che il referto del Direttore di Gara, è dettagliato e non lascia dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto in campo al 41° minuto del secondo tempo.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità del comportamento antisportivo tenuto dal Sig. Luigi Condò.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti una sanzione adeguata, trattandosi nel caso specifico di condotta gravemente antisportiva commessa da un dirigente e, come tale, sanzionata, ex art. 39, comma 3, C.G.S., che prevede come sanzione minima l’inibizione per un mese.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è ben al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma, poco sopra citata.

Per la condotta tenuta dal Direttore Sportivo della società reclamante, Sig. Luigi Condò, nella gara oggetto di gravame, questa Corte, ritiene di convalidare in toto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio s.r.l., deve essere respinto, con la conseguente conferma delle sanzioni dell’inibizione fino al 08.04.2021 e dell’ammenda di € 500,00, inflitte al Sig. Luigi Condò dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 398/DIV del 30.03.2021.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con PEC.

 

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