F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 147/CSA pubblicata il 08 Aprile 2021 – A.C. Milan N. RG 149/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 147/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG 149/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 147/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli Presidente

Lorenzo Attolico Vice Presidente (relatore)

Maurizio Borgo Componente

Carlo Bravi Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 149/CSA/2020-2021, proposto dalla AC Milan S.p.A.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico Serie A, di cui al Com. Uff. n. 223 del 16.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 29.03.2021, l’Avv. Lorenzo Attolico con la presenza dell’Avv. Lorenzo Cantamessa per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società AC Milan S.p.A. ha proposto reclamo con procedimento d’urgenza avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Ante Rebic, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico Serie A (cfr. Com. Uff. n. 223 del 16.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie A Milan – Napoli del 14.03.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, a parziale riforma della decisione impugnata, in via principale, la riduzione della squalifica a una giornata effettiva di gara e, in via gradata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda, nella misura ritenuta di giustizia.

La società AC Milan S.p.A. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto alla condotta tenuta dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa. Infatti, a detta della società reclamante, l’espressione utilizzata dal calciatore Rebic sarebbe priva di carattere ingiurioso o anche solo di capacità irriguardosa, in quanto, “pur valicando i confini di una accettabile critica”, sarebbe da considerare come meramente inopportuna o poco rispettosa. A sostegno delle richieste di parte ricorrente, viene, inoltre, fatto notare il tono e l’atteggiamento pacato tenuto dal calciatore nel pronunciare nei confronti dell’Arbitro le parole contestate, nonché la compostezza mantenuta anche dopo l’espulsione.Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 29.03.2021, è comparsa per la parte reclamante l’Avv. Lorenzo Cantamessa, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che l’espressione pronunciata dal calciatore Rebic non possa essere ritenuta ingiuriosa e, quindi, lesiva del ruolo e operato dell’Arbitro. Nonostante la condotta del calciatore sia, comunque, rilevante e censurabile da punto di vista giuridico-sportivo, le parole pronunciate da quest’ultimo non sono, infatti, idonee ad offendere, potendo tuttalpiù essere considerate come meramente irriguardose e, quindi, non tali da giustificare l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. L’assenza di intento offensivo è avvalorata anche dall’atteggiamento pacato e non aggressivo tenuto dal Sig. Rebic nel pronunciare la predetta espressione ed all’atto dell’espulsione, circostanza questa che deve essere intesa come attenuante da prendere in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare.

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene, pertanto, che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non sia congrua e il reclamo proposto dalla società AC Milan S.p.A. deve essere accolto.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 15.000,00. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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