F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 149/CSA pubblicata il 12 Aprile 2021 – Independiente Ivrea/A.S.D. Caprera Calcio N. RG. 122/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 149/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 122/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 149/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Daniela Morgante – Componente

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 122/CSA/2020-2021 proposto dalla società Independiente Ivrea avverso le sanzioni:

- perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;

- penalizzazione di 1 punto in classifica;

- ammenda di € 1.000,00, seguito gara Caprera/Independiente Ivrea del 21.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 31.03.2021 il prof. avv. Andrea Lepore, udito l’avv. Maria Turco per la reclamante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 5 Marzo 2021 la società Independiente Ivrea impugna la decisione del giudice sportivo del Campionato di serie C, Divisione Calcio femminile, di cui al C.u. n. 53 del 24 Febbraio 2021, tramite la quale quest’ultimo, in virtù dell’assenza del sodalizio piemontese presso l’impianto sportivo della società Caprera nel giorno e nell’orario previsto per la gara di cui in epigrafe, rilevata la carenza probatoria ai fini della insussistenza delle cause di forza maggiore ex art. 55, comma 1, N.O.I.F., visti gli articoli 10 C.G.S. e 53 N.O.I.F. e il C.u. n. 1 del 10.7.2020 del DCF, infliggeva alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 1000,00 quale prima rinuncia alla gara.

I fatti possono così essere riassunti.

In data 20 febbraio 2021, l’Ivrea faceva pervenire alle Autorità sanitarie di Torino, a mezzo mail, comunicazione del medico sociale, nella sua qualifica di M.A.P., il quale attestava che nei rituali controlli pre-gara nelle 48 ore antecedenti all’incontro, mediante tamponi, due componenti della squadra erano risultate positive al test Covid19 e che erano state a stretto contatto col gruppo squadra.

A fronte di quanto si stava delineando in termini di pericolosità per la salute delle atlete e dello staff, il medico sociale, valutando come contatti stretti tutti i componenti della squadra, li poneva in isolamento fiduciario e provvedeva alle comunicazioni di rito all’Asl competente, richiedendo, come da protocollo, la conferma delle positività con l’effettuazione del tampone molecolare.

L’Ivrea sottolinea altresì che la mancanza della documentazione per la quale, ad avviso del giudice sportivo, non poteva essere provata la causa di forza maggiore in primo grado era dovuta ad impedimenti indipendenti dalla volontà della ricorrente, posto che tutta la suddetta documentazione non poteva essere trasmessa prima dell’inizio della gara dalle medesime Autorità sanitarie interpellate e molto oberate.

La società dunque, date le circostanze, chiedeva agli Organi federali un rinvio della gara, senza ricevere risposta da quanto emerge in atti.

Ad avviso della ricorrente, tale richiesta di rinvio si rendeva inevitabile in quanto, in una situazione come quella che si prospettava, era altresì non consigliabile a tutela della salute pubblica una trasferta in Sardegna, che avrebbe messo a rischio non soltanto le atlete dei due sodalizi, ma anche coloro che nello spostamento in aereo e presso l’albergo potevano venire a contatto con queste ultime. Evidenzia altresì altro dato di rilievo, ossia che le compagnie di trasporto marittimo e aereo richiedono per poter accedere ai loro mezzi autocertificazioni che nello stato in cui versava tutto il gruppo squadra non potevano essere prodotte, se non incorrendo nel reato di falsa attestazione o dichiarazione (art. 495 c.p.).

La società Ivea rileva inoltre che, già al momento della partenza, sussisteva la causa di forza maggiore prevista dall’articolo 55 N.O.I.F. Il giorno 25 febbraio, infatti, pervenivano dall’Asl n. 4 di Torino le ordinanze per 5 atlete (i cui nomi non si riportano nelle motivazioni per tutela della privacy), con le quali si disponeva l’isolamento fiduciario a far data dal 19 febbraio 2021 al 5 Marzo 2021, dunque collocando l’inizio dell’isolamento ben prima della gara di cui in epigrafe, come imposto dal medico sociale. Inoltre, nei primi giorni della settimana successiva alla partita non disputata, emergevano altre quattro positività di due calciatrici e due dirigenti, persone che, senza l’intervento del medico, avrebbero viaggiato col gruppo squadra confermando il rischio per la salute pubblica.

Alla data del deposito del ricorso, puntualizza il sodalizio piemontese, le atlete in isolamento erano in numero di 11, con oltre 5 casi di positività accertati.

La ricorrente, dunque, in virtù di quanto descritto, previo accoglimento del reclamo e in riforma dell’impugnata delibera, chiede la disputa della gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La possibilità per un sodalizio di ottenere la ripetizione della gara in caso di mancata presenza sul terreno di gioco nel giorno previsto dalla Lega di competenza viene basata tradizionalmente sull’istituto della forza maggiore. Norma di riferimento è l’art. 55 delle N.O.I.F., a tenor del quale «[l]e squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore». Norma da leggere in combinato disposto con l’art. 10, commi 1 e 4, C.G.S. ai fini della sanzione nel suo complesso.

Orbene, la giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive.

È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione.

Nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione.

Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente ‘imprevedibile’, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito.

E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, v. già Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che, l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto.

È pur vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l’art. 55 delle N.O.I.F., sono state prese in considerazione, più che altro, le avverse condizioni atmosferiche, elementi di certo che non si riscontrano nel caso che occupa.

Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’eccezionalità, presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 N.O.I.F., previa ponderata valutazione del caso concreto da parte del Giudicante soprattutto da un punto di vista fattuale (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.u. 21 febbraio 2019, n. 099/CSA).

L’attuale pandemia ha inoltre, senza dubbio, ampliato l’ambito di operatività del plesso normativo richiamato, con la necessità di valutare caso per caso il rispetto da parte dei sodalizi e dei medici sociali dei regolamenti licenziati dalle diverse Leghe, allo scopo di individuare nel concreto la rimproverabilità della condotta posta in essere dai soggetti coinvolti nella specifica vicenda.

Orbene, ad avviso di questa Corte, l’Independiente Ivrea ha adeguatamente fornito la prova della forza maggiore, nel rispetto del protocollo Covid. La sua condotta non è rimproverabile e ha dimostrato concretamente in dibattimento l’impossibilità a trasferirsi in Sardegna e a disputare la gara.

 Sì che, in virtù anche dei recenti arresti di questa Corte (cfr. Corte sportiva d’appello, 30 marzo 2021, dec. n. 132/CSA) e del Collegio di garanzia del Coni (cfr. Coll. gar. Coni, 7 gennaio 2021, dec. n. 1) il reclamo merita accoglimento.

Le sanzioni comminate in primo grado dal giudice sportivo vanno dunque annullate e la gara va disputata.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, dispone la disputa della gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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