F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 150/CSA pubblicata il 15 Aprile 2021 – A.S.D. Olympia Agnonese N. RG. 141/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 150/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 141/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 150/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Daniele Cantini Componente

Roberto Vitanza Componente (relatore)

Franco Granato Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 141/CSA/2020-2021, proposto dalla Società A.S.D Olympia Agnonese

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n.120 del 10 marzo 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 25 marzo 2021, il dr. Roberto Vitanza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società A.S.D Olympia Agnonese, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Di Lollo Lucio Boris, in relazione alla gara del Campionato di Serie D, tra l’A.S.D Olympia Agnonese/Castelnuovo Vomano del 7 marzo 2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica.

La società A.S.D Olympia Agnonese ha ritenuto la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di condotta antisportiva atteso che il gesto, enfatizzato dal giocatore avversario, in realtà è stato privo di conseguenze fisiche per il calciatore avversario, tanto che, subito dopo il colpo ricevuto, ha ripreso regolarmente il giuoco. Per l’appellante, si è trattato di un comportamento connesso al tentativo del calciatore di divincolarsi dalla marcatura effettuata dall’avversario.

Inoltre, il gesto non aveva alcun intento lesivo dell’incolumità fisica dell’avversario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 marzo 2021, l’appello è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

In merito deve osservarsi che l’art. 61, 1, C.G.S. statuisce il valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara nei rispettivi referti.

Al fine di superare ogni dubbio circa la dinamica del fatto contestato, la Corte ha ritenuto opportuno di dover ascoltare, a chiarimento del fatto in contestazione, l’arbitro della gara in questione.

Il predetto, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore della società Olympia ha, volutamente e deliberatamente, sferrato un pugno sulla testa dell’avversario.

Pertanto, il Collegio non può che confermare la decisione impugnata confermando la sanzione irrogata.

P.Q.M.

Sentito l’arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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