F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 151/CSA pubblicata il 15 Aprile 2021 – A.S.D. Lanusei Calcio N. RG. 142/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 151/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 142/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 151/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Daniele Cantini Componente

Roberto Vitanza Componente (relatore)

Franco Granato Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 142/CSA/2020-2021, proposto dalla A.S.D. Lanusei Calcio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n.120 del 10 marzo 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno il giorno 25 marzo 2021, il dr. Roberto Vitanza con la presenza del difensore della società reclamante Avv. Eduardo Chiacchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Lanusei Calcio, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al calciatore, Sig. Sylla Mbaye dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione al fatto occorso nella gara Nocerina/ A.S.D. Lanusei Calcio 7 marzo 2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica.

La società appellante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa. Infatti secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, il comportamento assunto dal calciatore, seppure biasimevole, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di condotta antisportiva atteso che il gesto non ha comportato conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversa.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 marzo 2021, il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso non possa essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Il direttore di gara, infatti, nel referto ha rappresentato in modo oggettivo ed univoco l’avvenimento contestato, rappresentando che il calciatore ha dato uno schiaffo al volto dell’avversario.

Ora, in disparte il principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, il comportamento, così come accertato, denota una significativa valenza offensiva, atteso che il calciatore non si è limitato ad appoggiare la mano sul volto dell’avversario, ma gli ha sferrato un vero e proprio ceffone, risultando irrilevanti l’assenza di pregiudizi fisici.

Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte adeguata e congrua.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla A.S.D. Lanusei Calcio deve essere respinto e confermata la sanzione irrogata di tre giornate di squalifica effettive.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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