F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 153/CSA pubblicata il 15 Aprile 2021 – U.S. Vibonese Calcio S.r.Ll N. RG. 151/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 153/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 151/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 153/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi Presidente

Massimiliano Atelli Componente (relatore)

Fabio Di Cagno Componente

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata il 26 marzo 2021 a seguito del reclamo numero RG 151/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Pugliese Mario seguito gara Potenza/ Vibonese del 13.3.2021 la seguente

DECISIONE

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 364/DIV del 15.3.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza del giorno 26.3.2021, l’avv. MassimilianoAtelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo ha inflitta la contestata sanzione al Pugliese per avere il medesimo, protestando verso l’arbitro, rivolto a quest’ultimo una frase offensiva accompagnata da un’espressione blasfema.Tale comportamento veniva reiterato mentre si allontanava dal campo.

In data 19.3.2021 (preceduto da preannuncio del 18.3.2021) perveniva il reclamo proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l., che – nel riconoscere i fatti contestati al tesserato – invocava circostanze attenuanti consistenti, essenzialmente, nella delicatezza e nell’importanza della gara (nel corso della quale il Pugliese è subentrato a 15 minuti dalla fine), per un verso, e nel rientro del calciatore dopo una forzata inattività di un mese, causa Covid, che avrebbero creato uno stato emotivo particolare, per altro verso.

In forza di ciò, la ricorrente instava per una riduzione della squalifica e, in subordine, per una sua rimodulazione, con riduzione da 3 a 2 delle giornate effettive, con l’aggiunta dell’ammenda pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il gravame è da rigettare.

La sanzione inflitta appare in effetti proporzionata alla gravità del comportamento complessivo del tesserato, che non soltanto ha dapprima recato offesa al direttore di gara e profferito anche un’espressione blasfema, ma, nell’abbandonare il campo, ha reiterato le offese allargando anche la cerchia dei destinatari - come risulta dal referto arbitrale - a tutta la terna.

Riguardo alle circostanze attenuanti invocate, ritiene questa Corte che non ne ricorrano i presupposti. D’altra parte, l’entità della squalifica impugnata comprova che il Giudice sportivo abbia già effettuato una valutazione attenuata e che abbia anche fatto applicazione del principio della continuazione, evitando così di irrogare sanzioni ancor più gravose come conseguenza del cumulo materiale delle violazioni perpetrate.

In ragione di tutto quanto precede, il gravame va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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