F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 154/CSA pubblicata il 15 Aprile 2021 – Arezzo N. RG. 153/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 154/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 153/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 154/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Massimiliano Atelli Componente (relatore)

Fabio Di Cagno Componente

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata il 2 aprile 2021 a seguito del reclamo numero RG 153/CSA/2020-2021 proposto dalla società S.S. Arezzo S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Marras Damiano seguito gara Arezzo/Pistoiese del 13.03.21 Campionato Primavera 3 la seguente

DECISIONE

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 38/PR3 del 17.3.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza del giorno 2.4.2021, l’avv. Atelli e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo ha inflitta la contestata sanzione al Marras per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo e per aver, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, tenuto un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro proferendo una frase blasfema.

In data 26.3.2021 (preceduto da preannuncio del 19.3.2021) perveniva il reclamo proposto dalla società società S.S. Arezzo S.r.l., che – nel considerare la condotta tenuta (tanto verso l’avversario quanto contro il direttore di gara) un mero gesto istintivo – ne invocava la derubricazione da atto violento ad antisportivo, instando altresì per l’applicazione dell’istituto della continuazione, e richiamando precedenti ritenuti confacenti di questa Corte.

In forza di ciò, la ricorrente instava per una riduzione della squalifica a 2 giornate effettive, e, in subordine, alla misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il gravame è da rigettare.

La sanzione inflitta appare in effetti proporzionata alla gravità del comportamento complessivo del tesserato, che non soltanto si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo, ma, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ha tenuto un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro profferendo una frase blasfema.

Ritiene questa Corte che il Giudice sportivo, nel modulare la sanzione, abbia già fatto applicazione del principio della continuazione, evitando così sanzioni ancor più pesanti.

Quanto ai precedenti ritenuti confacenti, al di là della diversità del comportamento puntuale nei due casi, trattasi non già di indirizzo costante ma di pronuncia isolata e risalente.

In ragione di tutto quanto precede, il gravame va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, rigetta il gravame

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it