F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 156/CSA pubblicata il 15 Aprile 2021 – Cioli Ariccia/PG Jasnagora N. 136/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 156/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 136/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 156/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Paolo Del Vecchio Componente (relatore)

Andrea Lepore Componente

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di R.G. 136/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Cioli Ariccia Feros avverso le sanzioni della punizione sportiva della perdita della gara per 0-6, della penalizzazione di 1 punto in classifica, dell’ammenda di € 2.500,00, nonché l’obbligo di corrispondere alla società PG Jasnagora l’ammenda di € 800,00 per le spese sostenute per organizzare l’incontro, seguito decisione merito gara PG Jasnagora/Cioli Ariccia del Campionato Nazionale Serie B Calcio a Cinque, 2020/2021, girone E, del 30.1.2021.

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 786 del 4.3.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa, sentitigli avvocati Priscilla Palombi e Marco Spanu;

Relatore nell’udienza del giorno 22.3.2021 tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio;

FATTO

Il Giudice Sportivo rilevava che la gara in epigrafe non era stata disputata per il mancato arrivo sul terreno di giuoco entro il tempo regolamentare di attesa della società A.S.D. Cioli Ariccia Feros. Il Giudice Sportivo ha ritenuto la fattispecie in esame regolata dall’art. 55 delle N.O.I.F., che stabilisce, in caso di mancata presentazione, la possibilità di giustificare l’assenza invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore che ha reso impossibile alla compagine di giungere in tempo utile all’impianto sportivo per poter disputare l’incontro. Nel caso di specie, tuttavia, secondo il giudice sportivo la documentazione atta a comprovare la causa di forza maggiore non risulta prodotta e non ha consentito di conseguenza la possibilità di valutarne l’attendibilità.

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società A.S.D. Cioli Ariccia, rilevando un diverso svolgimento dei fatti e un diverso inquadramento giuridico della fattispecie in esame. In particolare, la reclamante motivava la propria assenza, tra l’altro, sulla base dell’impossibilità per la Struttura Sanitaria interpellata di svolgere tempestivamente la tipologia di tamponi richiesta dal Protocollo del 2.12.2020. Infine, si chiedeva di riformare il Com. Uff. n. 786 del 4.3.2021, annullando le sanzioni comminate e disponendo il recupero della partita di campionato non disputata; in via subordinata, comminare minori sanzioni secondo giustizia ed equità; in via istruttoria, ammettere la prova per testi.

La PG Jasnagora depositava memorie avverso il reclamo della società A.S.D. Cioli Ariccia.Nelle proprie memorie, la PG Jasnagora articolava plurime eccezioni in rito e di merito; chiedeva rigettarsi ogni contraria istanza, confermando la decisione del giudice sportivo emessa con Com. Uff. n. 786 del 4.3.2021.

Il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Cioli Ariccia è infondato e pertanto va respinto nel merito per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Nel caso di specie, questa Corte conferma la decisione del Giudice sportivo emessa con il Com. Uff. n. 786 del 4.3.2021.

Tale valutazione si basa in particolare su tre elementi giuridicamente rilevanti.

In primo luogo, occorre evidenziare che il Protocollo del 2.12.2020 è stato completamente disatteso e non applicato in parte qua dalla società A.S.D. Cioli Ariccia. Quest’ultima, infatti, in un primo momento non ha aderito al citato Protocollo sui tamponi, per poi criticarlo, aderendo infine allo stesso in maniera intempestiva.

Anche la questione dell’eventuale “condivisione” con la società avversaria per non disputare la gara, poi venuto meno, appare seccamente smentito dalla Jasnagora in vari passaggi e varie email.

Ciò conduce al secondo elemento che la Corte ritiene giuridicamente rilevante ai fini della decisione. Innanzitutto bisogna premettere che il Protocollo del 2.12.2020 non richiede alle società di effettuare necessariamente ed obbligatoriamente un tampone rapido, invece del molecolare. In altri termini, non costituisce un obbligo per le società ricorrere a test rapidi, piuttosto che a quelli molecolari. Ed infatti nel protocollo in argomento non viene mai sancita l’obbligatorietà dei tamponi rapidi, anzi il protocollo sembra porre su un piano di alternatività il tampone molecolare e quello antigenico rapido (a titolo esemplificativo, protocollo, p. 4, “Gestione dei casi di accertata positività”, in cui si legge “… è obbligo del Medico Sociale o del MAP, in caso di positività al test molecolare o antigenico rapido, darne immediata comunicazione”; protocollo, p. 3, “Test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2”, in cui si legge “Quest’ultimo (DPCM) … consente i Test antigenici in alternativa a quelli molecolari”). Tanto premesso, deve rilevarsi che, purtroppo, la A.S.D. Cioli Ariccia, benché abbia fatto questione sui tipi di tampone previsti dal citato Protocollo, tuttavia non ha poi provveduto ad espletare alcuno (né gli uni né gli altri). E tutto ciò, senza un’adeguata motivazione e senza una prova del motivo per il quale nessun tampone veniva effettuato.

In terzo luogo, si rileva che, come risulta dagli atti del giudizio e dalla ricostruzione dello svolgimento dei fatti, la A.S.D. Cioli Ariccia non ha posto in essere concretamente e con tempestività le attività organizzative necessarie per la trasferta di gara e comunque, autonomamente in data 29.1.2021, comunicava alla Federazione di aver disdettato tutto e di non partecipare all’incontro.

In definitiva, quindi, dal comportamento e dagli atti acquisiti non emerge un comportamento preciso e concludente teso a voler disputare la partita, attivandosi, in qualche modo, per l’effettuazione dei controlli.

Infine, in merito alla richiesta ai sensi dell’art. 89 c.p.c. da parte della A.S.D. Cioli Ariccia della cancellazione di frasi asseritamente offensive contenute alle pp. 4-5 della memoria presentata dalla Jasnagora, si ritiene che una cancellazione di espressioni ritenute offensive va esclusa allorché l’uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e scomposto intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte.

Nel caso di specie, seppur il linguaggio della controparte, sia apparso, in alcuni passaggi “colorito”, ha comunque conservato pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza esondare dalle esigenze difensive, ed è rimasto preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. 12309/2004; 3525/2005; 10288/2009). Nel caso di specie, le frasi ritenute offensive, quindi, non evidenziano un chiaro intento dispregiativo tale da giustificare l’emissione del provvedimento ex art. 89 c.p.c., in quanto non contengono una gratuita offesa indirizzata alla controparte con intendo denigratorio, ma sono dirette all’argomentazione di una posizione processuale.

In conclusione, sulla scorta della ricostruzione delle comunicazioni in atti e dell’inquadramento giuridico della fattispecie in esame, questa Corte ritiene corretta la decisione del Giudice di primo grado.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con posta elettronica certificata.

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