F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 157/CSA pubblicata il 15 Aprile 2021 – Sig. Giacomo Diciannove N. 130/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 157/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 130/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

 N. 157/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Paolo Del Vecchio Componente (relatore)

Prof. Andrea Lepore Componente

Arch. Antonio Cafiero Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

a seguito del reclamo proposto dal Sig. Giacomo Diciannove avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 01.09.2021;

per la riforma della delibera del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116/DIV del 03.03.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa e sentito l’arbitro;

Relatore nell'udienza del giorno 31.03.2021, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Paolo Del Vecchio e udito l’Avv. Serena Angileri per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 116/DIV del 03.03.2021, il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al Sig. Giacomo Diciannove, tesserato per la società Folgore Caratese A.S.D., l’inibizione a svolgere ogni attività fino all’1.9.2021 “per avere nel corso del secondo tempo rivolto reiterate espressioni offensive e ingiuriose all’indirizzo di un A.A. Inoltre, al termine della gara, si introduceva nell’area degli spogliatoi e, seguitando a protestare, colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna. Allontanato, si posizionava di fronte alla finestra del medesimo spogliatoio che colpiva con ripetuti calci e pugni fino a frantumarne i vetri. Successivamente faceva nuovamente ingresso nell’area degli spogliatoi e, senza indossare la mascherina, protestava con fare minaccioso sia nei confronti del Direttore di gara che di un A.A. ponendosi ad un centimetro dal viso di entrambi e nella circostanza, spintonava l’Arbitro con il braccio facendolo indietreggiare. Tale condotta rendeva impossibile il rituale colloquio della Terna con l’O.A. e costringeva, non senza difficoltà, gli Ufficiali di gara a rientrare negli spogliatoi e a farsi scortare dalle Forze dell’Ordine per poter raggiungere la propria autovettura. Infine continuava a rivolgere frasi minacciose e offensive all’indirizzo dell’Arbitro e degli Assistenti, durante la loro permanenza nello spogliatoio e fino all’effettivo abbandono dell’impianto di gioco. Sanzione così determinata in ragione della ostinata pervicacia della condotta, nonché delle disposizioni normative e federali di contenimento della pandemia da Covid19”.

Dalla documentazione arbitrale presente in atti si evince che il Sig. Giacomo Diciannove, collaboratore tecnico della Folgore Caratese A.S.D., con atteggiamento aggressivo e intimidatorio, ha rivolto all’indirizzo del Direttore di Gara, sig. Marco Di Loreto, espressioni minacciose e gravemente irriguardose quali “sei un disonesto, sei un coglione Di Loreto; ti faccio smettere di arbitrare, coglione”.

Contestualmente ha frantumato il vetro della finestra dell’area spogliatoi dove stanziava il Direttore di Gara; ha successivamente ostacolato il rientro dell’Arbitro, ponendosi con aggressività, a circa un centimetro dal volto (peraltro senza mascherina) e spintonandolo con il braccio. Quindi ha minacciato il Direttore di Gara dichiarando che l’avrebbe atteso all’uscita e nel mentre ha continuato ad arrecare danni all’area spogliatoi di pertinenza della Terna arbitrale.

Si è, infine, reso necessario l’intervento dei Carabinieri che hanno scortato il Direttore di Gara alla propria autovettura sita fuori dall’impianto, mentre il Sig. Diciannove lo seguiva, esclamando le seguenti parole: “sei un codardo, coglione”.

Avverso tale decisione la società Folgore Caratese A.S.D. ha proposto reclamo eccependo l’errata qualificazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo e ritenendo la sanzione inflitta eccessivamente gravosa e sproporzionata.

Il reclamo proposto nell’interesse del Sig. Giacomo Diciannove, tesserato per la Folgore Caratese A.S.D., deve essere rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento all’inibizione fino al 01.09.2021 la reclamante ha eccepito l’errata qualificazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, nonché l’eccesiva gravosità della sanzione irrogata chiedendo, per l’effetto, in via principale l’annullamento della sanzione inflitta, e comunque l’attenuazione della stessa.

Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti di gara e sentito il Direttore di Gara, che la qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo sia corretta e che la sanzione della inibizione fino al 01.09.2021 inflitta nei confronti del Sig. Giacomo Diciannove sia equa e proporzionata.

In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica fattuale dell’episodio, ritiene che la condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante debba essere configurata come gravemente antisportiva, ai limiti della condotta “violenta”, nell’atteggiamento avuto (se si riflette sulla definizione di condotta violenta, il codice la intende come “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da volontaria aggressività…” - art. 35, comma 1 CGS).

Appare davvero sconcertante la sequenza degli episodi, una sorta di continuazione di fatti che lascia perplessi: una condotta che inizia in campo, che prosegue negli spogliatoi con danni a cose, con un “avvicinamento” al volto dell’arbitro senza mascherina (questa, poi, cosa francamente intollerabile), con successivi calci e pugni nella porta della stanza della terna, con calci e pugni e rottura di un finestrone dall’esterno (che, manco a dirlo, dava nella stanza della terna), che prosegue ancora con un “accompagnamento” fino all’auto, nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine che scortavano la terna.

Tale sequenza, confermata dal direttore di gara, al di là del contatto fisico con l’arbitro o con gli assistenti, conferma un atteggiamento assolutamente “violento” nei fatti, esagerato e privo di qualsivoglia forma di self control e non può che portare alla conferma integrale della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Infatti, per quanto concerne la determinazione della misura delle sanzioni, le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

Il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai soggetti tesserati delle società sportive nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Nello specifico l’articolo 9 C.G.S. stabilisce che possa essere comminata ai Dirigenti, ai soci e ai tesserati della società la sanzione della inibizione.

Ai sensi dell’articolo 35 C.G.S. costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, ex art. 35 C.G.S., sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.

La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva o “gravemente irriguardosa “ di cui al comma 1 dell’art. 36 CGS, poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un che va dal “comportamento meramente negligente e/o imprudente”, ovvero di particolare tenuità dell’offesa arrecata a quello della violenza a cose, all’intimidazione e alle offese gravi.

Nel caso de quo appare evidente come la condotta posta in essere dal Sig. Giacomo Diciannove debba essere qualificata “a metà” tra la gravemente irriguardosa e la violenta ed è per ciò che appare assolutamente ben applicata l’inibizione di 6 mesi, in quanto in linea con l’art. 36, comma 1, lett. b) del CGS nella parte in cui parla di “inibizione a tempo determinato”.

Particolare valore hanno avuto le dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, il quale, udito in questa sede, ha integralmente confermato quanto riportato nel referto presente in atti.

La condotta posta in essere dal Sig. Diciannove, nel suo complesso, consta, infatti, di offese e ripetuti atti intimidatori, e finanche in un contatto fisico caratterizzato da spinte con il braccio e in un violento faccia a faccia, tra l’altro in assoluto contrasto rispetto alla normativa nazionale e federale in materia di prevenzione della diffusione del covid19. Infine è proseguito con una rottura di un finestrone un inseguimento fino all’auto.

A giudizio di questa Corte l’inibizione fino all’1.9.2021 appare pertanto equa e va confermata.

P.Q.M.

sentito l’arbitro, respinge. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it