F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 155/CSA pubblicata il 16 Aprile 2021 – S.S. Arezzo S.r.l. N. RG 163/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 155/CSA/2020-021 REGISTRO DECISIONI

N. RG 163/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 155/CSA/2020-021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Stefano Agamennone Componente (relatore)

Paolo Tartaglia Componente

Franco Granato Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero RG 163/CSA/2020-2021, proposto dalla società SS Arezzo Srl, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 398/DIV dell’30.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 9.04.2021, l’Avv. Stefano Agamennone

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SS Arezzo Srl ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Nicolò Cherubin dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 398/DIV. Del 30.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C girone B, SS Arezzo Srl/Fussball club Sued Tirol del 28.03.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della squalifica per due gare effettive al calciatore Cherubin per avere lo stesso “volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica ad una gara o, in subordine, la conversione della seconda giornata in ammenda. La società reclamate ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa rispetto all’effettivo accadimento dei fatti. Eccessivamente gravosa perché non ci sarebbe stata intenzionalità, da parte del calciatore, nel colpire l’avversario, perché sarebbe stato un gesto di protezione del Cerubin in occasione del contatto di gioco.

Alla riunione svoltasi d’innanzi a questa Corte il giorno 9 aprile 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante ed è stato sentito l’arbitro il quale ha confermato quanto descritto nel suo referto.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte e ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 c.o. 1 CGS in ordine al valore di piena prova delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei loro referti, ha ritenuto di ascoltare l’arbitro, a chiarimento e conferma della dinamica dei fatti descritti nel rapporto.

Il Sig. Filippo Giaccaglia, arbitro della gara SS Arezzo Srl/Fussball club Sued Tirol, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo rapporto in ordine alla condotta tenuta dal calciatore Cherubin.

In considerazione di ciò, ritiene la Corte la sanzione irrogata congrua. Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla Società dev’essere rigettato.

P.Q.M.

sentito l’Arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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