F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 160/CSA pubblicata il 22 Aprile 2021 – A.S.D. Paternò Calcio N. 159/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 160/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 159/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 160/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Daniele Cantini Componente (relatore)

Paolo Del Vecchio Componente

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 159/CSA/2020-2021, proposto dalla A.S.D. Paternò Calcio;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 129 del 25.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.04.2021, l’Avv. Daniele Cantini.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Paternò Calcio, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 1298 del 25.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Paternò/Rotonda 2 del 24.03.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di €1.000,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per indebita presenza sulla tribuna di persone non autorizzate (circa 40) alcune delle quali rivolgevano espressioni offensive all’indirizzo dell’Arbitro. Inoltre, al termine della gara veniva consentito l’accesso al terreno di gioco di persone non autorizzate, che venivano allontanate solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. (RCdC)”.

L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta, ovvero, una riduzione della stessa in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

La società A.S.D. Paternò Calcio, ritiene regolare la presenza delle 40 persone all’interno della struttura sportiva, in osservanza alle norme federali in vigore.

La società reclamante nega inoltre che le persone presenti sulla tribuna abbiano rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro, così come che vi sia stato anche l’indebito accesso al terreno di gioco di persone non autorizzate, allontanate dalle Forze dell’Ordine.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 aprile 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La tesi difensiva della società reclamante deve essere totalmente respinta.

Il rapporto del Commissario di Campo ed il suo supplemento, reso in data 25.03.2021, che ex art. 61, comma 1, C.D.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, confermano in toto la motivazione resa dal Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato.

Occorre evidenziare che il referto del Commissario di Campo, è dettagliato e non lascia dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto sulla tribuna da parte di persone riconducibili alla società ed al termine della gara quando, persone non autorizzate, sono 3 state fatte accedere al terreno di gioco dall’addetto al cancello della società, Sig. Farini Rapisarda. Persone poi allontanate dalle Forze dell’Ordine.

Il rapporto del Commissario di Campo evidenzia anche comportamenti offensivi e minacciosi del magazziniere della società, Domenico Reitano, nei confronti della terna arbitrale e degli Organi Federali e del Dirigente, sempre della Società Paternò, Sig. Carmelo Licciardello, all’indirizzo del Commissario di Campo.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità dei comportamenti e degli accadimenti verificatisi durante e dopo la gara per cui è causa.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti una sanzione adeguata, tenuto conto delle molteplici violazioni commesse dalla società e dalle persone ad essa riconducibili.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in considerazione di quanto sopra, è congrua e proporzionata e pertanto deve essere confermata in toto.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S.D. Paternò Calcio, deve essere respinto, con la conseguente conferma della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, inflitta dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 129 del 25.03.2021.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it