F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 163/CSA pubblicata il 23 Aprile 2021 – (A.S.D. Mirafin C5/Città di Sestu C5 S.S.D. N. 167/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 163/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 167/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 163/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Paolo Del Vecchio Componente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 167/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Mirafin C5 avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 6 seguito gara A.S.D. Mirafin/Città di Sestu del 06.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 12.04.2021 in videoconferenza il prof. avv. Andrea Lepore e udito l’avv. Jennyfer Bevilacqua per la società reclamante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 7 aprile 2021, la società A.S.D. Mirafin propone reclamo avverso la delibera del giudice sportivo, pubblicata in C.u. n. 1062 del 6 aprile 2021 (Divisione Calcio a 5), mediante la quale veniva sanzionata con la punizione della perdita della gara per 0 a 6 a seguito dell’incontro A.S.D. Mirafin/Città di Sestu del 06.03.2021 di cui in epigrafe.

Tale sanzione veniva determinata a seguito del ricorso presentato in primo grado dalla Città di Sestu la quale evidenziava che il calciatore Vieira De Sousa Evandro della Mirafin, che aveva preso parte alla gara, fosse in posizione irregolare in quanto, a suo avviso, lo stesso non aveva ancora scontato una giornata di squalifica inflitta con C.u. n. 385 del 06/12/2018 nella stagione agonistica 2018/2019 mentre militava nelle file del Bagnolo Calcio a 5.

La vicenda nel dettaglio è la seguente.

Dagli accertamenti esperiti già in primo grado, il Vieira De Sousa, nel corso della manifestazione Coppa Italia Serie B 2018/2019, militando nelle file del Bagnolo Calcio a 5, veniva squalificato per una giornata effettiva di gara, come indicato nel C.u. n. 385 del 06/12/2018.

Tale sanzione non è mai stata scontata nel prosieguo della manifestazione in quanto la società di appartenenza veniva eliminata.

Lo stesso calciatore, in seguito, nel corso della stagione 2019/2020, mentre militava in diversa categoria nella Società A.S.D. Fustasl Pistoia, veniva squalificato per ulteriori due gare per decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale (dispositivo n. 241/CSA 2019-2020 del 05 marzo 2020).

In base alle stesse deduzioni rese dall’attuale reclamante, il calciatore ha scontato almeno due giornate di squalifica prima di prendere parte all’incontro in questione e precisamente: la prima con la precedente società nell’ultima gara di campionato del 22/02/2020 (A.S.D. FUTSAL PISTOIA – IMOLESE) e la seconda con la Mirafin in data 13/02/2021 (A.S. MIRAFIN – ITALPOL).

La ricorrente evidenzia poi che nel dicembre 2020 il calciatore si era trasferito presso la Soc. Luxol St Andrews FC Futsal che partecipa al campionato estero organizzato dalla Malta FA futsal League, e lì avrebbe comunque scontato la terza giornata di squalifica nel corso della stagione 2020/2021 del predetto campionato. Rileva ancora che il Vieira De Sousa, all’atto del nuovo trasferimento in Italia avvenuto in data 02/02/2021, non riportava alcuna sanzione all’interno del Certificato internazionale di transfer.

Nondimeno, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramenti Centrale FIGC nel giudizio di primo grado risulta che la Federazione italiana, relativamente all’eventuali sospensioni disciplinari e al momento del trasferimento alla Federazione maltese del Vieira De Sousa, non aveva effettuato alcuna comunicazione all’interno del C.T.I., come invece disposto dall’art. 12 del Regolamento FIFA sullo Status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori.

In ragione di tali circostanze, dunque, la reclamante si duole del fatto che una simile omissione nel tracciamento della squalifica possa esserle imputata e sottolinea a più riprese che il calciatore in questione, non avendo preso parte ad una gara del campionato maltese, avrebbe comunque scontato il residuo di squalifica contestato dalla Città di Sestu.

La Mirafin ribadisce, quindi, di aver mantenuto un comportamento diligente, e a suffragio delle proprie argomentazioni deposita in atti la Circolare n. 04 della Divisione Calcio a 5 dell’8 ottobre 2020, ove, ad inizio dell’attuale stagione, venivano indicati i nominativi dei calciatori ancora squalificati durante gare di coppa Italia da scontarsi in campionato, ex art. 21, comma 7, C.G.S. come riformato dal C.u. n. 79/A della FIGC. In tale elenco il Vieira De Sousa non compare.

Tutto ciò premesso, la Mirafin, non avendo avuto a disposizione la documentazione completa per il dibattimento in primo grado trasmessa al Giudice sportivo dall’Ufficio preposto, chiede, in via preliminare, di annullare la decisione del Giudice sportivo per violazione del diritto di difesa e violazione dell’art. 67, comma 6 e 7, CGS, omologando il risultato di 4 a 2 a favore della ASD MIRAFIN.

In via principale di:

1) annullare la decisione del Giudice sportivo per erronea applicazione del principio di effettività e conseguente insussistenza della posizione irregolare del Calciatore Vieira De Souza Evandro che, di fatto, avrebbe scontato tutte le giornate di squalifica, omologando il risultato di 4 - 2 in favore della ASD MIRAFIN;

2) annullare la decisione del Giudice sportivo per erronea applicazione del principio di omogeneità, omologando il risultato di 4 - 2 in favore della ASD MIRAFIN;

3) annullare la decisione del Giudice sportivo per eccessiva onerosità della prestazione richiesta alla ASD MIRAFIN, omologando il risultato di 4 - 2 in favore della ASD MIRAFIN;

4) annullare la decisione del Giudice sportivo in applicazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede, omologando il risultato di 4 - 2 in favore della ASD MIRAFIN.

La Città di Sestu non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, questa Corte non ritiene sia stato violato alcun diritto di difesa nel giudizio di primo grado. Di là dal presunto ritardo nella trasmissione degli atti ad oggetto il Transfer internazionale da parte degli Uffici della Lega di competenza, non può non rilevarsi che esistono diversità di rito tra i procedimenti che si celebrano innanzi ai giudici della gara rispetto a quelli che si svolgono davanti ai giudici del tribunale federale (in tema, in merito alle valutazioni del reclamo/memorie in primo grado, cfr. Delibera Giudice sportivo LNP Serie A, in C.u. n. 65, 14 ottobre 2020, ultima parte). Il giudice sportivo può a seconda dei casi acquisire memorie, ma il procedimento si svolge in base agli atti di gara e ai documenti federali da lui richiesti, che possono eventualmente essere contestati – come d’altronde ha fatto l’attuale ricorrente – in secondo grado, in dibattimento, in piena conformità ai dettami costituzionali (art. 111 cost.) e federali (art. 3 C.G.S.).

In ragione di ciò, la richiesta esposta in via preliminare non può essere accolta.

Venendo invece alla questione assorbente sul merito della vicenda, vanno svolte alcune considerazioni.

Questa Corte a più riprese ha espresso la necessità di attivare una serie di strumenti volti a dirimere controversie simili a quelle che occupano. In questa direzione si è sollecitata l’attivazione del Passaporto elettronico dei calciatori, al fine di tracciare i tesseramenti degli atleti, utile soprattutto a livello internazionale (cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, 30 dicembre 2019, dec. n. 0081). Nella medesima prospettiva, sia in giurisprudenza che in letteratura, si è evidenziata la necessità di realizzare un casellario giudiziario per consentire ai sodalizi, alle stesse Leghe e – soltanto in ultima battuta – anche alla giustizia sportiva di controllare l’esecuzione delle sanzioni.

Tuttavia, non potendo fare affidamento sugli strumenti testé indicati del passaporto elettronico e del casellario giudiziario, la valutazione della condotta della Mirafin deve svolgersi sulla base di altre evidenze. La risoluzione del caso in esame va, infatti, incentrata sulla diligenza tenuta dalla Mirafin, sì da determinarne eventualmente la responsabilità e la conseguente sanzione.

Orbene, dirimente è la Circolare n. 4 dell’8 ottobre 2020 della Divisione Calcio a 5, depositata in atti.

In essa, è vero quanto afferma la reclamante, ossia che nella lista indicata dalla Divisione, tra i giocatori ancora con c.dd. residui di squalifica da scontare, il calciatore Vieira De Sousa non compare, ma nella medesima Circolare è specificato, addirittura in grassetto (p. 1), che: «si segnala inoltre che l’elenco è da considerarsi riepilogativo delle sanzioni irrogate nella stagione sportiva 2019/2020 e non tiene conto di eventuali sanzioni comminate nelle precedenti stagioni sportive». Come nel caso in questione, ove la sanzione risale alla stagione 2018/19.

La Mirafin secondo quanto indicato espressamente nella Circolare avrebbe dovuto dunque accertarsi con massima attenzione della posizione del Vieira De Sousa.

Ulteriore precisazione, infine, va compiuta in merito alla possibilità di considerare nel computo delle giornate di squalifica la gara alla quale il Vieira De Sousa non avrebbe preso parte durante il suo tesseramento presso la Federazione maltese.

Come rilevato puntualmente in primo grado, dovendosi ritenere che l’obbligo da parte della Federazione di destinazione di far scontare la sanzione trova il suo presupposto indispensabile proprio nell’annotazione riportata all’interno del Certificato di trasferimento internazionale da parte della Federazione di provenienza – ossia della Federazione italiana, nel caso in esame – della quale non vi è traccia, la mancata partecipazione del calciatore Vieira De Sousa Evandro all’incontro del 18/12/2020 disputato durante la sua militanza nel campionato maltese non può essere considerata utile ai fini dello sconto della sanzione della squalifica ancora in essere.

Allo stato attuale, permane dunque l’obbligo in capo alle società di verificare sempre la posizione dei propri tesserati prima di ogni incontro.

Sì che, in ragione di quanto sopra esposto, la posizione del Vieira De Sousa al momento della gara contro la Città di Sestu era da considerarsi irregolare e determina la sanzione di cui all’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. a carico della Mirafin.

Questa Corte ritiene, dunque, che la delibera del giudice di primo grado sia corretta.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

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