F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 165/CSA pubblicata il 27 Aprile 2021 – Sporting Club Trestina A.S.D. N. 156/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 165/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE III SEZIONE

 

N. 156/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 165/CSA/2020-2021 REGISTRO

DECISIONI LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Daniele Cantini Componente

Paolo Del Vecchio Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero RG 156/CSA/2020-2021 proposto dalla Società Sporting Club Trestina A.S.D. avverso la sanzione della squalifica per n. 5 giornate effettive di gara inflitta al sig. Bonura Marco seguito gara CS Scandicci 1908 S.r.l./Sporting Club Trestina del 21.03.2021;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottata con delibera pubblicata in data 24.3.2021 sul Comunicato Ufficiale n. 128 della F.I.G.C. – LND – Dipartimento Interregionale;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 12.4.2021 tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio;

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo di prime cure rilevava che l’allenatore della Società umbra reclamante, sig. Bonura Marco, veniva allontanato dal terreno di gioco “per avere rivolto all’Arbitro espressione irriguardosa, successivamente si avvicinava ad un assistente arbitrale e reiterava tale comportamento. Alla notifica del provvedimento disciplinare, continuava a rivolgere espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara che reiterava anche una volta posizionatosi in tribuna”. Per questi motivi gli infliggeva la sanzione della squalifica per n. 5 giornate effettive.

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la Società Sporting Club Trestina A.S.D., chiedendo l’annullamento della squalifica o la sua riduzione in misura proporzionata all’effettiva gravità dei fatti. Le argomentazioni difensive della Società umbra hanno fatto perno su una diversa ricostruzione fattuale: le frasi proferite dall’allenatore Bonura sarebbero state mal interpretate e mal comprese dal Direttore di gara, in quanto volte a sottolineare la necessità dell’espulsione del calciatore avversario che si era macchiato di un fallo di gioco e non ad insultare l’Arbitro né a svolgere insinuazioni sul suo operato. Peraltro, giunto in tribuna, l’allenatore espulso si sarebbe limitato a dare istruzioni tecniche alla sua compagine e non a cercare ulteriori scontri verbali con l’arbitro.

Il reclamo è parzialmente fondato e, per l’effetto, va accolto negli specifici termini di cui alle motivazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF).

La condotta irriguardosa, invece, è meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.).

La condotta tenuta da mister Bonura, più che di vera e propria ingiuria, assumerebbe i caratteri della condotta irriguardosa, come correttamente rilevato anche dal Giudice di primo grado. Tale fattispecie è prevista e punita dall’art. 36, comma 1, lettera a), del nuovo C.G.S. con la sanzione della squalifica base “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”.

Tenendo presente che la sanzione base prevista dal C.G.S. per le condotte irriguardose è di n. 2 giornate di squalifica e che nel caso di specie rileva l’aggravante del particolare ruolo assunto dall’allenatore, questa Corte ritiene sproporzionata una squalifica pari a n. 5 giornate effettive, reputando più congrua una squalifica di n. 3 giornate effettive (computo totale che deriva dal seguente calcolo: n. 2 giornate come sanzione base più n. 1 giornata per l’espulsione).

Corroborano tale mitigazione sia le lacune del referto arbitrale circa la condotta tenuta dall’allenatore umbro sugli spalti dopo l’espulsione sia l’assenza di ulteriori dettagli sulla dinamica fattuale nei due supplementi di rapporto redatti dagli Assistenti Arbitrali, i quali si sono limitati ad un laconico “nulla da segnalare”.

In conclusione, sulla scorta dell’inquadramento giuridico della fattispecie in esame e valorizzando la cornice edittale in cui essa si iscrive, questo Collegio ritiene di riformare parzialmente la decisione del Giudice di primo grado.

P.Q.M.

Parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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