F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 168/CSA pubblicata il 27 Aprile 2021 – A.S:D. Lanusei Calcio N. 178/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 168/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 178/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 168/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Daniele Cantini Componente relatore

Fabio Di Cagno Componente

Carlo Bravi Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 178/CSA/2020-2021, proposto dalla Società A.S.D. Lanusei Calcio,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 15.04.2021, l’Avv. Daniele Cantini, con l’intervento dell’Avv. Monica Fiorillo per la parte reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Lanusei Calcio, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Mattia Floris, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Vis Artena/Lanusei Calcio del 10.04.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, al termine della gara, strattonato e rivolto espressioni offensive a un dirigente della squadra avversaria.”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, evidenzia l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, chiedendo la riduzione della squalifica da due ad una giornata effettiva di gara, tenuto conto della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. e di quanto disposto dall’art. 16 C.G.S..

L’A.S.D. Lanusei Calcio ritiene che la condotta del proprio calciatore sia frutto di una provocazione subita in maniera ingiustificata e, quindi, di una reazione difensiva ad un ingiusto ed immotivato comportamento, subito da un suo compagno di squadra, al rientro negli spogliatoi, da parte di un dirigente della squadra avversaria.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 aprile 2021, è comparsa l’Avv. Monica Fiorillo per la società A.S.D. Lanusei Calcio.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara.

 La predetta sanzione disciplinare può essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, in quanto a determinare l’evento ha concorso il comportamento ingiusto altrui e più precisamente del Sig. Manuel Mancini, dirigente accompagnatore della società Vis Artena.

Infatti, è il Sig. Manuel Mancini che ha dato inizio all’evento oggetto di sanzione disciplinare. Egli, infatti, senza ragione alcuna, spingeva da tergo un calciatore dell’A.S.D. Lanusei Calcio, facendolo cadere a terra ed è al quel punto che è scattata la reazione del Sig. Mattia Floris, a difesa del proprio compagno di squadra, vittima del comportamento violento del dirigente della squadra avversaria.

Il Sig. Mattia Floris ha reagito in conseguenza di un comportamento provocatorio causato da altri e, pertanto, la sanzione disciplinare a lui irrogata dal Giudice Sportivo deve essere attenuata, ex art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S.. In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società A.S.D. Lanusei Calcio, deve essere accolto e la sanzione della squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo, ridotta a una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

 accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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