F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 169/CSA pubblicata il 28 Aprile 2021 – Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. N. 169/2020 – 2021 REGISTRO RECLAMI N. 169/2020 – 2021 REGISTRO DECISIONI
N. 169/2020 - 2021 REGISTRO RECLAMI
N. 169/2020 - 2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Paolo Tartaglia Componente relatore
Nicolò Schillaci Componente
Franco Granato Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 169 del 2020-2021, proposto dalla società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega nazionale professionisti serie B di cui al Com. Uff. n. 201 del 06/04/2021;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 16/04/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale del ricorrente avv. Monica Fiorillo;
FATTO E DIRITTO
La società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra ASCOLI e VICENZA del 05/04/2021 valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2020/2021, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega nazionale professionisti serie B ha irrogato l’ammenda di € 2 5.000,00 alla ricorrente “poiché, nonostante la gara fosse stata prevista senza presenza di pubblico, dagli spalti, dopo decisioni avverse alla squadra ospitante, venivano indirizzati reiteratamente agli Ufficiali di gara epiteti insultanti”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione dell’ammenda irrogata la ricorrente ha sostenuto che la stessa sia eccessivamente gravosa in quanto le frasi pronunciate dal pubblico venivano udite solo dal Quarto Ufficiale e comunque non sarebbero state neppure offensive.
La Corte ritiene infondato il reclamo giudicando congrua la sanzione attribuita alla società da parte del Giudice di primo grado in considerazione del comportamento offensivo tenuto dal pubblico presente.
P.Q.M.
respinge il reclamo.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.