F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 170/CSA pubblicata il 28 Aprile 2021 – Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. N. 170/2020 – 2021 REGISTRO RECLAMI N. 170/2020 – 2021 REGISTRO DECISIONI
N. 170/2020 - 2021 REGISTRO RECLAMI
N. 170/2020 - 2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Paolo Tartaglia Componente relatore
Nicolò Schillaci Componente
Franco Granato Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 170 del 2020 - 2021, proposto dalla società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega nazionale professionisti serie B di cui al Com. Uff. n. 201 del 06/04/2021;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 16/04/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale del ricorrente avv. Monica Fiorillo;
FATTO E DIRITTO
La società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra ASCOLI e VICENZA del 05/04/2021 valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2020/2021, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega nazionale professionisti serie B ha irrogato l’ammenda di € 2 5.000,00 al Dirigente Pulcinelli Massimo “per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento critico e provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento dell’ammenda irrogata la ricorrente ha sostenuto la insussistenza degli addebiti ascritti al sig. Massimo Pulcinelli, trattandosi, a suo dire di un colloquio privo di critica nei confronti dell’operato degli Ufficiali di gara.
La Corte ritiene parzialmente fondato il reclamo in quanto il colloquio intercorso tra il Dirigente e il Quarto Ufficiale è stato in parte civile e pacato, ma si è concluso con una affermazione minacciosa e fuor di luogo.
Ritiene pertanto che la sanzione da irrogare vada quantificata in misura diversa da quella decisa dal Giudice Sportivo, ovvero in € 2.000,00.
P.Q.M.
accoglie in parte e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.