F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 172/CSA pubblicata il 3 Maggio 2021 – A.C.F. Fiorentina S.p.A. N. 168/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 172/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 168/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 172/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli Presidente

Nicolò Schillaci Componente (relatore)

Stefano Toschei Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 168/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.C.F. FIORENTINA rappresentata dal Direttore Generale Giuseppe Barone, avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Munteanu Louis seguito gara Campionato Primavera, Fiorentina – Ascoli del 03.04.2021.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, di cui al Com. Uff. n. 247 del 06.04.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 aprile 2021 tenutasi in videoconferenza l’Avv. Nicolò Schillaci e udito l’Avv. Mario Vigna per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Con reclamo in data 10.04.2021, la ACF Fiorentina ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, ha inflitto al calciatore Munteanu Louis la squalifica per tre gare effettive “per avere, al 33° del 2 secondo tempo, dopo aver subito un fallo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società ricorrente chiedeva a questa Corte di ridurre la squalifica da tre a due giornate.

A sostegno di tale richiesta la Soc. reclamante rilevava che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore non poteva essere inquadrato quale atto violento in quanto, contrariamente a quanto refertato dall’arbitro della gara, la condotta tenuta da Munteanu è stata unicamente determinata dalla volontà di allontanare il proprio marcatore, il quale non ha subito alcun danno fisico tanto che non è stato necessario l’intervento dei sanitari dalla panchina per il presunto colpo subito.

Pertanto la società appellante insiste nell’inquadrare il comportamento tenuto dal proprio tesserato, tutt’al più in una condotta gravemente antisportiva come regolata e sanzionata ai sensi dell’art.39 del C.G.S.

Infine venivano richiamate delle decisioni di questa Corte che, secondo la società ricorrente, per casi analoghi era stata ridotta la sanzione.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

La Corte rileva, difatti, che la denunciata divergenza tra il rapporto del Direttore di gara – posta la fede probatoria privilegiata attribuita allo stesso dalla norme federali – e la decisione del Giudice Sportivo non si ravvisa in quanto il Direttore di gara, sentito telefonicamente da questa Corte per ulteriori chiarimenti, ha confermato che il Munteanu, con il pallone a distanza di gioco, ha colpito volontariamente un calciatore avversario con una manata al volto ed ha specificato che tale fatto ha determinato l’ingresso dei massaggiatori per le cure del caso.

Inoltre è opportuno evidenziare che la condotta commessa ai danni dell’avversario non può poi ritenersi in alcun modo alleviata dall’assenza di postumi fisici costituendone, invece, la presenza un’aggravante.

Quanto alla pretesa disparità con altre decisioni adottate invocata dall’appellante, devesi ribadire che la Corte deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre.

P.Q.M.

Sentito l’arbitro, respinge il reclamo. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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