F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 174/CSA pubblicata il 3 Maggio 2021 – F.C. Aprilia Racing Club S.r.l. N. 186/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 174/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 186/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 174/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Andrea Lepore Componente

Daniela Morgante Componente (relatore)

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 186/CSA/2020-2021, proposto con procedimento d’urgenza dalla F.C. Aprilia Racing Club S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Sossai Fabio seguito gara Aprilia Racing Club S.r.l./Recanatese A.S.D. del 18.04.2021 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 145 del 21.04.2021);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 28.04.2021 il Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 22-23.4.2021 la F.C. Aprilia Racing Club S.r.l. proponeva reclamo con procedimento d’urgenza avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Sossai Fabio seguito gara Aprilia Racing Club S.r.l./Recanatese A.S.D. del 18.04.2021 “Per avere, a gioco in svolgimento, ma senza possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con una manata al volto cagionandogli fuoruscita di sangue dal naso e l’uscita dal campo per le cure mediche.” (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 145 del 21.04.2021).

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il reclamante faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi, corroborati dal filmato trasmesso, sono incentrati, in sintesi, sulla sproporzione della sanzione in quanto il fallo è stato commesso con il pallone in gioco e a stretto contatto dei due calciatori, a meno di un metro, con il movimento naturale della mano aperta che è andata ad impattare, senza carica, in modo fortuito sul naso dell'avversario, zona esposta a epitassi, nel tentativo, sì falloso, di porre ostacolo, trattandosi di una manata e non di un pugno o altro. Il soccorso al calciatore si è limitato ad una pulizia della zona e lo stesso è stato fuori dal campo per pochi secondi, riprendendo il suo posto senza aver subito danno successivo al fatto. Il calciatore sanzionato, dopo aver commesso il fallo, ha accettato in maniera educata e disciplinata la sanzione comminata, pur apparendo per lui pesante in relazione ai fatti accaduti e ha abbandonato senza protestare in alcun modo con il direttore di gara. In quel momento la gara era già a sfavore della reclamante e nulla poteva determinare stato di rancore verso l'avversario che subiva il fallo e che non ha manifestato alcun segno di rancore o insofferenza.

Per quanto sopra la reclamante chiede la riduzione della squalifica da tre a una giornata per aver il Sossai compiuto un fallo di gioco senza particolare condotta violenta e, in alternativa, di ridurre da tre a due giornate la squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento nei sensi di cui segue.

Nel caso di specie, la gravità del comportamento falloso del calciatore, come attestato dal rapporto di gara, non è smentita né sminuita dal contenuto del reclamo, sostanzialmente incentrato sull’intento ostativo del comportamento del calciatore, che ad ogni modo non può giustificare il colpo sferrato al volto, area del corpo notoriamente delicata e foriera di potenziali rischi anche gravi per l’incolumità fisica, a prescindere dal fatto che fortunatamente nel caso non si sono verificate, a parte l’epistassi, conseguenze gravi.

Si tratta quindi di condotta intenzionale in sé grave e anche connotata dalla obiettiva attitudine a provocare, per la delicatezza della parte colpita e il vigore del colpo, conseguenze anche serie per l’incolumità fisica, rispetto a cui la sanzione applicata si appalesa del tutto congrua e motivata.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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