F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 175/CSA pubblicata il 4 Maggio 2021 – A.S.D. Arzignano C5 N. 191/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 175/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 191/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 175/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Fabio Di Cagno Componente (relatore)

Nicolò Schillaci Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 191/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Arzignano C5 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1224 del 26.4.2021

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento; Relatore nell'udienza del giorno 29.04.2021 tenutasi in videoconferenza l’Avv. Fabio Di Cagno; Udito il dirigente sig. Giampiero Borrelli per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque, con decisione del 26.04.2021 (C.U. n. 1224), ha respinto il ricorso con il quale la società A.S.D. Arzignano C5 aveva chiesto comminarsi alla consorella L84 s.s.d. la sanzione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara disputata tra le due compagini il 24.04.2021, valevole per il 2 campionato nazionale di serie A2, girone A e conclusasi con il risultato di 1-0 in favore della L84.

Con reclamo con procedura d’urgenza e contestuale preannuncio del 27.04.2021, la società A.S.D. Arzignano C5 ha impugnato la decisione dinanzi a questa Corte Sportiva.

La reclamante, che già in prime cure aveva lamentato la posizione di tesseramento irregolare del calciatore di nazionalità brasiliana De Freitas Siqueira Lucas, ribadisce la medesima circostanza anche in sede di gravame, evidenziando che il calciatore era stato tesserato in Italia privo di transfert e come “mai tesserato all’estero”, nonostante le dichiarazioni in senso contrario pervenute dalla federazione brasiliana e le evidenze fotografiche che lo ritraevano impegnato con la squadra brasiliana FS E. Palmeiras di San Paulo.

Conclude pertanto essa reclamante per l’annullamento della decisione impugnata, posto che il calciatore non aveva titolo per partecipare alla gara, con conseguente irrogazione alla società L84, previa trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti ai fini della declaratoria di annullamento del tesseramento, della sanzione sportiva della perdita della gara del 24.04.2021 con il punteggio di 0-6. Aggiunge di aver rilevato che il calciatore aveva recentemente provveduto ad eliminare dal proprio profilo INSTAGRAM le foto che lo vedevano schierato con la FS E. Palmeiras e di aver inoltre constatato che il medesimo era stato convocato nell’ottobre 2018 nella Nazionale Brasiliana Under 18 con il nominativo di Lucas Palmeiras, San Paulo.

In punto di ammissibilità del reclamo, la A.S.D. Arzignano evidenzia che, nonostante il C.U. n. 792 della Divisione Calcio a 5 imponesse al Giudice Sportivo di pronunciarsi entro le ore 12.00 del giorno successivo al deposito del ricorso, la relativa decisione, peraltro mai comunicata, era stata pubblicata solo alle ore 21.54 di quel giorno (26.04.2021), ad un orario, cioè, “incompatibile per una risposta rapida, visto il coprifuoco nazionale delle ore 22.00, per il lavoro di ufficio e di formalizzazione ulteriore ricorso”.

Resiste la società L84 con controdeduzioni del 28.04.2021 (ore 11.21), con le quali eccepisce la tardività del reclamo, in quanto proposto in violazione delle disposizioni di cui al C.U. FIGC n. 173/A, nonchè la sussistenza di vizi di forma riferibili al ricorso al Giudice Sportivo. Quanto al merito, la resistente si limita a rilevare di avere tesserato il calciatore il 01.10.2018 tramite aggiornamento di posizione dalla precedente società italiana per la quale era tesserato (ASD Maritime Futsal Augusta) e che il calciatore medesimo risultava essere stato per la prima volta tesserato il 23.05.20217 dalla società A.S.D. Aosta Calcio 511 con lo status di Straniero Comunitario SGS.

 Conclude quindi la società L84 per la reiezione del reclamo avverso e per la conferma della decisione del Giudice Sportivo circa l’omologazione del risultato conseguito sul campo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della società A.S.D. Arzignano C5 è inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, rappresentata dal C.U. FIGC n. 173/A del 4.3.2021, recepito dai CC.UU. n. 212 del 5.3.2021 della L.N.D. e n. 792 del 5.3.2021 della Divisione Calcio a Cinque.

In base al predetto C.U. n. 173/A (“Abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare dei campionati di serie A-A2-B maschile e serie A-A2 femminile, under 19 maschile e femminile e che si disputeranno a partire dal giorno 15 marzo 2021 -Stagione sportiva 2021/2021”), il termine per presentare il preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale avverso le decisioni del Giudice Sportivo è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare, mentre il termine entro il quale deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte è fissato alle ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Sta di fatto che la A.S.D. Arzignano, a fronte della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. della Divisione Calcio a Cinque n. 1224 pubblicato il 26.4.2021, ha prodotto il proprio contestuale “preannuncio e contestuale reclamo alla Corte Sportiva di Appello Nazionale” solo alle ore 18.55 del giorno successivo, cioè oltre il termine previsto dalla suddetta disposizione regolamentare per il preannuncio.

Né alcun rilievo possono spiegare le circostanze, invocate dalla reclamante, circa la pubblicazione della decisione impugnata solo alle ore 21.54 del 26 aprile e la mancata comunicazione della decisione medesima.

Nel primo caso, difatti, pur essendo tenuto il Giudice Sportivo a pronunciarsi entro le ore 12.00 del giorno successivo alla presentazione del ricorso, in base alla medesima disposizione regolamentare “la decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata”, senza cioè alcun vincolo di orario. Peraltro, a tutto voler concedere, quand’anche si volesse interpretare estensivamente la suddetta disposizione, nel senso cioè che l’indicazione di tali orari (le 12.00 per la pronuncia e le 24.00 per il preannuncio) potrebbe lasciar intendere la possibilità di usufruire di un termine comunque di 12 ore dalla pubblicazione della decisione, in ogni caso il preannuncio (colpevolmente presentato in uno al reclamo) risulterebbe tardivo, in quanto presentato, come detto, solo alle ore 18.55 del giorno successivo e dunque ben oltre 12 ore dalla pubblicazione della decisione.

Nel secondo caso, non essendo previsto alcun onere di comunicazione (peraltro superfluo, atteso che tanto il C.U. n. 173/A, quanto l’art. 68, comma 3, C.G.S., prevedono che la decisione del Giudice Sportivo deve essere pubblicata il giorno stesso della pronuncia), non può che valere la generale presunzione di cui all’art. 4, comma 3, C.G.S., ai sensi del quale i comunicati ufficiali (nella cui forma è stata pubblicata la decisione impugnata) si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. Pubblicazione che, nel caso di specie, la società reclamante aveva comunque l’onere di verificare, a fronte degli strettissimi termini imposti dalla procedura adottata.

Ciò premesso, le circostanze dedotte (e in parte documentate) dalla reclamante circa il tesseramento del calciatore De Freitas Siqueira Lucas, impongono la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti, in funzione delle eventuali iniziative da assumere in sede disciplinare.

Va difatti ricordato che questa Corte Sportiva ha già avuto modo di affermare, pronunciandosi in fattispecie analoga (Sez. II, 8 febbraio 2021, n. 79), che “fermo restando che, in occasione della gara….., i calciatori ….. risultavano pienamente legittimati a partecipare alla gara medesima ex art. 61, 6° comma, N.O.I.F., in quanto iscritti nei tabulati federali e nei confronti dei quali non risultava adottato (ancora sino a tutt’oggi) alcun provvedimento di revoca o di decadenza del tesseramento, va precisato che, quand’anche tale revoca fosse intervenuta, giammai essa avrebbe potuto influenzare il risultato della gara suddetta, a fronte della chiara ed univoca disposizione dell’art. 11, 2° comma, C.G.S. che, in caso di accertata imputabilità alla società della irregolarità che comporta la revoca del tesseramento, fa conseguire unicamente la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara cui partecipa il calciatore. Si può pertanto affermare, alla luce del complesso normativo innanzi richiamato, che eventuali vizi procedimentali suscettibili di comportare la revoca o l’annullamento di un tesseramento già dichiarato esecutivo, per intervento dello stesso ufficio che lo ha emesso o dell’organo di giustizia a ciò deputato, possono costituire unicamente fonte di sanzione 5 disciplinare a carico della società responsabile, ma non possono influire, ex art. art. 19, comma 6, lett. a) C.G.S., sul regolare svolgimento delle gare in cui il calciatore è stato schierato, non potendosi ritenere, in tali fattispecie, che il calciatore medesimo non avesse titolo per prendervi parte”.

Dunque, ferma restando l’ininfluenza sul risultato della gara, nel caso di specie gli accertamenti a demandarsi appaiono tanto più doverosi, ove relazionati a profili disciplinari riferibili tanto al calciatore, quanto alla/alle società che lo hanno tesserato, con potenziali conseguenze anche sulla posizione di classifica ex art. 11, 2° comma, C.G.S..

P.Q.M.

Inammissibile.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

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