F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 176/CSA pubblicata il 4 Maggio 2021 – A.S.D. Vis Artena N. 173/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 176/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 173/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 176/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Daniele Cantini Componente (relatore)

Daniela Morgante Componente

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 173/CSA/2020-2021, proposto dalla Società A.S.D. Vis Artena,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 20.04.2021, l’Avv. Daniele Cantini.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Vis Artena, con atto in data 13.04.2021, ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021, riguardanti: la società stessa, il dirigente, Sig. Manuel Mancini, l’allenatore in seconda, Sig. Simone Paris ed i calciatori, Sigg.ri Marco Paolacci e Giacomo Iozzi, formulando nel contempo richiesta degli “Atti Ufficiali”.

La società ricorrente, in data 16.04.2021, ha inoltrato formale rinuncia al reclamo per le sanzioni inflitte ai Sigg.ri Manuel Mancini, Simone Paris e Giacomo Iozzi, proponendo pertanto reclamo avverso le sole sanzione inflitte alla società ed al proprio calciatore, Sig. Marco Paolacci, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Vis Artena/Lanusei Calcio del 10.04.2021.

Con le predette decisioni, il Giudice Sportivo, ha comminato alla società un’ammenda di € 1.200,00 ed ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato i provvedimenti:

A.S.D. Vis Artena: “Per avere persone non identificate, prima dell’inizio della gara e nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco materiale pirotecnico (1 petardo e 1 fumogeno). In particolare il petardo esplodeva nei pressi della porta mentre un A.A. era intento al controllo pre-gara della medesima.”.

Paolacci Marco: “Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo dei calciatori avversari e frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro.”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, evidenzia l’eccessiva gravosità e severità delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, chiedendone l’annullamento ed in ipotesi, la riduzione. L’A.S.D. Vis Artena, ritiene che la sanzione irrogata alla società sia iniqua in quanto il materiale pirotecnico è stato lanciato dall’esterno dello stadio e ciò escluderebbe la propria responsabilità, trattandosi di un fatto non commesso nei locali di pertinenza dell’impianto sportivo.

Per quanto attiene, invece, alla sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Marco Paolacci, rileva che egli non avrebbe rivolto alcuna frase offensiva all’indirizzo dell’arbitro, ed anche le frasi rivolte ai giocatori della squadra avversaria, non erano offensive, ma esprimevano un giudizio del calciatore sulla direzione arbitrale.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 aprile 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso della società, avverso l’ammenda comminata dal Giudice Sportivo, debba essere respinto mentre quello riguardante il calciatore, Sig. Marco Paolacci, debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La rinuncia ai reclami da parte dell’A.S.D. Vis Artena, in relazione alle posizioni dei Sigg.ri Manuel Mancini, Simone Paris e del calciatore, Sig. Giacomo Iozzi, ne comporta l’estinzione ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S..

Per quanto riguarda il reclamo della A.S.D. Vis Artena, avverso l’ammenda di €1.200,00, devesi rilevare che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, C.G.S., le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione delle gare da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, e questo se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.

Ne consegue che, nel caso di specie, all’episodio in questione quale il lancio sul terreno di gioco di materiale pirotecnico ed in particolare di un petardo che esplodeva nei pressi della porta mentre un Assistente Arbitrale era intento al controllo pre-gara della medesima, è applicabile la sanzione dell’ammenda, prevista dalla predetta norma, per le società non appartenenti alla sfera professionistica.

Tenuto conto della gravità del fatto contestato alla società reclamante, la misura dell’ammenda, determinata dal Giudice Sportivo, appare a questa Corte giusta e congrua e quindi non suscettibile di riduzione.

In ordine al reclamo concernente la squalifica per tre giornate effettive di gara, comminata al calciatore dell’A.S.D. Vis Artena, Marco Paolacci, il supplemento di rapporto dell’arbitro evidenzia un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di Gara ed una condotta gravemente antisportiva nei confronti dei calciatori della squadra avversaria.

Questa Corte, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di quest’organo giudicante, ridurre la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Tale diminuzione della sanzione è stata effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 13 C.G.S., in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata.

In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società A.S.D. Vis Artena, deve essere respinto per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda comminata alla società e accolto per quanto riguarda la sanzione della squalifica inflitta al calciatore, che pertanto deve essere ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in relazione alle posizioni dei sigg.ri Mancini Manuel, Paris Simone e del calciatore Iozzi Giacomo, li dichiara estinti ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S.

Accoglie in relazione alla posizione del calciatore Paolacci Marco e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Respinge nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva con riferimento alla posizione del calciatore Paolacci Marco.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 

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