F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 177/CSA pubblicata il 7 Maggio 2021 – A.C. Chievo Verona S.r.l./Empoli F.C. S.p.A.) N. 181/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 177/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 181/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 177/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli Presidente

Lorenzo Attolico Vice Presidente

Maurizio Borgo Componente (relatore)

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 181/CSA/2020-2021, proposto dalla Società A.C. Chievo Verona S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B di cui al Com. Uff. n. 219 del 15.4.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva prodotta dalla Società Empoli FC S.p.A. e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26.4.2021 tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Borgo e uditi, per la Società ricorrente, l’avvocato Malagnini e, per la Società Empoli FC S.p.A., l’Avv. Ilaria Arduini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 17.4.21, la Società la A.C. Chievo Verona S.r.l preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B di cui al Comunicato Ufficiale n. 219 del 15.4.2021 con la quale, in 2 relazione alla gara EMPOLI-CHIEVO VERONA, in programma per il 5.4.2021, era stato deliberato di non applicare, nei confronti della Società Empoli FC S.p.A., la sanzione prevista dall’art. 53 delle NOIF per la mancata disputa del predetto incontro di calcio, ovvero la sconfitta per 0-3.

A seguito della trasmissione degli atti da parte della Segreteria di questa Corte, la Società. A.C. Chievo Verona S.r.l., faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo, con conseguente applicazione, nei confronti della Società Empoli FC S.p.A., della sanzione della sconfitta per 0-3, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società A.C. Chievo Verona S.r.l. ha affermato che, nella fattispecie di cui è procedimento, non ricorressero, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo, i presupposti per il riconoscimento, in favore della Società Empoli FC S.p.A., della forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF, evidenziando come il Giudice Sportivo avrebbe dovuto, invece, fare esclusiva applicazione del Comunicato Ufficiale n. 29 della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 13 ottobre 2020 (“Regole relative a impatto COVID-19 gestione casi di positività e rinvio gare”) quale norma organizzativa dell’attività agonistica demandata alla Lega B (relativamente alla disciplina del rinvio delle gare) e, conseguentemente, sanzionare la Società Empoli FC S.p.A. per la mancata presentazione della squadra dell’EMPOLI all’incontro EMPOLI-CHIEVO VERONA, in programma per il 5.4.2021, avendo, la predetta Società, già beneficiato del rinvio di un precedente incontro (CREMONESE-EMPOLI in programma il 2 aprile 2021).

Secondo l’avviso della Società clivense, il fatto che la Società Empoli FC S.p.A. avesse, espressamente, accettato il contenuto del Comunicato Ufficiale n. 29 della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 13 ottobre 2020 (“Regole relative a impatto COVID-19 gestione casi di positività e rinvio gare”) avrebbe dovuto indurre il Giudice Sportivo ad escludere, per ciò solo, la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per il riconoscimento della forza maggiore.

Con memoria del 24.4.2021, la Società Empoli FC S.p.A. ha chiesto il rigetto del ricorso nonché la condanna della Società A.C. Chievo Verona S.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio ex art. 55 C.G.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte non può che confermare quanto statuito dal Giudice Sportivo per le ragioni che seguono.

La Società reclamante, reiterando quanto già osservato con la memoria prodotta al Giudice Sportivo in relazione al reclamo, proposto dalla Società Empoli FC S.p.A., chiede che questa Corte dichiari la “prevalenza del Protocollo di Lega (per la Serie B, il più volte menzionato C.U. n. 29 del 13 ottobre 2020) sull’art. 55 delle N.O.I.F.”, o meglio la prevalenza della disciplina contenuta nel predetto atto dell’ordinamento sportivo rispetto ai provvedimenti amministrativi dell’autorità sanitaria.

Trattasi di richiesta che non può essere accolta.

Come evidenziato, infatti, dal Giudice Sportivo, l’accoglimento della richiesta, avanzata dalla Società ricorrente, equivarrebbe, nella sostanza, ad applicare le disposizioni del predetto protocollo in luogo dei provvedimenti amministrativi, adottati da una autorità statale o, come nel caso di specie, territoriale, ovverosia a disapplicare questi ultimi.

Il che non è consentito a questa Corte, atteso che trattasi di “atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi” (cfr., in tale senso, Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1).

A quanto sopra, si aggiunga che, come affermato da questa Corte nella recentissima decisione n. 132 del 30 marzo 2021, assunta su di una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è giudizio, “l’ordinamento sportivo è un ordinamento internazionale autonomo a struttura piramidale, che in Italia ha il suo vertice nel CONI. Lo dichiara l’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, che stabilisce: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (e quindi di non esclusiva rilevanza per quest’ultimo). L’ordinamento sportivo internazionale è, quindi, un ordinamento originario (per quanto riguarda la disciplina dell’attività sportiva in senso stretto) ma non sovrano (in quanto subordinato a quelli nazionali per quanto attiene ai controlli ed ai condizionamenti esterni stabiliti sovranamente da ciascuno Stato), che si articola in ordinamenti sportivi nazionali, i quali non sono né originari né sovrani. 4 Pertanto, nelle ipotesi di contrasto tra ordinamenti, quello statale, in quanto sovrano, prevale perché esso si pone rispetto a qualunque altro ordinamento derivato (tra cui quello sportivo) come garante dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, nel caso di specie il diritto alla tutela della salute sia essa individuale che collettiva. Alla luce di quanto sopra, gli organi della giustizia sportiva non sono abilitati, contrariamente a quanto affermato dalla Società reclamante, a conoscere, sebbene incidenter tantum, della legittimità degli atti amministrativi delle autorità statali o territoriali né tantomeno possono disapplicarli trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino ad eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d’ufficio da parte della medesima autorità che li ha adottati. A ciò si aggiunga, che, ove anche si potessero superare le predette criticità, rimarrebbero due dati fattuali insuperabili, ovvero la circostanza che l’autorità amministrativa che ha posto in essere l’atto amministrativo di cui la Società reclamante chiede la disapplicazione non è parte del giudizio”.

Pertanto, correttamente, il Giudice Sportivo si è arrestato di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota dell’AUSL Toscana Centro del 30 marzo 2021, con la quale il Dott. Paolo Filidei, Direttore dell’Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione, su espressa richiesta della Società Empoli FC S.p.A., comunicava al Dott. Luca Gatteschi, responsabile sanitario della Società Empoli FC S.p.A., che “i soggetti positivi sono sottoposti a provvedimenti di isolamento fino a diversa comunicazione (…) coloro per i quali, a seguito dell’identificazione come contatti stretti di casi confermata, è stata predisposta la quarantena, devono permanere al proprio domicilio fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto (28/3 come da vostra comunicazione), e possono cessare la quarantena a seguito di tampone negativo, perché asintomatici. Di conseguenza, poiché il periodo di quarantena, alle condizioni sopra citate, potrà terminare il giorno 7 aprile, non è possibile che le persone oggetto di tali provvedimenti possano spostarsi in altra sede, né disputare le due partite del 1 e 5 aprile p.v.”

Quanto, infine, alla circostanza, denunciata dalla Società reclamante, ovvero che la Società Empoli FC S.p.A., dopo avere ottenuto il rinvio della gara CREMONESE-EMPOLI in espressa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 29 della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 13 ottobre 2020 (“Regole relative a impatto COVID-19 gestione casi di positività e rinvio gare”), non avrebbe potuto ottenere, sulla base della disciplina dallo stesso dettata il rinvio della gara di cui è procedimento, questa Corte non può che ribadire quanto sottolineato dal Giudice Sportivo  ovvero che “avuto riguardo al caso concreto - che si caratterizza per la sua eccezionalità connessa alla disputa di ben 2 (due) incontri nell’arco temporale di 4 (quattro) giorni (Cremonese – Empoli del 2 aprile ed Empoli – Chievo del 5 aprile) compresi nel periodo di quarantena - risulta integrata, ad avviso di questo Giudice Sportivo, la fattispecie della forza maggiore di cui all’art. 55, co. 1, N.O.I.F., ossia l’impossibilità oggettiva della prestazione per il cd. factum principis indipendente dalla volontà dell’obbligato, aggravata peraltro dalla circostanza che, laddove la prestazione fosse stata eseguita, ciò avrebbe comportato anche il rischio dell’irrogazione di sanzioni penali derivanti dal reato di epidemia colposa”

Dal che non può che conseguire il rigetto del reclamo, proposto dalla Società A.C. Chievo Verona S.r.l., con conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo.

Quanto, infine, alla richiesta, avanzata dalla Società Empoli FC S.p.A. di condanna della Società A.C. Chievo Verona S.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio ex art. 55 C.G.S., questa Corte non ritiene che la condotta processuale, tenuta dalla Società ricorrente integri gli estremi della lite temeraria.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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