F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 181/CSA pubblicata il 12 Maggio 2021 – Aosta Calcio 511 A.S.D./ S.S.D. Top Five S.r.l. N. 201/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 202/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 181/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 201/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 202/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 181/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Paolo Del Vecchio Componente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sui reclami numero RG 201/CSA/2020-2021, proposto dalla società Aosta Calcio 511 A.S.D. e numero RG 202/CSA/2020-2021, proposto dalla società S.S.D. Top Five S.r.l., avverso le sanzioni:

- punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6;

-penalizzazione di 1 punto in classifica, seguito gara Top Five/Aosta Calcio 511 dell’1.05.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza del giorno 07.05.2021 tenutasi in videoconferenza il prof. avv. Andrea Lepore.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

 In data 5 maggio 2021, le società Aosta Calcio 511 A.S.D. e S.S.D. Top Five S.r.l. a firma congiunta dei due presidenti propongono reclamo avverso decisione del Giudice sportivo Dipartimento interregionale – LND – Divisione Calcio a 5, pubblicata in C.u. n. 1291 del 5 maggio 2021, con la quale entrambe le società venivano sanzionate con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica. I fatti possono essere così riassunti.

Alle ore 10:00 circa di sabato 1 maggio, giorno della gara, la società Aosta C000alcio 511 contatta per le vie brevi il segretario della Divisione per informarlo che quattro ragazze della propria squadra, su un organico di dieci, avevano ricevuto la sera prima comunicazione di isolamento preventivo dal proprio istituto scolastico; il segretario informa della necessità di rinvenire un provvedimento dell’ Usl competente per ottenere il rinvio della gara. Seguono ulteriori telefonate tra la società Aosta e la Segreteria della Divisione nelle quali, in attesa di ottenere una specifica disposizione dell’Usl, si concorda di acquisire anche il consenso della squadra avversaria ad un eventuale rinvio dell’incontro. Alle ore 10:15 viene informata la società ospitante, Top Five, che si dichiara disponibile allo spostamento. Nel frattempo viene acquisita la comunicazione della scuola che fa esplicito riferimento al provvedimento dell’ Usl e indica anche le date per lo svolgimento dei tamponi di controllo per la fine dell’isolamento delle giovani, fissandola nella data del 10 maggio 2021. Alle ore 11:40 a seguito di un caso di positività nell’altro gruppo di ragazze, l’Aosta è contattata dall’ Usl che chiede i dati di tutte le ragazze presenti all’allenamento del 29 aprile. Contestualmente l’Aosta insiste per far valere la negatività delle altre ragazze ai tamponi del 30 Aprile ed evitare il loro isolamento. L’ Usl alla fine conviene che la validità di tre giorni dei tamponi potrebbe evitare la disposizione dei nuovi isolamenti, ma non consente di revocare l’isolamento già disposto per le quattro ragazze con altro provvedimento. Sempre l’ Usl alle ore 11:53 invia una mail, depositata in atti, nella quale chiede l’elenco delle ragazze che hanno partecipato all’allenamento del 29 aprile senza disporre nuovi isolamenti, ma non revoca i precedenti ordinati tramite l’Istituto scolastico. La segreteria della Divisione nel frattempo concorda con lo spostamento della gara e predispone il modulo di variazione che viene trasmesso, dopo aver dato precedenza alla risposta dell’ Usl per evitare altri isolamenti e rinvii, con email delle ore 12.58 – anch’essa presente in atti – completa di variazione e comunicazione di isolamento. Alle 13:45 la società ospitante viene contattata dagli arbitri della gara, evidentemente non informati del rinvio, che presenti presso l’impianto di gioco non trovano alcun dirigente ad accoglierli. Viene informato immediatamente il segretario della Divisione che, secondo quanto riferito dalle ricorrenti, comunica loro che la causa del mancato avviso agli ufficiali di gara sia imputabile all’assenza di personale negli uffici in virtù della festa nazionale del primo maggio, rassicurando però circa la risoluzione del problema.

Il Giudice sportivo, mediante la prefata delibera del 5 maggio u.s., commina la sconfitta per 0-6 ad entrambe le società e la conseguente penalizzazione motivando che nessuna giustificazione era stata prodotta nel giudizio di primo grado per scagionare le due compagini. Entrambe le ricorrenti contestano dunque tale provvedimento – probabilmente basato, a loro avviso, soltanto sul referto degli arbitri, unici presenti all’impianto e non avvertiti per tempo – nel quale il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della richiesta di spostamento della gara di comune accordo tra i due sodalizi su specifica indicazione del segretario della Divisione.

Pertanto, le società Top Five e Aosta Calcio 511 chiedono di annullare la decisione del Giudice sportivo e di consentire la disputa della gara come concordato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso di questa Corte, il reclamo è fondato nei sensi di cui segue.

Come statuito anche in recenti arresti di questo Collegio (cfr. Corte sportiva d’appello, 12 aprile 2021, dec. n. 149/CSA), in caso di mancata presenza sul terreno di gioco nel giorno previsto dalla Lega di competenza, la possibilità per un sodalizio di ottenere una nuova calendarizzazione e la disputa della gara viene fondata sull’istituto della forza maggiore. Norma di riferimento è l’art. 55 delle N.O.I.F., a tenor del quale «[l]e squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore». Norma da leggere in combinato disposto con l’art. 10, commi 1 e 4, C.G.S. ai fini della sanzione nel suo complesso.

Orbene, la giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive.

È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione.

Nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione.

Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente ‘imprevedibile’, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito.

E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, v. già Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che, l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto.

È pur vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l’art. 55 delle N.O.I.F., sono state prese in considerazione, più che altro, le avverse condizioni atmosferiche, elementi di certo che non si riscontrano nel caso che occupa.

Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’eccezionalità, presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 N.O.I.F., previa ponderata valutazione del caso concreto da parte del Giudicante soprattutto da un punto di vista fattuale (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.u. 21 febbraio 2019, n. 099/CSA).

L’attuale pandemia ha inoltre, senza dubbio, ampliato l’ambito di operatività del plesso normativo richiamato, con la necessità di valutare caso per caso il rispetto da parte dei sodalizi e dei medici sociali dei regolamenti licenziati dalle diverse Leghe, allo scopo di individuare nel concreto la rimproverabilità della condotta posta in essere dai soggetti coinvolti nella specifica vicenda.

Orbene, ad avviso di questa Corte, le due società hanno adeguatamente fornito la prova della forza maggiore. La loro condotta non è rimproverabile ma conforme ai protocolli individuati dalla Lega di competenza. Si rileva inoltre che va valorizzato il contesto nel quale i sodalizi in questo periodo si trovano ad operare, con particolare considerazione dei soggetti coinvolti: nel caso di specie, giovani studentesse anche minorenni.

In questa prospettiva va altresì ricordato quanto dispone l’art. 165 TFUE: «L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. L’azione dell’Unione è intesa: […] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».

Sì che, in virtù anche dei recenti arresti di questa Corte (cfr. Corte sportiva d’appello, 30 marzo 2021, dec. n. 132/CSA) e del Collegio di garanzia del Coni (cfr. Coll. gar. Coni, 7 gennaio 2021, dec. n. 1), i reclami meritano accoglimento.

Le sanzioni comminate in primo grado dal Giudice sportivo vanno dunque annullate e la gara va disputata.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami: accoglie, annulla le sanzioni e, per l’effetto, dispone la disputa della gara.

Dispone la restituzione dei contributi per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

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