F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 183/CSA pubblicata il 12 Maggio 2021 – US. Pianese S.S.D. A.R.L. N. 180/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 183/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 180/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 183/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Daniela Morgante Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 180/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Marino Simone seguito gara Sporting Club Trestina/Pianese del 15/04/2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

isti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 28.04.2021 tenutasi in videoconferenza il prof. avv. Andrea Lepore, udito l’avv. Fabio Giotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 21 aprile 2021, la U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. presenta reclamo avverso delibera del giudice sportivo (Dipartimento Interregionale – Campionato di Serie D, Girone E) pubblicata in C.u. n. 142 del 15/04/2021 mediante la quale a seguito della gara Sporting Club Trestina/Pianese del 15/04/2021 di cui in epigrafe, il calciatore Marino Simone veniva punito con la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara «Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno al volto».

La reclamante sostiene che il referto di gara dell’arbitro sia insufficiente nella descrizione della vicenda e, in particolare, che la sanzione irrogata sia eccessivamente afflittiva. A suffragio delle proprie tesi rileva che il fatto è avvenuto a gioco in svolgimento ed evidenzia altresì che il calciatore avversario non riportava «danni di lunga durata» come, d’altronde, riferito dal direttore di gara. In virtù di ciò la ricorrente ritiene che il Marino abbia agito in maniera imprudente nel contesto dell’agonismo sportivo essendo il gioco in svolgimento e senza alcuna impetuosità incontrollata per causare danni all’avversario, che ha continuato regolarmente la gara. Secondo la reclamante sarebbe dunque del tutto assente quella ‘vigoria sproporzionata’ che caratterizza la condotta violenta.

Chiede pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, previa istruttoria sui fatti realmente accaduti in campo, di qualificare la condotta contestata non violenta ma gravemente antisportiva e per l’effetto ridurre la squalifica del calciatore Marino Simone a due giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso di questa Corte, il reclamo è fondato nella parte nella quale la ricorrente propone una diversa qualificazione della condotta, configurando un comportamento gravemente antisportivo a carico del calciatore, non propriamente violento.

In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014). Manca, dunque, nella condotta del Marino la cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato, posto che l’infrazione come indicato nel referto di gara è stata posta in essere con il gioco in svolgimento, elemento quest’ultimo decisivo per la qualificazione della fattispecie (cfr. delibera giudice sportivo LNP Serie A in C.u. n. 74 del 23 ottobre 2017).

Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni, per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del Marino, che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta (in questa direzione cfr., di recente, Corte sportiva d’appello, 4 gennaio 2021, decisione n. 053/CSA; Corte sportiva d’appello, 2 marzo 2021, decisione n. 103/CSA). La condotta tenuta dal calciatore non sembra, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. Diversamente, il comportamento del tesserato integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S.), la quale prevede la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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