F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 178/CSA pubblicata il 12 Maggio 2021 – ASD Biancavilla Calcio N. 183/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 178/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 183/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 178/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Andrea Lepore Componente

Daniela Morgante Componente (relatore)

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 183/CSA/2020-2021, proposto dalla ASD Biancavilla Calcio 1990 avverso la sanzione dell'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante seguito gara Calcio Biancavilla 1990/Castrovillari Calcio del 14.04.2021 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 142 del 15.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 28.04.2021 il Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 20.04.2021 la ASD Biancavilla Calcio 1990 proponeva reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante seguito gara Calcio Biancavilla 1990/Castrovillari Calcio del 14.04.2021 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 142 del 15.04.2021).

I motivi di reclamo sono incentrati, in sintesi, sulla sproporzione della sanzione per asserita non rispondenza alla realtà dei fatti di quanto riportato nel C.U. 142 del 15-04-2021 in quanto al triplice fischio finale dell'incontro A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 / Castrovillari Calcio del 14.04.2021 sono entrati dalla tribuna gli inviati e addetti stampa autorizzati alle riprese dalla L.N.D., i dirigenti e lo staff tecnico delle due società, i calciatori non inseriti in distinta: si trattava, quindi, di persone già presenti fin dall'inizio della partita all'interno della struttura sportiva, legalmente autorizzate all'ingresso, oltre ai custodi dcl campo e ai poliziotti in borghese di cui poi l’arbitro si è servito, per come dallo stesso dichiarato, per far allontanare questi 30 soggetti, che stavano ponendo in essere i soliti atteggiamenti di fine partita ritornando nelle rispettive squadre e verso le proprie autovetture site nel parcheggio interno antistante lo spogliatoio e che pertanto non avrebbero formato assembramenti e non avrebbero resto necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento nei sensi di cui segue. Nel caso di specie, la gravità dei fatti reiterati attestati dal rapporto dell'ufficiale di gara sorregge pienamente le conclusioni raggiunte dal Giudice Sportivo circa la “indebita presenza, prima, durante ed al termine della gara, di persone non autorizzate né identificate, nello spiazzo antistante gli spogliatoi nonostante ripetuti richiami da parte del Direttore di gara. In particolare, al temine della gara, circa 30 persone presenti in tribuna, di cui circa 4/5 senza mascherina, entravano nella zona degli spogliatoi. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per farli allontanare." Del resto, è lo stesso reclamo a non smentire, ma anzi a confermare espressamente i comportamenti contestati riconoscendo il fatto che obiettivo che tali 30 soggetti sono entrati dalla tribuna nella zona spogliatoi, affermando anche contraddittoriamente che non sarebbe stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, ma riconoscendo e non contestando che l’arbitro si sia dovuto servire di custodi del campo e poliziotti in borghese per allontanare i predetti 30 soggetti, proprio come attestato nel referto arbitrale.

Si tratta quindi di condotte gravi e reiterate, attestate dal referto di gara e fattualmente confermate, nella sostanza, anche dal reclamo, rispetto alle quali la sanzione si appalesa del tutto congrua e motivata.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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