F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 185/CSA pubblicata il 13 Maggio 2021 – A.S.D. Gladiator 1924 N. 174/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 185/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 174/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 185/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Paolo Del Vecchio Componente (relatore)

Andrea Lepore Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 174/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Gladiator 1924 avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Antonio Libero Del Sorbo seguito gara Monterosi/Gladiator del Campionato di Serie D, 2020/2021, girone G, del 11.4.2021.

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. - Com. Uff. n. 137 del 12.4.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa e sentite le parti;

Relatore nell'udienza del giorno 28.4.2021 tenutasi in videoconferenza l’avv. Paolo Del Vecchio e udito l’Avv. Filippo Pandolfi, in sostituzione degli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo;

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di infliggere al calciatore Antonio Libero Del Sorbo la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, a seguito della partita del Campionato di Serie D - 2020/2021, 25 giornata ritorno, girone G, Monterosi/Gladiator, disputata in data 2 11.4.2021 e segnatamente, a seguito di espulsione “per aver protestato avverso una decisione dell’Arbitro. Contestualmente si poneva petto a petto con lo stesso e gli metteva una mano sull’addome e lo spingeva facendolo indietreggiare di un metro” (Com. Uff. n. 137 del 12.4.2021).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata A.S.D. Gladiator, rilevando in diritto una eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure, l’assoluta mancanza di condotta violenta. In particolare, secondo la reclamante, nella fattispecie non sarebbe ravvisabile una condotta violenta ma un mero contatto ex art. 36, comma 1, lett. b), del C.G.S.; dunque, secondo la reclamante, nella fattispecie sarebbe ravvisabile un comportamento gravemente irriguardoso, ma assolutamente scevro di qualsivoglia condotta violenta con intenti finalizzati a produrre una lesione; la sanzione sarebbe pertanto eccessivamente afflittiva e non proporzionata all’effettiva colpa; infine, si chiedeva in via principale di rivalutare la sanzione e ridurre la squalifica da 5 a 3 giornate; in via subordinata, ridurre la squalifica da 5 a 4 giornate.

Il reclamo proposto dalla A.S.D. Gladiator 1924 è infondato e pertanto va respinto per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dal rapporto arbitrale si evince che al 38° minuto del secondo tempo regolamentare il calciatore Antonio Libero Del Sorbo, a seguito di una decisione dell’Arbitro, protestava e veniva con quest’ultimo a contatto “petto-petto” e, a seguito di ciò, appoggiandogli una mano sull’addome, lo spingeva facendolo indietreggiare di circa un metro.

Tanto premesso, si osserva che, ai sensi del C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Orbene, il C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

L’art. 36, comma 1, lett. b) CGS prevede che: ”Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta ….come sanzione minima la squalifica…..per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”.

Nel caso di specie, secondo questa Corte, il comportamento di del sorbo è ai limiti della violenza, considerato che l’atteggiamento “petto a petto” e la spinta sono più di un contatto fisico o, per meno, siamo in un comportamento “border line”, in quanto c’è l’intimidazione e la spinta.

A ciò si aggiunga l’espulsione per proteste che, ai sensi dell’art. 9, comma 7 CGS comporta l’altra giornata di qualifica: appare, pertanto, corretta la squalifica per cinque giornate comminata dal Giudice di primo grado.

In conclusione, sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale, la sanzione inflitta appare proporzionata ed appropriata, considerata anche la peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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