F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 190/CSA pubblicata il 13 Maggio 2021 – Asd Bernalda/Asd Futsal Polistena C5 N. 204/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 190/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 204/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 190/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Fabio Di Cagno Componente (relatore)

Daniele Cantini Componente

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 204/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Bernalda

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1316 del 09.05.2021

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 10.05.2021 tenutasi in videoconferenza l’Avv. Fabio Di Cagno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque, con decisione del 09.05.2021 (C.U. n. 1316), ha omologato il risultato (5 - 3) della gara Futsal Polistena C5 – Bernalda disputata l’8.5.2021 a Polistena, valevole per il primo turno dei Play Off serie A2, respingendo il ricorso con il quale la società A.S.D. Bernalda aveva chiesto comminarsi alla consorella Futsal Polistena C5 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio 2 di 0-6, sul presupposto della posizione irregolare di tesseramento del calciatore Viera de Morais Junior Silon.

Con reclamo con procedura d’urgenza e contestuale preannuncio del 09.05.2021, la società A.S.D. Bernalda ha impugnato la decisione dinanzi a questa Corte Sportiva, riproponendo le medesime doglianze già fatte valere dinanzi al Giudice Sportivo e in quella sede disattese.

La reclamante ribadisce che il calciatore di nazionalità brasiliana Viera de Morais Junior Silon, schierato dalla società Futsal Polistena, si troverebbe in posizione irregolare di tesseramento in quanto, pur registrato sui tabulati federali quale dilettante extracomunitario mai tesserato all’estero (status 71), esso calciatore aveva preso parte a diverse competizioni in Brasile quale tesserato per società locali, prima ancora di essere tesserato in Italia (allegando a tal fine gli esiti delle consultazioni di alcuni siti internet). Eccepisce pertanto che tale tesseramento sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 40 quinquies, 5° comma, N.O.I.F. (che detta le modalità di tesseramento dei calciatori extracomunitari dilettanti provenienti da federazione estera ed ai quali viene attribuito lo status 7) e che la posizione del calciatore, pertanto, sarebbe stata da equiparare a quella del compagno di squadra Cordeiro De Jesus Andre (appunto tesserato con status 7), con la conseguenza che la Futsal Polistena avrebbe impiegato nella gara n. 2 calciatori extracomunitari già tesserati all’estero, anzichè uno come consentito.

Lamenta pertanto la reclamante che il Giudice Sportivo non avrebbe dovuto limitarsi alla verifica delle risultanze dei tabulati federali, ma avrebbe dovuto approfondire la irregolarità del tesseramento e la erroneità della qualifica attribuita al suddetto calciatore.

Invocando quindi la violazione dell’art. 10, commi 1, 6 lett. a) e 7, C.G.S. e sollecitando gli accertamenti omessi dal Giudice Sportivo circa la effettiva posizione di tesseramento di esso calciatore Viera de Morais Junior Silon con i conseguenti riflessi sulla regolarità della gara del 8.5.2021, la reclamante conclude per la riforma della decisione impugnata e per la sanzione a carico della società Futsal Polistena della perdita della gara medesima con il punteggio di 0 – 6 in favore di essa A.S.D. Bernalda.

La società Futsal Polistena non ha prodotto controdeduzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della società A.S.D. Bernalda, peraltro generico per non essere stata indicata la disposizione regolamentare che avrebbe impedito la contemporanea partecipazione alla gara di n. 2 calciatori con status 7 (extracomunitari già tesserati per altra federazione estera), è comunque infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Il Giudice Sportivo, nella specie, ha fatto buon governo delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 6 lett. a) e 7, C.G.S., ritenendo di dover valorizzare, ai fini della verifica in capo al calciatore del legittimo titolo per prendere parte alla gara (e della conseguente incidenza sulla regolarità della gara medesima), esclusivamente le risultanze dei tabulati federali, in ciò peraltro confortato dall’ormai costante giurisprudenza di questa Corte Sportiva secondo la quale il successivo accertamento di un tesseramento irregolare e la conseguente revoca e/o annullamento del tesseramento medesimo, in base al combinato disposto degli artt. 10, 11 2° comma, C.G.S. e 45 N.O.I.F., non possono mai influire sul risultato della gara (ad eccezione delle particolari ipotesi di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3 che certamente non ricorrono nel caso di specie), ferme restando le eventuali conseguenze di ordine disciplinare che possono derivare a carico sia del calciatore che della/delle società che lo ha/hanno tesserato, ex art. 11, 2° comma, C.G.S. (cfr., Sez. II, 8 febbraio 2021, n. 79 – reclamo F.C. Pro Vercelli; Sez. III, 4 maggio 2021 n. 175 – reclamo A.S.D. Arzignano C5).

A tali fini, a fronte della documentazione prodotta dalla reclamante, si impone la trasmissione della presente decisione e dei relativi atti alla Procura Federale in sede per i necessari accertamenti sulle modalità di tesseramento del calciatore Viera de Morais Junior Silon e sulla qualifica ad esso attribuita, ciò anche in funzione degli eventuali provvedimenti ad assumersi da parte del competente ufficio tesseramento federale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

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