F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 179/CSA pubblicata il 14 Maggio 2021 – Calc. Ceppodomo Poetro N. 189/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 179/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 189/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 179/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE

 

II composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Daniele Cantini - Componente relatore

Fabio Di Cagno – Componente

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 189/CSA/2020-2021, proposto dal Sig. Ceppodomo Pietro, calciatore della A.S. Gubbio,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, di cui al Com. Uff. n. 91/PR3 del 26.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 06.05.2021, l’Avv. Daniele Cantini, con l’intervento dell’Avv. Marco Vecchione per la parte reclamante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Ceppodomo Pietro, ha proposto reclamo d’urgenza avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 91/PR3 del 26.04.2021), in relazione alla gara del Campionato Primavera 3 “Dante Berretti”, Girone E, Fermana/Gubbio del 24.04.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per aver volontariamente colpito un avversario con una testata al volto a gioco fermo (r. A.A.).

La parte reclamante, con il ricorso introduttivo, evidenzia una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella descritta dall’Assistente dell’Arbitro nel suo referto.

Infatti, a detta della difesa dell’odierno reclamante, sarebbero stati i calciatori della F.C. Fermana ad avvicinarsi a lui con fare minaccioso ed a spintonarlo ripetutamente di talchè il Ceppodomo, nel tentativo di tenere lontano i calciatori della squadra avversaria, si poneva, fronte contro fronte, con uno di questi, spingendolo con la testa, ma non sferrando la classica “testata”.

Il contatto sarebbe stato di lieve entità tanto che il calciatore non avrebbe subito danno fisico alcuno, continuando regolarmente la gara.

Il difensore del ricorrente ritiene, pertanto, che la condotta del proprio assistito non possa essere qualificata come violenta, mancandone del tutto i presupposti, anche in considerazione dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ma deve essere rubricata come meramente antisportiva o tutt’al più gravemente antisportiva, certamente sanzionabile in quanto poco edificante, ma assolutamente non violenta, e comunque priva di qualsivoglia intento lesivo. A riprova di questo vi è il fatto che non ha provocato conseguenza alcuna per il calciatore della squadra avversaria.

La dinamica dei fatti, così come esposta dalla parte ricorrente, sarebbe pienamente comprovata dalla ripresa audiovisiva dell’episodio, che è stata depositata unitamente all’atto introduttivo del presente giudizio.

La difesa chiede, inoltre, l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., concludendo per la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno, è comparso il Sig. Pietro Ceppodomo, assistito dall’Avv. Marco Vecchione.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Preliminarmente questa Corte ritiene che il filmato prodotto dalla parte reclamante non possa essere né esaminato, né acquisito come elemento di prova. Se è vero, come è vero, che l’art. 58, comma 1, C.G.S. consente l’utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi, l’art. 61, comma 2, C.G.S., statuisce che “Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.”.

La Corte, alla luce delle contestazioni della parte reclamante in merito alla dinamica dei fatti, ha ritenuto opportuno ascoltare a chiarimento, l’assistente dell’arbitro della gara in esame.

Il Sig. Christian Cercaci, assistente dell’arbitro della gara del Campionato Primavera 3 “Dante Berretti”, Fermana/Gubbio del 24.04.2021, raggiunto telefonicamente, ha precisato che nella circostanza per cui è causa, il calciatore del Gubbio (Ceppodomo) si è avvicinato ad un calciatore della Fermana ponendosi, “testa a testa” e, mentre si trovava in questa posizione lo ha spinto con la propria fronte. L’assistente ha precisato altresì che il gesto del calciatore del Gubbio non è stato violento, perché si è trattato di una spinta fronte contro fronte e non di un colpo sferrato con la testa tale da configurare la classica “testata”. Infine, il gesto non ha arrecato alcun danno fisico all’avversario tanto che lo stesso ha ripreso regolarmente il gioco.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara.

La predetta sanzione disciplinare non può essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, come richiesto dalla parte reclamante, in quanto l’assistente arbitrale non ha ravvisato comportamenti provocatori da parte dei calciatori della Fermana.

In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dal Sig. Ceppodomo Pietro, deve essere accolto e la sanzione della squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo, rideterminata e ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Sentito l’Assistente Arbitrale, accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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