F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 187/CSA pubblicata il 14 Maggio 2021 – Calcio Padova S.P.A. N. 184/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 187/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 184/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 187/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi Presidente

Daniele Cantini Componente

Fabio Di Cagno Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 184/CSA/2020-2021, proposto dalla società Calcio Padova S.p.A.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 20.04.2021 di cui al Com. Uff. n. 434/DIV

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 30.04.2021 tenutasi in videoconferenza l’Avv. Fabio Di Cagno; Udita l’Avv. Monica Fiorillo per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO Con reclamo del 26.04.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società Calcio Padova S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 20.04.2021 (C.U. n. 434/DIV) con le quale è stata irrogata al proprio calciatore Matteo Mandorlini la sanzione della squalifica per due gare effettive per comportamento offensivo verso l’arbitro.

In particolare, si legge nel referto arbitrale che “in seguito ad una mia decisione, il calciatore in oggetto alzava un braccio verso l’alto mi urlava la seguente frase. Ma va a cagare!!”. Episodio occorso durante la gara Modena – Padova disputata il 18.04.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie C, girone A.

La reclamante lamenta l’eccessiva gravosità della sanzione, ove rapportata all’effettivo comportamento del calciatore, ancorchè stigmatizzabile sul piano giuridico- sportivo. La società rappresenta innanzi tutto il contesto di particolare tensione in cui si era disputata la gara, relazionato al rischio di perdere il primato in classifica a sole due giornate dal termine del campionato, dopo aver condotto in testa l’intera competizione; invoca pertanto a tale proposito la valutazione di tale circostanza in chiave attenuante ex art. 16 C.G.S..

In ogni caso, essa reclamante invoca alcuni precedenti specifici di questa Corte Sportiva ove, in fattispecie del tutto analoghe, si era ritenuto di commutare in ammenda la squalifica per una delle due giornate di gara.

Conclude pertanto, in via principale per la riduzione della squalifica da due a una giornata effettiva di gara e, in via subordinata, per la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica e ammenda di € 500,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo può essere accolto solo in relazione alla subordinata conclusione formulata dalla società reclamante.

Va difatti premesso che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di attenuante specifica prevista dal comma 1 dell’art. 13 C..G.S.: né l’importanza di una gara può mai costituire motivo, ai sensi della comma 2 della medesima disposizione, per giustificare un’infrazione disciplinare. Ne consegue che nessuna valutazione in chiave attenuativa della sanzione può essere operata ex art. 16 C.G.S..

Viceversa, la tenuità della specifica infrazione consente di confermare l’orientamento di questa Corte Sportiva in casi consimili, circa la possibilità di commutare in ammenda una delle due giornate di squalifica.

E difatti, se è ben vero che l’art. 36 C.G.S. punisce con la sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara il comportamento del calciatore offensivo o irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara, nel caso di specie la frase pronunciata appare solo moderatamente irriguardosa e comunque priva di una reale portata offensiva, sembrando piuttosto espressione, quantunque volgare, di una stizzita contrarietà rispetto alla decisione assunta dall’arbitro, resa eloquente dal braccio alzato verso l’alto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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