F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 203/CSA pubblicata il 28 Maggio 2021- A.S.D. Vastese Calcio 1902 N. 209/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 203/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 209/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 203/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE TERZA
composta dai Sigg.ri:
Salvatore Lo Giudice Vice Presidente
Andrea Lepore Componente (relatore)
Daniela Morgante Componente
Franco Granato Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Su reclamo con procedimento numero RG 209/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Vastese Calcio 1902 avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata per una gara effettiva – campo neutro porte chiuse - ammenda di € 2.500,00 inflitta alla società seguito gara Vastese Calcio 1902/S. Nicolò Notaresco Srl del 09.05.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 21.05.2021, tenutasi in videoconferenza, il prof. avv. Andrea Lepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
In data 13 maggio 2021, l’A.S.D. Vastese Calcio preannunciava reclamo avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata per una gara effettiva – campo neutro porte chiuse – ammenda di € 2.500,00 inflitta alla società seguito gara Vastese Calcio 1902/S. Nicolò Notaresco Srl del 09.05.2021 di cui in epigrafe, e richiedeva la trasmissione degli atti ufficiali.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la Vastese, con nota trasmessa il 18 maggio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ex art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.