F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 211/CSA pubblicata il 8 Giugno 2021- ASD Torres N. 220/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 211/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 220/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 211/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Presidente

Daniela Morgante Componente (relatore)

Paolo Del Vecchio Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 220/CSA/2020-2021, proposto dalla società ASD Torres, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Interregionale pubblicata sul C.U. n. 164 del 19/05/2021, seguito gara Campionato di Serie D Girone D Torres FC Giuliano 1928 del 16/05/2021, con cui è stata inflitta al calciatore Gomez Ousman la squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 04.06.2021 il Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 20-24.05.2021 la Società ASD Torres, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Interregionale pubblicata sul C.U. n. 164 del 19/05/2021, seguito gara Campionato di Serie D Girone D Torres - FC Giuliano del 16/05/2021, con cui è stata inflitta al calciatore Gomez Ousman la squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Torres faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. La reclamante, in estrema sintesi, argomentava in base all’agone sportivo, nel cui ambito la manata sarebbe stata dovuta al tentativo di divincolarsi da una stretta marcatura, sottolineando che si tratta comunque di una condotta antisportiva e non violenta e che il calciatore, non destinatario di analoghi provvedimenti nel corso della stagione sportiva, ha comunque accettato senza protestare l’espulsione uscendo dal campo di gioco. Concludeva quindi la reclamante per la riduzione della sanzione comminata al calciatore in questione da 3 a 2 giornate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento nella misura e per le ragioni di seguito indicate. Sotto il profilo fattuale, la giustificazione sulla quale la reclamante incentra il reclamo, circa il fatto che la manata sarebbe stata dovuta all’esigenza di divincolarsi da una marcatura stretta durante un’azione di gioco contrasta, all’evidenza, con il rapporto arbitrale, che attesta che la manata al volto è stata data a gioco fermo: il che evidenzia l’infondatezza anche sotto il profilo del quantum, stante la congruità della sanzione applicata alla intensità offensiva della condotta attivata, per l’appunto “ex abrupto” a gioco fermo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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