F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 212/CSA pubblicata il 9 Giugno 2021- Venezia Football Club N. 229/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 212/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 229/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 212/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli Presidente

Stefano Agamennone Componente (relatore)

Nicolò Schillaci Componente

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 229/CSA/2020-2021 proposto dalla società Venezia Football Club avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive di gara inflitta al calciatore Aramu Mattia dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 278 del 28.5.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 04.06.2021, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Venezia F.C. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Mattia Aramu dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 278 del 28.5.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie B Venezia F.C./AS Cittadella del 27/5/2021. Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della squalifica per due gare effettive al calciatore Aramu per avere lo stesso “dalla panchina indirizzato espressione offensiva al Direttore di gara”. La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

La società Venezia F.C. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa. rispetto alla condotta tenuta dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa. Eccessivamente gravosa perché non sarebbero stati contestualizzati correttamente i fatti. La reclamante, in pratica, non ha contestato che il calciatore abbia profferito le espressioni riportate dall’arbitro nel rapporto di gara, ma si è soltanto lamentata del fatto che il Giudice Sportivo non abbia tenuto conto dello stato di frustrazione in cui si trovava il calciatore, che per motivi tecnico tattici era stato costretto ad abbandonare anticipatamente il campo di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 giugno 2021 è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Gianmaria Daminato il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, precisa l’irrilevanza delle circostanze addotte dalla società nel proprio ricorso, rilevando, al contrario, il carattere offensivo dell’espressione pronunciata dal Sig. Aramu, inequivocabilmente rivolta all’indirizzo del Direttore di gara. Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene, pertanto, che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia congrua ed il reclamo proposto dalla società Venezia F.C. debba essere respinto. Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla Società deve essere rigettato.

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto. Dispone la comunicazione alla parte con PEC

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