F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 213/CSA pubblicata il 9 Giugno 2021- U.S.D. Lavagnese 1919) N. 217/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 213/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 217/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 213/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Daniele Cantini Componente (relatore)

Andrea Lepore Componente

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 217/CSA/2020-2021, proposto dalla Società U.S.D. Lavagnese 1919, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 164 del 19.05.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 27.05.2021, l’Avv. Daniele Cantini. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Lavagnese 1919, ha proposto reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, avverso la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 164 del 19.05.2021, riguardante il calciatore, Sig. Rossini Jonathan in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone A, Lavagnese/Pontdonnaz-Honearnadevancon del 16.05.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.”. La società U.S.D. Lavagnese 1919 ritiene la sanzione inflitta al proprio calciatore non corretta, in quanto lo stesso non avrebbe colpito volontariamente il calciatore avversario. La difesa della società reclamante asserisce che l’evento si sarebbe verificato durante una sosta di gioco, nel momento in cui il calciatore della U.S.D. Lavagnese 1919, sentendosi offendere dal calciatore avversario, si girava con le braccia aperte, colpendolo involontariamente con un braccio al volto.

Al termine della partita il Sig. Rossini avrebbe porto le proprie scuse per l’accaduto all’avversario. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 maggio 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso della società reclamante debba essere respinto. La Corte, stante le evidenti discrepanze sulla dinamica dell’evento per cui è causa ed in particolare sulla volontarietà o meno del gesto del calciatore della società U.S.D. Lavagnese 1919, ha deciso di sentire l’arbitro sul punto.

Il Sig. Abdoulaye Diop, arbitro della gara in questione, raggiunto telefonicamente, ha confermato in toto il proprio referto, precisando che il calciatore della società U.S.D. Lavagnese 1919, a gioco fermo, ha stretto il pugno della mano e poi, intenzionalmente e senza ragione alcuna, ha colpito con il gomito il volto dell’avversario, senza, fortunatamente, causargl alcun danno fisico. Nel caso di specie siamo in presenza di una condotta violenta nei confronti di un calciatore, connotata da intenzionalità e volontarietà e diretta a produrre danni da lesioni personali o quanto meno a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che la subisce. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare pertanto giusta e congrua rispetto a quanto effettivamente accaduto durante la gara e quindi non suscettibile di alcuna riduzione, alla luce di quanto previsto dall’art. 38 C.G.S..

Non si ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti in quanto agli atti di causa non vi sono prove in tal senso. In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 deve essere respinto con la conseguente conferma della sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Sig. Rossini Jonathan.

P.Q.M.

Sentito l’Arbitro, respinge. Dispone la comunicazione alle parte con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it