F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 119/TFN del 16.3.2021 – (Deferimenti nn. 8400/450 pf20-21/GC/blp, 8403/451 pf20-21/GC/blp e 8408/452 pf20-21/GC/blp del 26.1.2021 nei confronti del sig. Rosario Carrano – Reg. Prot. 100-101-102/TFN-SD) Decisione n. 2/TFN-SD 2020/2021 Ricorso ex art. 79 CGS dei sig.ri Gabriele Maria Di Gianvito, Vittorio Zizzari, Marco Calegari e Bernardo Lodispoto Reg. Prot. 204/TFN-SD

Decisione n. 2/TFN-SD 2020/2021

Ricorso ex art. 79 CGS dei sig.ri Gabriele Maria Di Gianvito,

 Vittorio Zizzari, Marco Calegari e Bernardo Lodispoto

Reg. Prot. 204/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 4 settembre 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 79 CGS dei sig.ri Gabriele Maria Di Gianvito, Vittorio Zizzari, Marco Calegari e Bernardo Lodispoto contro LND in persona del legale rappresentante p.t., Consiglio Direttivo della LND in persona del legale rappresentante p.t., Divisione Calcio a 5 – LND in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante, Commissario Straordinario della Div. Calcio a 5 – LND, “per l’annullamento previa adozione di misura cautelare urgente ed ordinaria del Com. Uff. n. 15 s.s. 20/21 della LND, della presupposta Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a 5 della LND del 7.7.2020, della presupposta Relazione del Servizio Ispettivo della LND del 6.7.2020, relativa ad una verifica effettuata il 3.7.2020”,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso ai sensi dell’art. 79 CGS, l’avv. Gabriele Maria Di Gianvito, in proprio e quale Vice Presidente Vicario della Divisione Calcio a cinque della Lega Nazionale Dilettanti, i dott.ri Vittorio Zizzari, Marco Calegari e Bernardo Lodispoto, in proprio e quali Consiglieri del Consiglio Direttivo della predetta Divisione, hanno impugnato il Com Uff. n. 15 s.s. 2020/2021 della Lega Nazionale Dilettanti con il quale è stata pubblicata la delibera dichiarativa della decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque, con conseguente nomina di un Commissario Straordinario, nonché gli atti presupposti ivi specificamente indicati, chiedendone l’annullamento.

I ricorrenti sollevano una molteplicità di vizi del provvedimento gravato.

In via preliminare, lamentano il ricorso al provvedimento di commissariamento al di fuori delle condizioni di eccezionalità e gravità, che sole possono legittimarne l’adozione. Sostengono, infatti, che, in analogia alla normativa statale e in osservanza della ratio sottesa alle previsioni dell’ordinamento sportivo, ispirato alla democraticità del funzionamento e dell’organizzazione degli diversi organismi, anche il potere di commissariamento previsto dallo Statuto della LND deve ritenersi avere carattere eccezionale e costituire una extrema ratio.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio, atteso che i soggetti destinatari della declaratoria di decadenza non sono stati sentiti nell’ambito del procedimento e non hanno potuto esercitare alcuna difesa. I componenti del Consiglio Direttivo dichiarato decaduto non sono stati sentiti in sede di verifica né successivamente, mentre il provvedimento gravato è stato adottato il giorno stesso del deposito di una delle relazioni conclusive (vale a dire la Relazione del Collegio dei Revisori della Divisione). Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, il principio di leale collaborazione e lealtà sportiva avrebbe invece preteso quantomeno l’eventuale messa in mora del Consiglio Direttivo “accusato” e/o l’eventuale assegnazione di un termine per fornire deduzioni, tanto è vero che lo stesso Collegio dei revisori aveva rilevato, in sede di verifica, la necessità di acquisire alcuni chiarimenti in merito alle vicende analizzate.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e dell’errore sui presupposti di fatto e di diritto del provvedimento adottato, atteso che gli atti presupposti richiamati nella delibera impugnata – pur evidenziando alcune irregolarità, non hanno concluso per la necessità di procedere al commissariamento della Divisione, limitandosi ad indicare correzioni pro futuro.

Peraltro, pur risultando la decisione impugnata motivata per relationem, con riferimento a due distinti atti presupposti, tali atti - la Relazione del Collegio dei Revisori del 5.7.2020 e la Relazione del Servizio Ispettivo del 6.7.2020 - non sono stati trasmessi ai ricorrenti determinandosi, pertanto,  un ulteriore vulnus nel relativo diritto di difesa.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano il vizio di eccesso di potere, invocando l’errore sui presupposti di fatto e di diritto per inesistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di commissariamento.

Il provvedimento gravato richiama infatti due elementi a sostegno della deliberata decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo, vale a dire la ricorrenza di “irregolarità di gestione, di non trascurabile entità” e la necessità di garantire la “piena governabilità” della Divisione a seguito delle dimissioni intervenute del Presidente e di 3 Consiglieri. Quanto al primo elemento, i ricorrenti osservano che le pur rilevate irregolarità gestionali, non assumono un carattere di gravità tale da giustificare l’adozione di un provvedimento di commissariamento. Le irregolarità elencate nella Relazione sono comunque irrilevanti e/o ascrivibili all’ex Presidente e agli ex Consiglieri e comunque non note al Consiglio Direttivo che non ha avuto alcun ruolo in merito.

Quanto al secondo elemento, rilevano i ricorrenti che, secondo le previsioni del Regolamento della LND, il Consiglio Direttivo risulta perfettamente operante essendo contemplato dall’art. 18 della normativa appena richiamata tanto il caso di dimissioni del Presidente, sostituito dal Vice Presidente Vicario, quanto quello di dimissioni di un numero Consiglieri inferiore alla maggioranza, con la sola necessità di elezioni suppletive alla prima assemblea utile. Il Regolamento prevede la caducazione del Consiglio Direttivo solo con le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri.

Ritenuta la sussistenza di un periculum in mora, i ricorrenti hanno chiesto, altresì, l’adozione di un provvedimento d’urgenza volto a sospendere gli effetti del provvedimento gravato.

La costituzione dei resistenti

Con distinti atti ritualmente depositati in vista della riunione fissata per la discussione dell’istanza cautelare, sovrapponibili nei contenuti, si sono costituiti nel procedimento il dott. Giuseppe Caridi, nella qualità di Commissario Straordinario della Divisione Calcio a cinque e la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del suo Presidente, dott. Cosimo Sibilia.

Riservando ulteriori difese per la riunione di discussione del merito, entrambi i resistenti hanno eccepito in primo luogo il “difetto di cognizione” di questo Tribunale non potendo trovare ingresso dinanzi ad esso l’impugnativa di deliberazioni delle componenti federali in assenza di espressa adesione dei relativi statuti alle previsioni del CGS, secondo quanto previsto dai vigenti artt. 86 e 87 CGS.

Quanto al lamentato vizio di violazione del contraddittorio, rilevano i resistenti che il provvedimento di commissariamento non è invalidabile per meri vizi formali come chiarito dal Collegio di Garanzia per lo Sport, senza contare che esso - nel caso di specie - è stato preceduto da verifiche analitiche esaminate nel corso del Consiglio Direttivo di Lega del 7.7.2020 alla presenza e con l’intervento del Vice Presidente Vicario avv. Di Gianvito.

Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, sussistono ad avviso dei resistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di commissariamento, al punto che il Commissario Straordinario ha ritenuto di investire la competente Procura della Repubblica per la valutazione dei comportamenti riscontrati e gli esiti delle ispezioni condotte sono stati sottoposti alla Procura Federale della FIGC.

In ogni caso, i resistenti hanno contestato la sussistenza del periculum in mora posto a fondamento dell’istanza cautelare, chiedendone il rigetto.

La fase cautelare

Con provvedimento del 20.7.2020, il Presidente del Tribunale fissava la riunione del 23.7.2020 per la discussione e la decisione sull’istanza cautelare avanzata nel ricorso introduttivo.

Sentite le parti, il Tribunale adottava la seguente ordinanza:

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, letto il ricorso presentato dai signori Gabriele Maria Di Gianvito, Vittorio Zizzari, Marco Calegari, Bernardo Lodispoto, per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare urgente e ordinaria, del Com. Uff. n. 15 SS 2020/2021 della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC; rilevato che con contestuale istanza i ricorrenti chiedevano l’adozione di un provvedimento cautelare di sospensione di quanto stabilito nel comunicato gravato; visto il provvedimento del Presidente del Tribunale Federale Nazionale che respingeva l’istanza cautelare urgente, fissando per la discussione sull’istanza cautelare l’odierna udienza; lette le comparse di costituzione della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5 e del suo Commissario; sentite le parti, osserva quanto segue.

A prescindere dall’eccezione di difetto di competenza che verrà risolta dal Collegio in sede di merito, il Collegio ritiene ad una sommaria delibazione della questione che non si ravvisano i necessari presupposti per poter addivenire a un commissariamento della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

accoglie la suindicata istanza di sospensione dell’atto impugnato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 4 settembre 2020, ore 11.30.

Le memorie integrative

In vista della discussione del merito, in data 28.8.2020 è stata depositata ulteriore memoria difensiva nell’interesse del dott. Giuseppe Caridi.

In via preliminare, il resistente ribadisce l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per difetto di competenza e/o giurisdizione di questo Tribunale

Secondo l’intestata difesa, il ricorso introduttivo del procedimento, pur richiamando l’art. 79 CGS, deve ritenersi rientrante nella previsione dell’art. 86, con conseguente piena applicazione del successivo art. 87 che prevede l’applicabilità  delle disposizioni del CGS anche alle delibere adottate dalle componenti federali solo ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

Poiché la LND non ha previsto nel proprio Statuto e nel Regolamento alcuna competenza del TFN, non vi è giurisdizione e/o comunque competenza del Tribunale adito. Sul punto, peraltro, la decisione adottata dal TFN in sede cautelare risulta priva di motivazione.

In ogni caso, ad avviso del resistente, ove il TFN ritenesse sussistente la propria giurisdizione e la propria competenza a decidere, ci si troverebbe nella paradossale situazione nella quale avanti lo stesso organo giudicante si dovrebbero svolgere poi i procedimenti disciplinari relativi alle violazioni contestate.

Il resistente eccepisce inoltre l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso poiché con esso si richiede al Tribunale di esprimersi sulla valutazione tecnico-discrezionale delle ragioni del commissariamento, potere quest’ultimo escluso così come ribadito in numerosi precedenti giurisprudenziali statali e domestici.

La decisione del Consiglio Direttivo della LND è infatti insindacabile atteso che alla base vi è una valutazione di carattere tecnico formulata da organismi a ciò deputati.

Nel merito, il resistente contesta che il ricorso al commissariamento sia da considerarsi una extrema ratio poiché l’art. 14 dello Statuto della LND e l’art. 11 del relativo Regolamento prevedono tale eventualità in caso di necessità.

Ebbene, nel caso di specie, la richiesta necessità risultava all’evidenza dagli esiti delle verifiche effettuate, ulteriormente corroborate dalle successive emergenze (contenute nelle relazioni degli Organismi di Vigilanza della LND) che hanno indotto il Commissario Straordinario a presentare denuncia-querela alla competente Procura della Repubblica.

Ancora, il resistente contesta che vi sia stata violazione del contraddittorio e delle garanzie partecipative procedimentali come lamentato nel ricorso introduttivo.

Da un lato, infatti, come già rilevato, il Vice Presidente Vicario della Divisione Calcio a cinque, avv. Di Gianvito, era presente alla riunione del Consiglio Direttivo che ha deliberato il commissariamento e ha dunque avuto la possibilità di contestare e dedurre in merito alle violazioni riscontrate.

Dall’altro, in ogni caso, alla luce degli elementi emersi dalle verifiche sia in fase antecedente che posteriore alla delibera adottata, il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso, con la conseguenza che esso non è annullabile ai sensi dell’art. 21 octies, Legge n. 241/1990.

Il resistente contesta anche il lamentato eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti di fatto e di diritto del commissariamento con riferimento al contenuto delle relazioni ispettive richiamate nella delibera gravata.

Ed invero, ferma restando la conoscenza da parte dei Consiglieri dei rilievi mossi, certamente il Collegio dei Revisori non avrebbe potuto concludere per il commissariamento del Consiglio Direttivo per il sol fatto che non rientra nelle competenze di questo organismo alcun potere di proporre o invitare all’adozione di atti di tale tenore.

Anche l’eccepito eccesso di potere per errore di fatto sui presupposti del commissariamento deve ritenersi, ad avviso del resistente, del tutto infondato.

Nel merito delle contestazioni gestionali è sufficiente il richiamo a quanto emerso in sede di verifica, anche da ultimo, da parte degli organismi di vigilanza della LND e della LND Servizi Srl. Tali ultime evidenze, unitamente a quelle già rilevate all’atto dell’adozione della delibera, rendono evidente la necessità di commissariamento della Divisione.

Ulteriore elemento a sostegno del commissariamento sarebbe ravvisabile nella circostanza per la quale la gestione della Divisione è affidata al Vice Presidente Vicario e a soli quattro Consiglieri, che peraltro avrebbero avallato l’operato degli organi di amministrazione. Se poi dovessero essere accertate le ipotesi di illecito contenute nella relazione degli Organismi di Vigilanza, si configurerebbero anche in capo ai ricorrenti responsabilità civili, penali, contabili e tributarie. Conclude il resistente chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o improcedibile o comunque rigettato previa revoca del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale.

Anche la Lega Nazionale Dilettanti ha depositato memoria difensiva sottoscritta dal proprio Presidente.

In via preliminare anche la LND ribadisce l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di competenza del Tribunale Federale Nazionale, dovendo il ricorso - al di là dei richiami formali in esso contenuti - essere ricondotto alla disciplina degli artt. 86 e 87, comma 4 CGS che escludono l’applicabilità delle norme del CGS nel caso di mancato richiamo negli statuti delle componenti federali interessate.

Ancora in via preliminare la resistente deduce l’inammissibilità del ricorso poiché trattasi di attività sottratta al sindacato giurisdizionale avendo natura squisitamente tecnica.

In particolare, anche alla luce di numerosi precedenti giurisprudenziali, può affermarsi che la valutazione della necessità, statutariamente prevista, del commissariamento della Divisione costituisce esercizio di un potere/dovere frutto di discrezionalità tecnica non soggetta a sindacato giurisdizionale.

La resistente contesta anche nel merito le doglianze avversarie.

Con riguardo alla lamentata violazione delle facoltà partecipative, rileva in primo luogo come i ricorrenti avessero piena conoscenza delle violazioni contestate e, inoltre, che il Vice Presidente Vicario era presente alla seduta del 7.7.2020 dove ha svolto osservazioni.

In ogni caso, a mente dell’art. 21 octies, Legge n. 241/1990, il provvedimento adottato non è annullabile per meri vizi formali qualora l’esito del relativo procedimento comporterebbe comunque la sua adozione.

Circa la sussistenza delle violazioni ascrivibili al Consiglio Direttivo decaduto, la resistente richiama gli esiti delle relazioni in atti, oggetto peraltro di interessamento della competente Procura della Repubblica.

Infine, quanto all’operatività del Consiglio dopo le dimissione di quattro dei suoi componenti, ha sostenuto che, al di là del numero legale, l’organo non possa dirsi rappresentativo, con la conseguenza che anche ragioni di opportunità deporrebbero per la relativa caducazione.

Conclude pertanto la resistente chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in ogni caso rigettato. Anche la LND chiede infine che sia disposta la revoca dell’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale in data 23.7.2020 nella quale, peraltro, non si fa cenno alcuno alla sussistenza del periculum.

Anche i ricorrenti hanno fatto pervenire memoria difensiva in replica alle difese dei resistenti.

Quanto all’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, i ricorrenti ribadiscono quanto già illustrato in sede cautelare attraverso il richiamo della recente decisione n. 77/2919 del Collegio di Garanzia dello Sport e rilevando l’impossibilità di applicazione dei principi elaborati dagli organi di giustizia sportiva con riferimento al precedente art. 43 bis CGS.

Rilevano ancora i ricorrenti che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale anche con riguardo al provvedimento di commissariamento, essendo - entro certi limiti - ammesso il sindacato giurisdizionale sull’attività tecnico-discrezionale. Ribadiscono ancora i ricorrenti la fondatezza del dedotto vizio relativo al difetto di contraddittorio in fase procedimentale anche tenuto conto dell’inapplicabilità delle disposizioni della legge 241/1990 al caso di specie trattandosi di attività non vincolata.

Nel merito infine i ricorrenti richiamano quanto già dedotto a fondamento del ricorso introduttivo.

Il dibattimento

Alla riunione odierna i rappresentanti delle parti hanno ulteriormente illustrato le proprie difese concludendo come da verbale.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione e/o competenza di questo Tribunale a decidere sull’impugnazione della delibera gravata.

Secondo i resistenti, infatti, nonostante il richiamo testuale all’art. 79 CGS, il ricorso introduttivo del presente procedimento sarebbe da ricondurre alla disciplina dettata dagli artt. 86 e 87 CGS che escluderebbe la competenza del Tribunale Federale Nazionale per l’impugnazione delle delibere delle componenti federali, ove nei relativi statuti e regolamenti non sia contenuta una specifica previsione. Poiché né lo Statuto né il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti contiene un richiamo all’applicazione delle norme sulla competenza del Tribunale Federale Nazionale, essa sarebbe da escludere, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso. Come specificato in sede di discussione, competente a decidere la controversia, secondo il Regolamento della LND (art. 53, comma 3), sarebbe oggi il Collegio di Garanzia dello Sport.

L’eccezione è infondata.

Come noto, la riforma del sistema della giustizia sportiva ha introdotto profonde innovazioni nel contenzioso sportivo. In particolare, l’impianto dell’attuale Codice di Giustizia Sportiva evidenzia una marcata “giurisdizionalizzazione” del procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva e delinea in maniera chiara e precisa quali siano i relativi ambiti di competenza.

In conformità a quanto previsto dall’art. 25 CGS - CONI, l’art. 79 CGS stabilisce la generale competenza del Tribunale Federale Nazionale “su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato ne risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”.

Tale assorbente competenza su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento domestico può soffrire eccezioni solo nel caso in cui, per specifici fatti e/o condotte, altra norma di pari grado ne attribuisca la cognizione ad un diverso organismo.

Ebbene, l’art. 54 CGS - CONI ritaglia per il Collegio di Garanzia dello Sport una specifica competenza, consentendo il ricorso dinanzi a tale organo “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia” ovvero per le “controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni”.

Come chiarito in plurime decisioni dello stesso Collegio di Garanzia (in particolare nn. 75-76-77/2019), detto organo ha due ambiti di competenza entro i quali interviene: a) in qualità di giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli organi della giustizia federale, b) in qualità di giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS - CONI e individuati dall’ordinamento sportivo nazionale (come ad esempio il caso deciso in tema di iscrizione di società professionistiche).

Si tratta, dunque, di una competenza che lo stesso Collegio di Garanzia ha avuto modo di definire “eccezionale e residuale”, così come del resto confermato dalle sue Sezioni Unite: “la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentono al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali” (così Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 7-11 settembre 2018). Nel quadro così delineato dall’impianto del Codice di Giustizia Sportiva CONI e FIGC, fonti normative di natura primaria, nessun rilievo assume il disposto dell’art. 53 del Regolamento della LND richiamato dalla difesa del resistente Ciardi, atteso che - come chiarito proprio con riguardo a disposizioni regolamentari della LND - “deve escludersi che la competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia (…) possa essere introdotta da una fonte di rango inferiore quale e il Regolamento della LND della FIGC”, non essendo consentito dal generale principio di gerarchia delle fonti normative che una norma regolamentare possa contrastare, modificare e/o abrogare una disciplina di rango superiore.

Senza contare l’ovvio rilievo per cui, accedendo all’interpretazione proposta dai resistenti, si consentirebbe al soggetto sottoposto alla (complessiva) normativa federale di scegliere l’organo di giustizia cui sottoporsi.

Neppure il dato testuale sostiene la dedotta incompetenza del Tribunale. A prescindere dagli ancora presenti riferimenti all’Alta Corte di Giustizia Sportiva e al TNAS, già di per sé significativi, l’art. 53 del Regolamento della LND fa comunque riferimento ai soli casi per cui “non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale”.

Ebbene, a mente dell’art. 30 CGS - CONI, “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato ne  risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, e dato ricorso dinanzi al Tribunale federale” con la conseguenza che neppure in astratto la vicenda attuale potrebbe rientrare nella previsione regolamentare.

Va ancora disatteso l’ulteriore argomento proposto sul punto dai resistenti per i quali, ove si ritenesse la competenza del Tribunale Federale Nazionale, verrebbe di fatto disapplicato l’art. 87 comma 4 CGS.

Come correttamene rilevato dai ricorrenti, in realtà, mentre l’art. 79 CGS delinea la competenza generale del Tribunale, gli artt. 86 e 87 CGS disegnano il procedimento di impugnazione delle delibere federali scandendone modalità e tempistiche, con la conseguenza che il richiamo dell’art. 87, comma 4 all’applicabilità delle disposizioni contenute nello stesso art. 87 e nel precedente art. 86 (e non appunto all’art. 79) deve ritenersi strettamente limitato alle stesse, non già una deroga alla competenza generale dell’organo di giustizia.

Del resto, come visto, l’art. 30 CGS - CONI prevede la ricorribilità dinanzi al Tribunale Federale in tutti i casi in cui non sia stato instaurato ne  risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

L’eccezione di incompetenza proposta deve in conclusione essere rigettata.

Sempre in via preliminare, i resistenti eccepiscono il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in ragione dell’impossibilità dell’organo di Giustizia Sportiva di sindacare l’atto adottato, frutto di una valutazione tecnico- discrezionale sulle ragioni del commissariamento.

L’eccezione è infondata.

Come risulta dalle stesse decisioni richiamate nelle memorie depositate (cosi, Collegio di Garanzia, 34/2020), l’ambito della valutazione o della scelta tecnica, lungi dall’essere sottratto tout court a controllo giurisdizionale, resta valutabile da parte del Tribunale nel perimetro della manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza così come pacificamente sostenuto dalla ormai granitica giurisprudenza amministrativa al fine di verificare se, la discrezionalità di cui dispone il soggetto agente sia stata correttamente esercitata e, soprattutto se il suo esercizio risulta conforme ai principi basilari dell’agire amministrativo.

Con la conseguenza che, nei limiti sopra descritti, sussiste il sindacato di questo Tribunale.

D’altronde, aderendo alla tesi dei resistenti, si finirebbe con il dover ammettere che una decisione talmente grave e delicata di cui si discute, possa essere adottata senza alcun controllo, la qual cosa, tuttavia, non trova alcun supporto giuridico e normativo.

Da ultimo, ancora in via preliminare, deve evidenziarsi l’infondatezza dell’ulteriore argomento sollevato a sostegno della carenza di competenza e/o giurisdizione dai resistenti secondo cui, ove si affermasse la competenza e la giurisdizione di questo Tribunale, ci si troverebbe nella paradossale situazione per cui questo organo della giustizia sportiva sarebbe chiamato a decidere nuovamente sulle stesse condotte.

Ebbene, quanto evidenziato in merito sia alla generale competenza del Tribunale Federale Nazionale su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sia ai limiti del sindacato nel caso in esame rende palese l’insussistenza del rilievo: oggetto del presente procedimento è infatti unicamente la legittimità della delibera impugnata sotto il profilo della rispondenza della stessa alle norme e ai presupposti che ne prevedono l’adozione, non già la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai soggetti ritenuti responsabili di eventuali condotte rilevanti anche sotto il profilo disciplinare. Oggetto, quest’ultimo, riservato preliminarmente alla valutazione e alla conseguente azione del Procuratore Federale che, nel caso di specie, ha peraltro già escluso i presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare.

Nel merito, il ricorso merita accoglimento.

Come risulta dal Com. Uff. versato in atti, nella seduta del 7.7.2020 il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti deliberava la decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque e la conseguente nomina a Commissario Straordinario del Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dott. Caridi.

Dal testo del provvedimento è dato evincere che la decisione è stata adottata sulla base degli esiti contenuti nella Relazione del Collegio del Revisori dei Conti della Divisione Calcio a cinque depositata lo stesso 7.7.2020 e della Relazione del Servizio Ispettivo della LND del 6.7.2020, dai quali il Consiglio Direttivo della LND ha ritenuto emergessero “alcune irregolarità di gestione, di non trascurabile entità, che per quanto indicato nelle stesse Relazioni hanno trovato riscontro documentale, con impegni di spesa che risultano, peraltro, frutto della specifica approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della Divisione (…)”. Sotto altro profilo, la decisione ha richiamato le intervenute dimissioni del Presidente della Divisione e di altri 3 componenti del Consiglio Direttivo della Divisione, rilevando che “l’attuale gestione della Divisione Calcio a 5 è affidata al Vice Presidente Vicario ed a solo 4 componenti del Consiglio Direttivo della medesima Divisione”.

Così delineati i termini, anche testuali, della questione sottoposta al vaglio del Tribunale, risulta fondato e assorbente, nei limiti e con le precisazioni che seguono, il terzo motivo con cui i ricorrenti lamentano l’eccesso di potere sotto il profilo dell’errore di fatto e di diritto sui presupposti per l’adozione del provvedimento di commissariamento.

Sotto il primo profilo, e senza entrare nel merito della sussistenza e/o della maggiore o minore gravità delle irregolarità elencate (peraltro per la maggior parte già escluse dagli approfondimenti condotti, a seguito dell’inoltro dei medesimi atti, dalla Procura Federale della FIGC; cfr. provvedimento di archiviazione del 1.9.2020), dal tenore letterale della delibera e dal contenuto degli atti presupposti emerge come le irregolarità indicate a fondamento del disposto commissariamento siano dagli organi ispettivi e di controllo addebitate, nella totalità, al dimesso Presidente della Divisione, senza alcun coinvolgimento del Consiglio Direttivo.

Gli stessi esiti degli Organismi di Vigilanza citati dai resistenti a conferma della legittimità, anche ex post, della decisione (cfr. in particolare pagg. 10 e segg. memoria dott. Caridi 28.8.2020), sottolineano come “l’operato del Presidente Andrea Montemurro è stato - per l’intero mandato - caratterizzato da opacità gestionale e acclarato difetto di informativa al Consiglio Direttivo e al Consiglio di Presidenza”.

È allora evidente che, rispetto alla situazione descritta negli atti presupposti, la declaratoria di decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo verso i quali si ravvisa un difetto di informativa da parte del soggetto ritenuto responsabile risulta affetta da contraddittorietà ed errore di fatto.

Peraltro, la affermata necessità di garantire “una ricostruzione complessiva degli episodi di irregolarità gestionale, da effettuarsi in piena autonomia da parte di organismi indipendenti” indicata nella delibera impugnata come attuabile con la decadenza degli attuali Consiglieri, in realtà non confligge di per sé con la loro permanenza in carica, come dimostra l’analitica istruttoria già condotta sui fatti dalla Procura Federale.

Anche sulla sussistenza del secondo dei presupposti indicati a sostegno della “necessità” del commissariamento, vale a dire la non piena “governabilità della Divisione”, la delibera gravata risulta viziata da errore di fatto e di diritto.

Ed invero, come correttamente rilevato dai ricorrenti, le intervenute dimissioni del Presidente della Divisione e di tre componenti del Consiglio Direttivo non determinano l’impossibilità di funzionamento e/o la decadenza dell’Organo, essendo tale situazione normativamente prevista. In particolare, l’art. 18, comma 3, lett. b) Regolamento LND prevede espressamente che, in caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione, quest’ultimo sia sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente Vicario; la stessa norma, alla lett. d), prevede la decadenza del Consiglio Direttivo nel solo caso del venir meno di un numero di Consiglieri che rappresentino la maggioranza dei componenti, diversamente richiedendo solo l’indizione della necessità di integrare i posti vacanti alla prima assemblea. La dichiarata carenza operativa dunque in presenza di una precisa regolamentazione del caso da parte della normativa di riferimento si appalesa dunque illogica.

Per i motivi sopra esposti il ricorso va dunque accolto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Dispone restituirsi i contributi per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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