F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN del 11.09.2020 – (Deferimento n. 2061/1138 pf 19 20 /GC/gb del 07.08.2020 nei confronti della sig.ra Pretti Monica e della società Trapani Calcio Srl – Reg. Prot. n. 208/TFN) Decisione n. 4/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2061/1138 pf 19 20 /GC/gb del 07.08.2020 Reg. Prot. 208/TFN-SD

Decisione n. 4/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 2061/1138 pf 19 20 /GC/gb del 07.08.2020

Reg. Prot. 208/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

avv. Valentina Ramella – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 4 settembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2061/1138 pf 19 20 /GC/gb del 07.08.2020 nei confronti della sig.ra Pretti Monica e della società Trapani Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 07 agosto 2020 il Procuratore Federale f. f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) la sig.ra Pretti Monica, Consigliere Delegato e legale rappresentante pro-tempore della società Trapani Calcio Srl, all’epoca dei fatti per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera B), paragrafo III), punto 1) delle NOIF e del Com. Uff. n. 194/A del 13.05.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2020, la situazione patrimoniale intermedia al 31.03.2020. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi, con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del vigente CGS;

2) la società Trapani Calcio Srl per rispondere:

- a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Pretti Monica, Consigliere Delegato e legale rappresentante pro-tempore della società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto;

- a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 85, lettera B), paragrafo III), punto 1) delle NOIF e del Com. Uff. n. 194/A del 13.05.2020, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2020, la situazione patrimoniale intermedia al 31.03.2020;

- con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente CGS.

La memoria di costituzione

I deferiti si sono costituiti mediante deposito di memoria difensiva con la quale il difensore di parte ha evidenziato che la società ha adempiuto nei termini all’incombente contestato in quanto, l’adempimento richiesto ex art. 85 lettera B), paragrafo III), punto 1) delle NOIF è pienamente sovrapponibile a quello indicato nel Com. Uff. n. 194/A del 13.05.2020. La scadenza per il deposito della documentazione indicata in epigrafe, a seguito di successivi comunicati – da ultimo il Com. Uff. 248/A del 26 giugno 2020 è stata fissata al 10 luglio 2020 e non più al 30 giugno 2020.

Avendo la società depositato tale documento in data 10 luglio 2020 ha sostenuto non potersi contestare alcun illecito. In subordine ha sostenuto la buona fede e l’errore scusabile dei propri assistiti.

Il dibattimento

In sede di discussione, iI rappresentante della Procura Federale ha evidenziato che l’attività in questione è stata attivata su input della Co.Vi.So.C..

Ha aggiunto, poi, che gli adempimenti per l'iscrizione al campionato per la stagione 2020/2021 dovevano farsi, seppur ancora in corso la stagione 2019/2020, come da Com. uff. 247/A.

Ha, poi, specificato che la scadenza per il deposito della situazione patrimoniale intermedia è stato fissato al 30 giugno 2020 e che la data successiva, vale a dire quella del 10 luglio 2020, sarebbe stata ritenuta utile se la documentazione non fosse stata presentata al 30 giugno 2020.

Ha chiesto, pertanto, l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Pretti Monica, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società Trapani Calcio Srl, ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).

La Procura Federale ha poi chiarito di rinunciare a contestare la recidiva alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale.

L’avv. Mattia Grassani ha esposto una serie di considerazioni a difesa dei propri assistiti riportandosi integralmente alle memorie difensive ritualmente depositate.

La decisione

Il Collegio ritiene che il deferimento debba essere rigettato.

Infatti, non appare in contestazione la circostanza che l’adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF e quello previsto dal Com. Uff. n. 194/A del 13.05.2020 siano pienamente sovrapponibili, come d’altronde ammesso dalla Procura Federale che ha contestato l’inosservanza dei termini derivante dal combinato disposto delle sopra indicate prescrizioni e come anche previsto dal predetto comunicato che ha chiaramente fissato la scadenza del 30 giugno 2020 in deroga al citato art. 85.

La Procura, a seguito delle difese presentate dai deferiti, ha insistito nel ritenere che il termine entro cui adempiere fosse il 30 giugno 2020 e che il comunicato n. 247/A relativo alle Licenze Sportive Nazionali avesse previsto un ulteriore termine del 10 luglio 2020 applicabile esclusivamente nei confronti di chi si fosse già dimostrato inadempiente alla prima scadenza, tanto è vero che nel comunicato 247/A è previsto espressamente che la documentazione andasse presentata “ove non sia stata depositata in precedenza”.

Da tale considerazione la Procura ritiene che si sia perfezionato l’illecito contestato nei confronti dei deferiti.

La tesi, seppur suggestiva, non può essere condivisa.

Al riguardo il Collegio rileva che il provvedimento n. 247/A che ha previsto l’ulteriore termine del 10 luglio 2020 per il deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale intermedia, è stato emanato in data 26 giugno 2020, in data anteriore, pertanto, alla scadenza del 30 giugno 2020.

In tale circostanza, pertanto, la società deferita ha correttamente ritenuto non più sussistente il termine del 30 giugno 2020, per il deposito della medesima documentazione che avrebbe comunque dovuto presentare, ai fini dell’ottenimento della licenza nazionale, in data 10 luglio 2020 presso il medesimo organo, facendo affidamento sulla differente scadenza indicata nel comunicato 247/A.

Invero la fissazione di un diverso termine, nel caso di specie, non può che essere inteso come un normale slittamento in avanti  della  scadenza  originariamente  prefissata,  atteso  che,  se  così  non  fosse,  sarebbe  comunque  pienamente invocabile l’errore scusabile e la buona fede del soggetto chiamato ad adempiere, non rispondendo ad adeguati canoni di ragionevolezza la fissazione di due termini così ravvicinati per la presentazione di identica documentazione, sebbene volta a soddisfare esigenze legate a due distinte stagioni sportive.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il deferimento.

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