F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFN del 11.09.2020 – (Deferimento n. 2292/358bis pf 19-20/GC/gb del 12.08.2020 nei confronti del sig. Foschi Rino – Reg. Prot. n. 212/TFN-SD) Decisione n. 5/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2292/358bis pf 19-20/GC/gb del 12.08.2020 Reg. Prot. 212/TFN-SD
Decisione n. 5/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 2292/358bis pf 19-20/GC/gb del 12.08.2020
Reg. Prot. 212/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Paolo Clarizia – Componente;
cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 4 settembre 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2292/358bis pf 19-20/GC/gb del 12.08.2020 nei confronti del sig. Foschi Rino,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 12 agosto 2020 il Procuratore Federale f. f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale il sig. Foschi Rino, Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dal 14.2.2019 al 3.5.2019 per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Rino Foschi è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di - 12 - esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa).
La memoria di costituzione
Il deferito si è costituito mediante deposito di memoria difensiva con la quale il difensore di parte ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del deferimento per violazione dei termini previsti dall’art. 123 del CGS e nel merito ha formulato ampie difese in ordine all’assenza di responsabilità del proprio deferito.
Il dibattimento
In sede di discussione, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver richiamato il recente dispositivo della Corte Federale d’Appello che ha riformato la decisione di questo Tribunale che aveva rigettato il deferimento già proposto dalla Procura Federale nei confronti di altri soggetti, relativamente a posizioni analoghe a quella in oggetto, ha chiesto l’accoglimento del deferimento e la conseguente applicazione della seguente sanzione:
- Inibizione di anni 1 (uno).
L’avv. Mattia Grassani, in difesa del deferito ha insistito nell’accoglimento dell’eccezione preliminare alla luce di quanto ampiamente illustrato in memoria, alla quale si è riportato.
Anche il sig Foschi, intervenuto personalmente, ha esposto i motivi per i quali non dovrebbe ritenersi sussistente la propria responsabilità.
La decisione
Il Collegio ritiene che debba accogliersi l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del deferito.
Come è noto, infatti, l’art. 123 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC ha previsto che la Procura Federale deve notificare l’avviso di conclusione indagini, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini.
Nel caso di specie il termine in questione è stato ampiamente superato.
Giova evidenziare che la Procura Federale, a seguito della mancata notifica della prima comunicazione di conclusione indagini per erronea indicazione dell’indirizzo di residenza del deferito, ha proceduto a stralciare la posizione del sig. Foschi da quella degli altri deferiti (per i quali è già intervenuta la decisione degli organi di giustizia sportiva)., procedendo ad assegnare alla vicenda un nuovo numero di procedimento e ad emettere una nuova comunicazione di conclusione indagini datata 9 luglio 2020, sebbene riproduttiva di quella già emessa e datata 19 maggio 2020.
Ma tale nuova comunicazione che, appunto, è successiva all’apertura del nuovo procedimento stralcio conseguente alla mancata notifica - per colpa fra l’altro in alcun modo imputabile al deferito che ha dimostrato di risiedere ad un diverso indirizzo da ormai 20 anni – della prima comunicazione di indagine, non può considerarsi coincidente e sovrapponibile alla precedente, sia per la sua diversità ontologica sia per espressa scelta della Procura federale che ha ritenuto, come già detto, di stralciare la posizione del deferito dal procedimento n. 13929/358, escludendo, pertanto che, ai fini del calcolo dei termini per procedere al deferimento relativo al predetto procedimento potessero computarsi anche quelli relativi all’odierno deferito, giusta il richiamo all’art. 125 comma 2 del CGS - FIGC che prevede che in caso di pluralità di incolpati il termine per procedere al deferimento decorre dall’ultimo termine assegnato, rilevando, in tali casi, proprio il differente momento in cui si perfezionano le notifiche per i deferiti.
In conclusione, essendo stato emesso una nuova e diversa comunicazione di conclusione indagine, l’autonoma valenza della stessa non può non incidere, a prescindere dalle considerazioni formulate dalla difesa in ordine all’inesistenza della notifica non andata a buon fine, sul mancato rispetto dei termini, che per espressa previsione del nuovo CGS - FIGC (art. 44 comma 6) devono considerarsi perentori.
Se così non fosse, verrebbero in tal modo violati i principi fondamentali posti a garanzia del diritto di difesa, fra i quali appunto, alla luce delle innovazioni codicistiche, devono annoverarsi anche quelli legati alla certezza della tempistica ed alla celerità del procedimento disciplinare.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il deferimento.
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