F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFN del 15.09.2020 – (Deferimento n. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am del 13.08.2020 nei confronti della sig.ra Linda Gavagni + altri – Reg. Prot. n. 213/TFN-SD) Decisione n. 6/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am del 13.08.2020 Reg. Prot. 213/TFN-SD

Decisione n. 6/TFN-SD 2020/2021

 Deferimento n. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am del 13.08.2020

Reg. Prot. 213/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

avv. Valentino Fedeli – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 settembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am del 13.08.2020 nei confronti della sig.ra Linda Gavagni, del sig. Antonio Ciriello e delle società AC Coiano Santa Lucia ASD, SSDARL Jolly Montemurlo, ASD Jolo Calcio, ASD Real Aglianese, SSD Florentia San Gimignano CF e US Città di Pontedera Srl CF,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota prot. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am del 13.8.2020, ritualmente notificata nonché previa comunicazione di conclusione  delle indagini  in data 3.6.2020 (rinotificata il 7.7.2020  alla società US Città di Pontedera),  la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) la sig.ra Linda Gavagni, tesserata in qualità di calciatrice, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente in relazione agli artt. 21, 22, 23 e 40 delle NOIF, per avere: a) nella stagione sportiva 2015/16, mentre era calciatrice tesserata per l’ASD Real Aglianese, svolto in via di fatto il ruolo di allenatrice/preparatore motorio delle squadre piccoli amici 2009-2010-2011 per l’AC Coiano S. Lucia; b) nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, mentre era calciatrice tesserata per la CF Florentia prima e successivamente per la US Pontedera CF, svolto in via di fatto le attività di allenatrice/preparatore motorio per la Società Jolly Montemurlo nelle squadre dei bambini 2009-2010-2011, nonché quella di segretaria della medesima Società; c) nella stagione sportiva 2019/20, mentre è tesserata in qualità di calciatrice per la Società US Pontedera CF, svolto in via di fatto le attività di allenatrice/preparatore motorio per la Società Jolo Calcio; il tutto in assenza nella necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC;

2) il sig. Antonio Ciriello, all’epoca dei fatti contestati tesserato in qualità di legale rappresentate della Società SSDARL Jolly Montemurlo, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente in relazione agli artt. 21, 22 e 23 delle NOIF, per avere consentito che la calciatrice Linda Gavagni, nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, mentre era tesserata per la CF Florentia prima e successivamente per la US Pontedera  CF, svolgesse in via di fatto le attività di allenatrice/preparatore motorio per la Società Jolly Montemurlo nelle squadre dei bambini 2009-2010-2011, con l’aggravante che la stessa risultava sprovvista della necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC, nonché per aver utilizzato la stessa calciatrice con funzioni di segretaria della medesima Società;

3) la Società AC Coiano Santa Lucia ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS in relazione ai fatti contestati al rispettivo legale rappresentante pro tempore;

4) la Società SSDARL Jolly Montemurlo, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS  in relazione ai fatti contestati al rispettivo legale rappresentante pro tempore;

5) la Società ASD Jolo Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS in relazione ai fatti contestati al rispettivo legale rappresentante pro tempore;

6), 7), 8) le Società ASD Real Aglianese, SSD Florentia San Gimignano CF e US Città di Pontedera Srl CF, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, in relazione ai fatti contestati alla calciatrice Linda Gavagni;

Le parti sono state convocate per l’udienza del 10.9.2020.

Per i deferiti si sono costituiti in giudizio la sig.ra Linda Gavagni, le società SSD Florentia San Gimignano CF e US Città di Pontedera.

Il procedimento

L’attività di indagine, trasfusa nel deferimento, ha tratto origine dall’acquisizione di elementi istruttori, fra i quali, in particolare: l’esposto del sig. Gerardo Passarella del 22.12.2019, con la documentazione allegata; la copia del Com. Uff. n. 31 del 4.01.2019 CR Toscana LND, Delegazione Provinciale di Prato; il verbale di audizione del sig. Antonio Ciriello, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società SSDARL Jolly Montemurlo, resa in data 07.02.2020; il verbale di audizione del sig. Gianrico Antoni, in qualità di Presidente della Società ASD Jolo Calcio, resa in data 07.02.2020; il verbale di audizione del sig. Roberto Macrì, in qualità di Presidente della Società AC Coiano Santa Lucia ASD, resa in data 11.02.2020; il verbale di audizione del sig. Ferdinando Pampaloni, in qualità di dirigente accompagnatore AC Coiano Santa Lucia ASD, resa in data 11.02.2020; il verbale di audizione della sig.ra Linda Gavagni, calciatrice tesserata nella stagione sportiva 2019- 2020 con la SSDARL US Città di Pontedera CF, resa in data 20.02.2020; il verbale di audizione del sig. Gerardo Passarella, allenatore professionista UEFA, resa in data 26.02.2020; la relazione di indagine redatta dal collaboratore della Procura Federale avv. Massimiliano Macaluso in data 2.03.2020, con la documentazione ivi allegata.

In data 10.9.2020, prima dell’apertura del dibattimento, è pervenuta richiesta di applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento, ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, da parte della società AC Coiano Santa Lucia ASD: per tale procedimento il Tribunale ha ritenuto congrua la richiesta oggetto di  patteggiamento  e, pertanto, ha disposto con separato provvedimento.

All’udienza del 10.9.2020 è stata audita la sig.ra Gavagni, la quale ha nella sostanza negato di aver mai esercitato l’attività di allenatrice; i difensori costituiti delle parti deferite e, personalmente, il presidente della società US Città di Pontedera, hanno respinto gli addebiti posti a base del deferimento.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. Francesco Di Leginio, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Linda Gavagni la squalifica di mesi 6;

- per il sig. Antonio Ciriello l’inibizione di mesi 3;

- per la Società SSDARL Jolly Montemurlo l’ammenda di € 1.200,00;

- per la Società ASD Jolo Calcio l’ammenda di € 700,00;

- per le Società ASD Real Aglianese, SSD Florentia San Gimignano CF e US Città di Pontedera Srl CF l’ammenda, per ciascuna di esse, di € 450,00.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del deferimento, opposta dalla società SSD Florentia San Gimignano, tenuto conto che risulta rispettata, nella specie, la disciplina di cui all’art. 125, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (“l’atto di deferimento (…) deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottati entro trenta giorni dall’ultimo termine assegnato”).

Risulta in atti che l’avviso di conclusione delle indagini è stato rinotificato alla società US Città di Pontedera in data 7.7.2020, sicché, dopo il decorso del termine di 15 giorni ex art. 125, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (con scadenza il 22.7.2020), risulta tempestivo il deferimento emesso in data 13.8.2020.

Oltre  che  rituale,  l’atto  di  deferimento  risulta  legittimo  ai  sensi  del  comma  3  del  predetto  art.  125,  essendo corredato dalla chiara esplicitazione delle condotte ritenute suscettibili di responsabilità disciplinare, così sostanziandosi la conoscenza, nei deferiti, delle relative contestazioni ai sensi delle norme federali ivi espressamente richiamate.

Nel merito, il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Punto cruciale della contestazione è la circostanza che la sig.ra Linda Gavagni è tesserata in qualità di calciatrice, attualmente della società US Città di Pontedera.

In passato ella ha vestito altre maglie, sempre in qualità di calciatrice tesserata.

Nel contempo, ha materialmente svolto un’attività di natura tecnica, e ciò, nel corso del tempo, in favore di diverse società: nel video allegato in atti, relativo al periodo in cui la predetta deferita ha militato nella società SSD Florentia San Gimignano CF, la stessa espressamente dice “alleno due squadre di calcio di bambini che hanno 5, 6 e 7 anni” (cfr. 00:00:39 del video), soggiungendo “riesco bene a conciliare tutti i miei impegni studiando la mattina, allenando i bambini nel pomeriggio e venendo al campo la sera per allenarmi con la squadra” (cfr. da 00:00:40 a 00:00:50 del video).

Nel presente procedimento è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente in relazione agli artt. 21, 22, 23 e 40 delle NOIF, quindi per essere venuta meno sia al rispetto delle disposizioni federali, sia ai “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (art. 4, comma 1 del codice di giustizia sportiva).

Tale attività è stata prestata in maniera continuativa e con evidenti tratti di immedesimazione negli organici delle predette società, il tutto, sempre e comunque, senza alcuna comunicazione agli organi federali, né, tantomeno, in forza di specifici accordi di natura contrattuale con le stesse società o, ancora, in esito ad una preventiva e trasparente formalizzazione; né, da ultimo, il contenuto di tale attività è stato chiarito sotto il profilo della liceità dal punto di vista lavoristico e fiscale.

In più, dall’esame degli atti sono emersi elementi – rilevanti, precisi e concordanti – tali da sostanziare le condotte contestate in sede disciplinare.

Nella memoria depositata in atti, la sig.ra Gavagni ha evidenziato di non aver “mai richiesto e ottenuto alcuna abilitazione da allenatrice di calcio: ne ha mai svolto tali mansioni presso le suddette società calcistiche. Ella non è stata, né è attualmente, iscritta presso alcun ruolo tecnico Figc”; ma, nondimeno, non ha contestato che un’attività tecnica è stata materialmente svolta, ancorché – come si è soggiunto nella predetta memoria – “per il proprio sostentamento” e con la personale convinzione che “con la sua attività lavorativa, assieme a tutti gli operatori del settore, sta contribuendo alla crescita del calcio femminile”.

Non è stata, però, allegata prova dell’episodicità del contributo offerto, ovvero  dell’insignificanza  della collaborazione prestata; piuttosto, il video allegato propone una espressa ammissione del contrario, vale a dire lo stabile esercizio di attività di allenatrice, condotto parallelamente all’esercizio dell’attività di calciatrice.

Un parallelismo, o meglio una contemporaneità dei ruoli, che la sig.ra Gavagni ha confutato nel merito contenutistico della qualificazione (ella si è, in pratica, definita una collaboratrice motoria in ausilio ai vari allenatori della varie società coinvolte nel presente procedimento).

Tanto premesso, sul piano probatorio va, anzitutto, evidenziata l’applicazione del principio di non contestazione (circa   la   doppia   e  concorrente   attività   tecnica,   prestata   in   costanza   di   tesseramento   come   calciatrice), espressamente disciplinato sia nel processo civile (art. 115 c.p.c.) che nel processo amministrativo (art. 64 c.p.a), ma neppure estraneo alla disciplina positiva del diritto sportivo.

La giurisprudenza ha, infatti, statuito che “il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. Corte di Cassazione, sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078).

Il che, con ogni evidenza, allude all’attuazione non soltanto del principio del contraddittorio, ma anche delle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, cui è sottesa la responsabilità - o meglio sarebbe dire l’autoresponsabilità – delle parti nell’allegazione dei fatti di causa.

Si tratta di presupposti preordinati alla piena realizzazione del giusto processo garantito dall’art. 111 della Costituzione, puntualmente regolati anche nel Codice di Giustizia Sportiva, ove all’art. 44 si prevede che il processo sportivo assicuri l’effettività, tra l’altro, del “principio del contraddittorio e gli altri  principi  del  giusto  processo” (comma 1), e che i giudici e le parti “cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo” (comma 2).

Il che trova compendio nell’art. 57, comma 1 del predetto Codice, secondo cui “gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti”.

In seconda battuta, occorre considerare che il vincolo derivante dal tesseramento come calciatrice non avrebbe potuto legittimamente consentire alla sig.ra Gavagni – se non a valle di specifici atti autorizzatori, nella fattispecie assenti – l’esercizio di alcuna attività contemporanea e concorrente, oltre che – soprattutto – di un’attività affatto dichiarata, resa in favore di altre società riconosciute dalla FIGC.

Tra l’altro, nella specie, l’attività di allenatrice è stata esercitata, come ha rilevato la Procura Federale, “in assenza nella necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC”.

Ora, se di considera che, ai sensi dell’38 delle NOIF della FIGC, “nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici (…) non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società” (comma 4), è agevole desumere l’affermazione, nell’ordinamento sportivo, di un obbligo di preventiva abilitazione per l’esercizio dell’attività di tecnico e, in caso di sussistenza di tale presupposto, il rispetto del vincolo di esclusività del rapporto. A fortiori tale esclusività dev’essere richiesta a chi non sia neppure abilitato ad allenare, come la sig.ra Gavagni.

Non è, poi, fondato, sempre ai fini del discarico dalle imputate responsabilità, l’assunto secondo cui la deferita avrebbe svolto presso le varie società “soltanto” l'attività di preparatore motorio, e non piuttosto quella di allenatrice: un assunto, per prima cosa, indimostrato alla luce di prove concrete allegate dalla Procura Federale (non soltanto il video, ma anche il circostanziato esposto del sig. Gerardo Passarella del 22.12.2019) e, comunque, inidoneo a superare la contestata violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che l’ordinamento sportivo pretende dai propri tesserati. È palese l’esercizio di un’attività duplice, se non proprio poliedrica (come quella di segretaria della società Jolly Montemurlo: neppure tale circostanza è stata contestata dalla diretta interessata), protratta in un contesto di oggettiva immedesimazione organica.

Non sono, invece, note le ragioni per cui la sig.ra Gavagni – calciatrice tesserata – abbia taciuto, nel corso di molti anni, sull’attività aggiuntiva e parallela venuta alla luce in occasione delle indagini che hanno condotto al deferimento. Un’attività svolta in un cono d’ombra e in un quadro – più che verosimile – di tacita compiacenza tra più società sportive (negli anni 2009 – 2010 – 2011 la sig.ra Gavagni ha allenato le squadre dei bambini sia della società AC Coiano S. Lucia, sia della Società Jolly Montemurlo: il che perfettamente corrisponde a quanto pronunciato in chiave ammissoria nel video), ciascuna delle quali ha certamente tratto vantaggi e utilità dall’operato della calciatrice deferita.

Sulla scorta di quanto rilevato è, pertanto, manifesta la responsabilità disciplinare anche del deferito sig. Antonio Ciriello, all’epoca dei fatti contestati tesserato in qualità di legale rappresentate della Società SSDARL Jolly Montemurlo, il quale ha direttamente beneficiato dell’operato della sig.ra Gavagni, avvalendosene come allenatrice/preparatore motorio e, addirittura, come segretaria.

Parimenti evanescente è, poi, l’assunto secondo cui l’attività prestata avrebbe mirato a garantire alla sig.ra Gavagni un “sostentamento” e che, addirittura, avrebbe concorso alla crescita del calcio femminile.

Si tratta, a ben vedere, di un alibi di matrice soggettiva – o, a tutto concedere, di opinioni – che, ad avviso del Tribunale, non rileva affatto a fronte della precettività delle norme federali.

Non dubitabile è, da ultimo:

a) la responsabilità oggettiva delle società deferite (Società ASD Real Aglianese, SSD Florentia San Gimignano CF e US Città di Pontedera Srl), e ciò ai sensi dell’art. 6, comma 2 del codice dei giustizia sportiva (“la società risponde a fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2”, vale a dire – per quanto più interessa il presente procedimento – anche dei soggetti che abbiano svolto “qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società”). Tale responsabilità implica un’applicazione conseguenziale, costituendo il risultato di un equilibrio, ponderato a monte dal legislatore, tra la necessità, da un lato, di imputare in modo puntuale ai soggetti deferiti una condotta rilevante sul piano disciplinare e, dall’altro, quella di assicurare una efficiente tenuta dell’ordinamento di settore: un compromesso ottenibile attraverso la valorizzazione di esigenze di semplificazione e speditezza decisionale, non potendosi in alcun modo ipotizzare una (sostanziale) non sanzionabilità di condotte contrarie ai valori dello sport;

b) la responsabilità diretta delle altre società deferite (Società AC Coiano Santa Lucia ASD; Società SSDARL Jolly Montemurlo; Società ASD Jolo Calcio), ai sensi dell’art. 6, comma 1 del codice di giustizia sportiva, le quali hanno opposto giustificazioni generiche in ordine alla condotte puntualmente contestate dalla Procura Federale. Va, di conseguenza, dichiarata la responsabilità di tutti i deferiti

Con riguardo alla quantificazione delle sanzioni, il Tribunale ritiene pienamente congrua la proposta formulata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, fatto salvo il patteggiamento già disposto con separata decisione, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Linda Gavagni, nella qualità, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Antonio Ciriello, nella qualità

, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società SSDARL Jolly Montemurlo, € 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda;

- per la società ASD Jolo Calcio, € 700,00 (settecento/00) di ammenda;

- per la società ASD Real Aglianese, € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda;

- per la società SSD Florentia San Gimignano CF, € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda;

- per la società US Città di Pontedera, € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE                                                                                 IL PRESIDENTE

F.to cons. Angelo Fanizza                                                F.to cons. Nicola Durante

Depositato in data 15 settembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia


 

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