F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN del 15.09.2020 – (Deferimento n. 2457/980pf19-20/GC/blp del 25.08.2020 nei confronti del sig. Bramucci Marco e della società ASD Città di Falconara – Reg. Prot. n. 215/TFN-SD) Decisione n. 7/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2457/980pf19-20/GC/blp del 25.08.2020 Reg. Prot. 215/TFN-SD

Decisione n. 7/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 2457/980pf19-20/GC/blp del 25.08.2020

Reg. Prot. 215/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 settembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2457/980pf19-20/GC/blp del 25.08.2020 nei confronti del sig. Bramucci Marco e della società ASD Città di Falconara,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale veniva a conoscenza che il sig. Marco Bramucci, Presidente della ASD Città di Falconara, utilizzando il gruppo social media whatsapp denominato “modellomarchigiano”, aveva pubblicato nel periodo 20 giugno - 17 ottobre 2019 dichiarazioni lesive della reputazione del Presidente CONI dr. Giovanni Malagò e del Presidente della Divisione Calcio a 5 LND sig. Andrea Montemurro, nonché di altri tesserati della stessa Divisione.

Più in particolare, tali dichiarazioni erano consistite nelle seguenti espressioni, tratte direttamente dall’odierno deferimento.

In data 20 giugno 2019, ore 18:27, “no, no. Tutto fatto a caso. Prendono dove c’è cash. Ciccio Montenullo vive per il cash” (n.d.r. Montemurro viene denominato "Montenullo" dal sig. Bramucci in diverse conversazioni);

in data 2 luglio 2019, ore 13:59, il Presidente Montemurro veniva definito “cialtrone cocainomane di Montenullo”;

in data 9 luglio 2019, ore 15:11, “ho seguito tutto quanto avete scritto e vi espongo il mio pensiero. Come sempre senza peli sulla lingua. Portare questo documento a Montemurro e a Di Gianvito non cambierà nulla, ma ha uno straordinario valore simbolico. Non cambierà nulla perché Andrea Montemurro è uno straordinario bugiardone seriale. Non sa mai nulla, non centra mai niente, non decide nulla. Peccato sia il presidente... Gabriele Di Gianvito si ritrova a fare il vice presidente rispondendo al preciso compito di tenere al riparo da occhi e orecchi indiscreti il consiglio di presidenza (lui, Montenullo e Vittorio Zizzari). L’unica cosa che ha fatto è quella di far assumere il suo ex socio Walter Caprari a collaboratore della Divisione (mille euro al mese non si negano nessuno, ecco una delle voci dove finiscono questi costi aggiuntivi). Ora voi vi chiederete come faccio a sapere tutte queste cose. Da tempo c’è un gruppo di persone che sta lavorando per denunciare tutto questo. Ed io ho partecipato a tutti questi incontri. Con i modi leciti non ci si è riuscito. Con esposti alla Procura Federale nemmeno. Andando da Sibilia idem. Si é così pensato di aspettare ed arrivare alle elezioni dove questi signori subiranno una lezione memorabile.”; il Bramucci, inoltre, minacciava di avere prove per un’indagine giornalistica per “far saltare il banco” accusando inoltre ”che quanto fa sta cricca romana è inenarrabile”;

in data 27 luglio 2019, ore 18:55, “si è dimesso il mio amico Walter Antonini da portavoce territoriale, ruolo inventato per 3-4 soggetti da Andrea Montemurro, in barba ad ogni tipo di regolamento LND e FIGC. Andrà a lavorare per il distributore di palloni Nike. Uno stipendio in meno per le casse della Divisione”;

in data 27 agosto 2019, “il CONI deve morire, in primis Giovannino Malagò, uno che non ha mai lavorato nemmeno per un quarto d’ora in vita sua”;

in data 5 settembre 2019, ore 12:54, “una delle tante stronzate che ha fatto Montemurro, o meglio quel porco di Alessio Musti, è l’inutile progetto “Futsal in Soccer” (utile solo alle tasche di Musti e del suo sodale Paniccia’). Cioè anche quando facciamo un prodotto nostro dobbiamo sempre infilarci sto maledetto calcio a 11. Chi l’ha fatto veramente con squadre di calcio professionistiche, il FeniceVeneziaMestre (la società numero uno in Italia per il settore giovanile), ha visto farsi prendere 2-3 ragazzi migliori e un paio di propri allenatori. Ma Ciccio Nullo dice che è un progetto che il mondo ci invidia..”;

in data 17 ottobre 2019, ore 10:40, riferendosi al Montemurro, “il ciccione grasso, cocainato e puttaniere sta solo in cerca (lui) di visibilità. Quindi gioca a spararla più grossa, tanto tra un anno non ci sarà più e a noi rimarranno le macerie. Per questo i grandi colpevoli sono quelli che avrebbero dovuto avere un grammo di cervello e un po’ di cuore verso sta disciplina: Antonio Dario, Vittorio Zizzari, Alessandro Di Bernardino, Luca Fadda, Gabriele Di Gianvito. Questi sono i nomi di chi gli permette di avere ancora una maggioranza”.

In questo contesto, la Procura Federale, in data 25 agosto 2020 ha deferito a questo Tribunale il sig. Marco Bramucci per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 CGS - FIGC, per aver pubblicamente espresso le dichiarazioni lesive sopra riportate; ha contestato al deferito la recidiva di cui all’art. 18 stesso Codice in relazione alla sanzione per i fatti di identica natura irrogata al Bramucci nella presente stagione sportiva con la decisione di questo stesso Tribunale n. 149 del 19-29 giugno 2020; ha contestualmente deferito la Società ASD Città di Falconara ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC a  titolo  di  responsabilità diretta  per le  azioni  e per i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio legale rappresentante, anche in questo caso con applicazione della recidiva, già invocata per il Bramucci.

Il dibattimento

Alla riunione 10 settembre 2020, tenutasi a distanza in modalità video conferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Francesco Di Leginio, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni, per entrambi anche in relazione alla recidiva: per il sig. Marco Bramucci, nella qualità, inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società ASD Città di Falconara ammenda di € 900,00 (novecento/00).

Per i deferiti si è collegato l’avv. Michele Cozzone (incarico professionale in atti), il quale ha sminuito la portata delle espressioni del Bramucci e, nella ipotesi di accoglimento del deferimento, ha chiesto in punto delle sanzioni l’applicazione dell’istituto della continuazione, anziché della recidiva.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare osserva quanto segue. La violazione ascritta al Bramucci appare fondata oltre ogni ragionevole dubbio.

I giudizi ed i rilievi espressi dal deferito, riportati nel testo che precede, ledono la reputazione delle persone alle quali le espressioni si sono riferite.

Inoltre, siffatte espressioni, che il Bramucci non ha smentito né tanto meno ha rettificato, possono considerarsi pubbliche, nel senso voluto dall’art. 23 comma 2 CGS - FIGC, in quanto le modalità della loro comunicazione ha reso possibile che fossero conosciute, realmente o anche solo potenzialmente, da una pluralità di soggetti.

In quest’ottica, pertanto, il deferimento è fondato e deve essere accolto.

In merito alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, non sfugge a questo Tribunale che, mentre la recidiva di cui all’art. 18 CGS – FIGC (invocata dall’Organo requirente) è un’aggravante della sanzione che punisce con più rigore chi si ostina a commettere consecutivamente la medesima violazione, la continuazione (invocata dalla difesa dei deferiti) è un beneficio non espressamente previsto dal CGS – FIGC, che discende dalla sostanziale unitarietà delle trasgressioni, privilegiando solo il profilo oggettivo della vicenda e non tanto la ricorrenza del medesimo illecito.

Tuttavia, nel caso in esame, la questione circa l’estensibilità analogica della continuazione al CGS non rileva, rientrando nel potere di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 12 comma 1 CGS – FIGC, di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, “tenendo conto della natura e della gravità dei fatti  commessi  e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva”, essendo le sanzioni richieste dalla Procura Federale, in relazione tanto al Bramucci, quanto alla Società ASD Città di Falconara, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio rappresentante legale, conformi per entrambi i deferiti al disposto degli artt. 8 comma 1 inciso a) e 9 comma 1 inciso h) CGS - FIGC, posto in relazione ai commi 4 incisi a), b) e 5 art. 23 cit..

Anche sotto tale profilo il deferimento merita accoglimento.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Bramucci Marco, nella qualità, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Città di Falconara, € 900,00 (novecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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