F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFN del 29.09.2020 – (Deferimento n. 2064/1122 pf 19 20 /GC/gb del 07.08.2020 nei confronti dei sig.ri Fienga Guido, Manara Massimo e della società AS Roma Spa – Reg. Prot. n. 209/TFN-SD) Decisione n. 8/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2064/1122 pf 19 20 /GC/gb del 07.08.2020 Reg. Prot. 209/TFN-SD

Decisione n. 8/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 2064/1122 pf 19 20 /GC/gb del 07.08.2020

Reg. Prot. 209/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 24 settembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2064/1122 pf 19 20 /GC/gb del 07.08.2020 nei confronti dei sig.ri Fienga Guido, Manara Massimo e della società AS Roma Spa,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con provvedimento n. 2064/1122 pf 19 20 /GC/gb del 7 agosto 2020 la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Guido Fienga, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società AS Roma Spa, “per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per aver disatteso, durante la gara Napoli – Roma del 5 luglio 2020, le indicazioni, predisposte dal DGE della SSC Napoli in attuazione del Protocollo recante “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, versione 4 del 22 giugno 2020 – FIGC”, connesse al posizionamento nella panchina e nella panchina aggiuntiva della AS Roma Spa, consentendo che i tesserati dell’AS Roma Spa in panchina non fossero posizionati rispettando il distanziamento, occupando un posto ogni due e che i restanti tesserati si collocassero in tribuna, atteso che detta tribuna dello Stadio San Paolo di Napoli ha diretto accesso al terreno di gioco, con ciò mettendo a rischio la salute dei tesserati”;

- il dott. Massimo Manara, responsabile sanitario della Prima Squadra della Società AS Roma Spa, “per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per aver disatteso, in concorso con il sig. Fienga, durante la gara Napoli – Roma del 5 luglio 2020, le indicazioni, predisposte dal DGE della SSC Napoli in attuazione del Protocollo recante “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, versione 4 del 22 giugno 2020 – FIGC”, connesse al posizionamento nella panchina e nella panchina aggiuntiva della AS Roma Spa, consentendo che i tesserati dell’AS Roma Spa in panchina non fossero posizionati rispettando il distanziamento, occupando un posto ogni due e che i restanti tesserati si collocassero in tribuna, atteso che detta tribuna dello Stadio San Paolo di Napoli ha diretto accesso al terreno di gioco, con ciò mettendo a rischio la salute dei tesserati”;

- la Società AS Roma Spa, “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte sopra descritte”.

In particolare, con il richiamato deferimento la Procura Federale contestava che nel corso della partita Napoli – Roma del 5 giugno 2020 l’AS Roma Spa, in violazione delle Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 all’epoca vigenti, aveva deciso, assumendosi le relative responsabilità, di far sedere tutte le riserve e lo staff della prima squadra in panchina senza applicare il distanziamento minimo, rifiutandosi di utilizzare l’area della tribuna all’uopo adibita, ritenuta eccessivamente lontana dalla panchina stessa.

Procedimento

L’udienza di discussione del deferimento era fissata per il giorno 4 settembre 2020. In accoglimento dell’istanza delle difese del sig. Guido Fienga, pervenuta in data 2 settembre 2020, l’udienza era differita al giorno 16 settembre 2020.

Il 14 settembre 2020 le difese del sig. Guido Fienga presentavano un ulteriore istanza di rinvio, in accoglimento della quale l’udienza già fissata per il giorno 24 settembre 2020.

Memorie difensive

Le difese dei deferiti, nonostante si fossero all’uopo espressamente riservate, non si sono avvalse del diritto  di presentare memorie. Tuttavia, con l’istanza del 2.9.2020 ribadivano quanto già emerso “dall’audizione del dott. Fienga e del dott. Manara si sarebbe dovuto evincere in modo inconfutabile e incontrovertibile come il comportamento dei tesserati e della società istante non abbia configurato violazione disciplinare, ma – vieppiù – quanto dedotto dall’avv. Mauro Baldissoni e dal Team Manager Gianluca Gombar ha non solo confermato l’assoluta correttezza della condotta dei tesserati della AS Roma Spa ma, altresì, ha evidenziato che se vi sono stati comportamenti in violazione del vigente Codice di Giustizia Sportiva, questi ultimi sono addebitabili come da  esposto della medesima AS Roma in  data 22.07.2020, già in atti”.

Con la medesima istanza le difese dei deferiti chiedevano al Collegio “di sentire tutta una serie di soggetti coinvolti nello svolgimento dei fatti accaduti in data 5.7.2020, prima della gara Napoli/Roma, su talune precise circostanze che consentiranno all’Ecc.mo Giudicante di formulare il proprio convincimento dopo una istruzione probatoria completa ed esaustiva.

Infatti, da tale istruzione probatoria ulteriore – ove ammessa dall’Ecc.mo Tribunale Federale Nazionale – risulterà evidente che non vi è stata nessuna violazione del Protocollo Sanitario vigente, versione 4 del 22.06.2020 FIGC, e che la fattispecie afferente al posizionamento dei tesserati in questione, il giorno della gara Napoli Roma, non ha violato nessuna norma connessa all’obbligo di distanziamento previsto, né tantomeno, e men che mai, vi è stato un qualsivoglia comportamento che possa aver messo a rischio la salute dei tesserati medesimi.

Conseguentemente erano formulate “le seguenti richieste istruttorie, come sopra accennate, di audizione dei sig.ri:

1) Guido Fienga (con possibilità di ammissioni capitoli di prova contraria rispetto a quanto richiesto dalla PF Figc);

2) Massimo Manara (con possibilità di ammissioni capitoli di prova contraria rispetto a quanto richiesto dalla PF Figc);

3) Marco Baldissoni (perché venga sentito personalmente con ulteriori capitoli di prova ad integrazione della sola dichiarazione scritta, ammessa dalla PF, in atti);

4) Gianluca Gombar (perché venga sentito personalmente con ulteriori capitoli di prova ad integrazione della sola dichiarazione scritta, ammessa dalla PF, in atti);

5) Cristiano Giuntoli (perché venga sentito personalmente con eventuale successiva richiesta di ammissione capitoli di prova diretta della scrivente difesa);

6) Angelo Iannone (perché venga sentito personalmente con eventuale successiva richiesta di ammissione capitoli di prova diretta della scrivente difesa);

7) Gianluca Rocchi (perché venga sentito personalmente con eventuale successiva richiesta di ammissione capitoli di prova diretta della scrivente difesa);

8) Vito Scala (perché venga sentito personalmente con eventuale successiva richiesta di ammissione capitoli di prova diretta della scrivente difesa)”.

Il dibattimento

All’udienza del 24 settembre 2020 comparivano l’Avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Antonio Conte, in rappresentanza dei deferiti, nonché personalmente il dott. Guido Fienga e il dott. Massimo Manara.

La Procura Federale concludeva per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il dott. Guido Fienga: 30 (trenta) giorni di inibizione;

- per il dott. Massimo Manara: 20 (venti) giorni di squalifica;

- per la AS Roma Spa: Euro 7.000,00 (settemila) di ammenda.

Il difensore dei deferiti ribadiva le richieste istruttorie già depositate e insisteva per l’audizione del dott. Massimo Manara e del dott. Guido Fienga sui fatti contestati.

Il Presidente acconsentiva all’audizione del dott. Guido Fienga, il quale dichiarava che tutta la vicenda era stata innescata dall’intento della società avversaria di creare un contrasto e che non c’era alcuna volontà di non rispettare il protocollo Covid 19.

Il Presidente acconsentiva, altresì, all’audizione del dott. Manara, il quale ribadiva quanto riferito dal dott. Fienga, specificando altresì che da un punto di vista sanitario la società sta facendo il massimo per la salute dei calciatori.

Il Collegio si riservava.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, ferme restando le dichiarazioni rese nel corso dell’udienza dai deferiti, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza del 24.9.2020 rigetta le richieste di ammissione di prove testimoniali da 3 a 7 (segnatamente, dei sig.ri Marco Baldissoni, Gianluca Gombar, Cristiano Giuntoli, Angelo Iannone, Gianluca Rocchi e Vito Scala), in quanto inammissibili, oltre che irrilevanti ai fini della decisione.

Innanzitutto, le richieste di ammissione delle predette prove testimoniali sono inammissibili, in quanto generiche e prive della capitolazione richiesta a pena di ammissibilità dall’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. Del resto, anche secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancanza di una specifica e congrua esposizione dei fatti sui quali ciascuna testimonianza deve essere resa determina l’inammissibilità della richiesta (ex multis, Cass. n. 1294/2018, n. 1808/2015 e n. 12292/2011).

Ma anche a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità, le richieste prove testimoniali sono comunque irrilevanti ai fini del decidere, non essendo contestati (né messi in dubbio), i fatti oggetto del deferimento, id est: che le riserve e lo staff della prima squadra dell’AS Roma Spa, durante la partita Napoli-Roma del 5.7.2020, in assenza di qualsivoglia autorizzazione federale, si sono sistemate in panchina senza rispettare l’obbligo di distanziamento, nonostante la predisposizione all’uopo di una specifica aerea nella Tribuna dello stadio San Paolo.

Nel merito il deferimento appare fondato.

Con il deferimento la Procura Federale ha contestato la violazione del Protocollo recante Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, versione 4 del 22 giugno 2020, in quanto l’AS Roma Spa ha posizionato i tesserati in panchina senza rispettare il distanziamento minimo e soprattutto senza occupare un posto ogni due, mettendo a rischio la salute degli stessi.

Con il Comunicato Ufficiale n. 210/A, il Consiglio Federale ha chiarito, da un lato, che “le società professionistiche sono tenute all’osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti”, da un altro lato che “è assoluto interesse della Federazione che le società professionistiche osservino rigorosamente i Protocolli Sanitari”, stabilendo “una specifica disciplina sanzionatoria con riferimento alla violazione di tali protocolli commessa nella stagione sportiva 2019/2020”. In particolare, con il predetto Comunicato Ufficiale è stato previsto che:

- “in caso di violazione dei Protocolli Sanitari, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della  sua gravità, le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), c) e g), del C.G.S. della FIGC. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19”;

- “le società sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci, e di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del C.G.S. della F.I.G.C., secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, che in qualunque modo possano contribuire alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La responsabilità delle società concorre con quella dei dirigenti, tesserati, soci e non soci e degli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del C.G.S. della FIGC;

- tali disposizioni “si applica[no] ai fatti commessi nella stagione sportiva 2019/2020”.

Il protocollo vigente all’epoca dei fatti contestati prevedeva:

  • Rimodulazione delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, mantenendo le distanze di sicurezza” (pag. 18);
  • Opzione per espansione panchina riserve: in tribuna (se c’è accesso diretto al campo) o sedie/panchine aggiuntive per espandere le panchine normali; occupare se necessario parti della tribuna (es. ground box)” (pag. 19).
  • Da ultimo, poi, a pag. 35 è previsto che “le norme sulla distanza minima devono essere seguite tassativamente nelle aree interne ed esterne dello Stadio”.
  • Alla  luce  del  chiaro  quadro regolatorio  appare  evidente  che  la  decisione  dell’AS  Roma  Spa  di  non  rispettare  il distanziamento nella panchina e di non utilizzare le parti della tribuna accessibili direttamente dal campo di gioco all’uopo adibite costituisce una grave violazione dei Protocolli sanitari.
  • Del resto, la circostanza che l’AS Roma Spa abbia fatto accomodare tutte le riserve e lo staff della prima squadra nella panchina senza rispettare il distanziamento non è contestata dalle difese dei deferiti e anzi è stata ammessa nel corso delle audizioni orali dei deferiti (e nelle dichiarazioni dell’avv. Mauro Baldissoni e del sig. Gianluca Gombar nel corso delle indagini della Procura Federale).
  • Né sono stati contestati i contenuti della relazione di controllo della gara Napoli Roma del collaboratore della Procura Federale Franco Donnaruma nella quale è accertato: “ad inizio gara la società della Roma, decideva, assumendosi tutte le responsabilità che ne derivassero, di utilizzare la panchina a bordo campo per ospitare tutti i suoi giocatori a disposizione, e senza applicare il distanziamento tra di loro. Contestualmente l’AS Roma, consegnava una dichiarazione (che si allega) a firma dell’amministratore delegato e del resp. Sanitario prima squadra.
  • Altresì la società AS Roma, più volte invitata, sia dalla società SSC Napoli che dal sottoscritto e personale della Lega, a rispettare quanto previsto dal Protocollo FIGC, dava risposta negativa”.
  • Irrilevanti, oltre che non provate, sono le circostanze affermate dal dott. Guido Fienga nel corso dell’audizione svolta innanzi alla Procura federale (confermate in relazione al solo delegato della Lega dall’avv. Mauro Baldissoni nelle dichiarazioni rese per iscritto) che l’arbitro e il delegato Lega non si sarebbero opposti alla decisione della AS Roma Spa, nonché la circostanza riportata dal dott. Massimo Manara secondo la quale in un primo momento la SSC Napoli sarebbe stato d’accordo sull’utilizzo delle panchine senza il distanziamento minimo.
  • Fermo restando che tali dichiarazioni contrastano con le affermazioni contenute nella sopra riportata relazione dei controlli gara (ove si legge: “più volte invitata […] dal personale della Lega, a rispettare quanto previsto dal protocollo FIGC”) e nella dichiarazione del rappresentante del SSC Napoli allegata alla predetta relazione, comunque sono irrilevanti, in quanto soltanto la Federazione avrebbe potuto autorizzare una deroga ai protocolli sanitari.
  • Né colgono nel segno le affermazioni dei deferiti secondo le quali l’AS Roma Spa non avrebbe potuto fare diversamente in ragione della lontananza del settore della tribuna dello Stadio San Paolo messo a disposizione delle riserve e dello staff  della  società,  che  non  avrebbe  consentito  questi  ultimi  d’interloquire  con  l’allenatore  e  di  partecipare adeguatamente alla partita.

Tali circostanze sono irrilevanti dal momento che il richiamato protocollo sanitario ha stabilito espressamente la possibilità, al fine di espandere le panchine, di accomodare i tesserati in parti della tribuna, senza prevedere alcuna distanza massima, ovvero l’ubicazione dei giocatori dietro la panchina della medesima squadra. L’unica condizione prevista è l’accesso diretto alla tribuna dal campo. Condizione nel caso di specie rispettata.

Appare evidente, dunque, che le motivazioni addotte a giustificazione della decisione di non rispettare il distanziamento in panchina non appaiono rilevanti.

Parimenti non appare idonea a giustificare la violazione del Protocollo sanitario, la circostanza che, secondo il responsabile sanitario della prima squadra dell’AS Roma Spa “dal punto di vista medico non vi [sarebbe stato] alcun rischio di eventuale trasmissione a terzi del virus Covid-19” poiché “tutti i giocatori e tesserati del Gruppo Squadra [sarebbero stati] regolarmente tamponati e sottoposti ai test sierologici”.

In base al richiamato quadro regolatorio adottato dal Consiglio Federale della FIGC l’individuazione delle misure più idonee per evitare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19 è stata accentrata negli organi federali e non è stata rimessa alla libera e discrezionale valutazione delle singole società. Conseguentemente non è consentito alle singole società di decidere autonomamente le misure ritenute più idonee per limitare la diffusione della pandemia Covid-19, essendo le stesse obbligate a rispettare i Protocolli sanitari adottati dalla federazione senza alcuna facoltà di deroga.

Del resto, una diversa interpretazione oltre a essere incompatibile con la funzione pubblicistica attribuita alla Federazione, comporterebbe una situazione di caos, ben potendo  ogni società applicare regole e livelli di tutela differenti.

Né a dire il vero si può ritenere che sia sufficiente la sola effettuazione di tamponi e test sierologici per evitare la diffusione della Pandemia, come purtroppo dimostrano i giocatori che sono risultati positivi nonostante l’effettuazione delle predette analisi.

Da ultimo del tutto irrilevanti sono le affermazioni dei deferiti (confermate dalle dichiarazioni scritte dell’Avv. Mauro Baldissoni e del dott. Gianluca Gombar) in ordine alla condotta aggressiva dei tesserati del Napoli, in quanto tali comportamenti non hanno alcuna attinenza con la violazione dei protocolli sanitari che costituisce l’oggetto del thema decidendum introdotto con il deferimento de quo.

Le sanzioni richieste dalla procura appaiono adeguate e ragionevoli, stante la gravità delle condotte contestate, la consapevolezza dei deferiti dell’antigiuridicità dei comportamenti posti in essere e l’importanza degli interessi sottesi all’obbligo di distanziamento nelle panchine, volto a limitare la diffusione della pandemia da Covid 19 e garantire la salute pubblica e dei tesserati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Guido Fienga, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Manara Massimo, squalifica di giorni 20 (venti);

- per la società AS Roma Spa, ammenda di € 7.000,00 (settemila/00).

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