F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN del 01.10.2020 – (Deferimento n. 3073/1166 pf 19-20/GC/gb del 10.09.2020 a carico della sig.ra Durio Anna e della società Robur Siena Spa – Reg. Prot. n. 9/TFN-SD) Decisione n. 9/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3073/1166 pf 19-20/GC/gb del 10.09.2020 Reg. Prot. 9/TFN-SD

 

Decisione n. 9/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3073/1166 pf 19-20/GC/gb del 10.09.2020

Reg. Prot. 9/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

 avv. Paolo Clarizia– Componente;

avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 24 settembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3073/1166 pf 19-20/GC/gb del 10.09.2020 a carico della signora Durio Anna e della società Robur Siena Spa, l

a seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 10 settembre 2020 il Procuratore Federale F.F. ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la Signora Durio Anna e la Società Robur Siena Spa per rispondere:

a) la sig.ra Durio Anna della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad € 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del vigente CGS.

b) la Società Robur Siena Spa a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Durio Anna, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Robur Siena Spa, come sopra descritto; a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS in relazione al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per non aver pagato, entro il 15.07.2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad € 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del vigente CGS.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, le deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 24 settembre 2020, la Procura Federale, esposte le considerazioni principali a sostegno del deferimento, non confutate in considerazione della mancata costituzione delle deferite, ne chiede l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per Durio Anna mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

per la Società Robur Siena Spa, al momento non iscritta ad alcun campionato federale, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza ove si iscriva, € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda. 

Nessuno è comparso per le deferite.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Il procedimento trae origine dalla comunicazione del 6.8.2020, fatta pervenire a mezzo PEC alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.C. con la quale si segnalava come, a seguito dell’esame del report della Deloitte & Touche Spa era emerso che la Società Robur Siena Spa aveva provveduto tardivamente, solo in data 16 luglio 2020, e quindi oltre il termine del 15 luglio 2020, al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad € 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 come sancito dal Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020.

Il ritardo nel pagamento degli emolumenti oggetto di contestazione risulta provato per tabulas attraverso la documentazione in atti. Ne consegue la violazione del termine perentorio e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1 lett. G) del CGS come sancito dallo stesso Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020 e per la sig.ra Durio Anna dall’art. 9 CGS.

Le sanzioni risultano aumentate in considerazione della contestata recidiva come prevista dall’art. 18, comma 1 CGS (stante la decisione n. 131/TFN-SD 2019/2020).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: per Anna Durio, inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici); per la società Robur Siena Spa, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

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