F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFN del 01.10.2020 – (Deferimento n. 3079/1167pf19-20/GC/gb del 10.09.2020 a carico del sig. Astorina Giovanni Luca Rosario e della società Calcio Catania Spa – Reg. Prot. n. 10/TFN-SD) Decisione n. 10/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3079/1167pf19-20/GC/gb del 10.09.2020 Reg. Prot. 10/TFN-SD

Decisione n. 10/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3079/1167pf19-20/GC/gb del 10.09.2020

Reg. Prot. 10/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 24 settembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3079/1167pf19-20/GC/gb del 10.09.2020 a carico del signor Astorina Giovanni Luca Rosario e della società Calcio Catania Spa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

Vista l’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1167 pf19-20, avente a oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C in ordine al mancato pagamento da parte della Calcio Catania SpA, entro la data del 15/07/2020, degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, così come previsto dal C.U. 227/Adel 18/06/2020”;

Vista la documentazione acquisita ed esaminata l’attività istruttoria espletata dall’ufficio; 

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 31/08/2020;

Ritenuto che i soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva e non hanno chiesto di essere sentiti; Vista la proposta di deferimento e visto l’art. 125 del CGS;

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare

1. il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa,

- per rispondere della violazione di cui all’artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS, in relazione al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori a € 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- per rispondere della violazione di cui all’artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF e al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori a € 26.644,00, per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.  2. la Società Calcio Catania Spa:  - per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa;

- per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per non aver pagato entro il termine del 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori a € 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

- per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF e al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per non aver pagato entro il termine del 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

- con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del vigente CGS.

Le memorie

Il Sig. Astorina Giovanni Luca Rosario non depositava Memorie.

La Calcio Catania Spa depositava una memoria a discolpa, insistendo in linea principale per il proscioglimento, in subordine per l’applicazione della sanzione minima. Riconoscendo la sussistenza integrale del contestato debito alla data del 15 luglio 2020, assumeva la Società di aver regolarmente onorato ogni debenza economica entro la data del 5 agosto 2020. Riferiva infatti che a seguito di un dissesto finanziario dovuto anche alla emergenza sanitaria in corso (durante il periodo Covid 19), il sodalizio era stato sottoposto alla procedura concorsuale del Concordato Preventivo, i cui Organi non avevano tempestivamente consentito lo svincolo delle partite finanziarie della Società, all’uopo predisposte e giacenti presso gli Istituti bancari ai fini del saldo degli emolumenti impagati. Precisava altresì che grazie all’ingresso in Società di un nuovo asset della proprietà, aveva comunque onorato tutti i pagamenti entro il termine ultimo concesso in proroga dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 48/A del 26.06.2020) ai fini della iscrizione al Campionato di Serie C, che la Società asseriva scadere il 5 agosto 2020. Ritenendo pertanto valido e tempestivo l’avvenuto saldo degli emolumenti entro il predetto termine del 5 agosto 2020, che avrebbe anche ratificato la recepita accettazione alla iscrizione al Campionato di serie C della Calcio Catania Spa, ribadiva di aver onorato in tempo ogni posizione in sofferenza con i propri tesserati, insistendo per il proscioglimento, ovvero e in subordine per la minima comminatoria.

Il dibattimento

La Procura Federale rimarcava le tesi addotte in deferimento, chiedendo l'applicazione delle sanzioni che seguono:

- 4 mesi di inibizione per il Sig. Astorina Giovanni Luca Rosario (diversificando la richiesta in 3 mesi per la prima violazione e 1 mese per la seconda);

- 4 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso per il Calcio Catania Spa (diversificando la richiesta in 2 punti per la prima violazione e 2 punti la seconda); - € 500,00 di ammenda per la recidiva.

La Difesa del Calcio Catania Spa, presente in aula, rimarcava le motivazioni assolutorie e subordinate esimenti trascritte nella memoria.

Nessuno compariva per il Sig. Astorina Giovanni Luca Rosario.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il deferimento sia fondato in ogni sua componente. Onde giungere a tale convincimento, è opportuno svolgere un preliminare ragionamento di natura giuridico-fattuale finalizzato all’applicazione del giusto precetto, attraverso la corretta interpretazione dei Com. Uff. succedutisi durante il tempo della emergenza sanitaria (Covid 19), indubbiamente innovativi e per certi versi singolari nella collocazione di ratio e termini riferiti alle scadenze dei pagamenti sanciti dall’ordinamento e propedeutici per la iscrizione ai Campionati sportivi.

In punto di fatto, i postulati cardine esplicativi della vicenda risiedono negli univoci tempi di pagamento adottati dalla Società ed evincibili dai documenti resi dalla Procura e dalla Difesa: il saldo della partita debitoria è sicuramente avvenuto dopo il 15 luglio 2020, comunque entro il 5 agosto 2020. Infatti sia la Procura Federale che il Difensore della Calcio Catania Spa convergono pacificamente verso tale elemento temporale, comportando ciò che la sintesi del concetto fattuale è senza dubbio la seguente: alla data del 15 luglio 2020 (cioè ultimo termine utile per il saldo degli emolumenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3, del CGS; in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF e al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020) il debito sussisteva inalterato risultando totalmente impagato.

Ciò nonostante la Difesa offre una tesi in grado di conferire apparentemente una plausibile giustificazione al proprio comportamento omissivo (perché oggettivamente protrattosi oltre il sancito termine del 15.07.2020), introducendo un nuovo elemento temporale cioè la prorogata scadenza alla data del 5 agosto 2020, rinvenibile all’interno del Com. Uff. n. 248/A del 26.06.2020 del Presidente Federale. Afferma sostanzialmente il Difensore che questo ultimo Com. Uff., in tema di prescrizioni da ottemperare ai fini della corretta iscrizione al Campionato di serie C per la stagione sportiva 2020/2021, traslerebbe tutti i criteri e le scadenze economico finanziarie (ivi trascritti), appunto alla data del 5 agosto 2020, superando in tal senso l'originario termine istituzionale del 15.07.2020. Invero detto Com. Uff. non si pone affatto quale sanatoria assoluta in grado di superare il primo termine istituzionale (15.07.2020) statuito ex lege per l’ottemperanza al pagamento degli emolumenti (ex art. 33 CGS e Com. Uff. 227/A); bensì autorizza l’effettuazione di tutte quelle attività e formalità collaterali indicate nel Com. Uff. stesso, entro la data del 05 agosto 2020, fermo restando il rispetto del primo termine (15.07.2020) per il pagamento degli emolumenti in sofferenza e oggetto del deferimento. In altre parole, il Com. Uff. 248/A del 26.06.2020 statuisce che i tutti gli emolumenti debbano essere necessariamente saldati entro il 15.07.2020; mentre il Com. Uff. n. 248/A del 26.06.2020 pone l'ottemperanza delle altre formalità propedeutiche per la iscrizione al Campionato di serie C, entro la data del 5 agosto 2020.

Entrando nel dettaglio dei due capi di incolpazione esposti in deferimento, è opportuno constatare che il primo si riferisce alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020; mentre il secondo al periodo gennaio e febbraio 2020. Si tratta di tempi ben determinati il cui omesso pagamento costituisce una duplice e differente violazione, con conseguente applicazione di una duplice e differente sanzione.

Per ciò che concerne il primo capo (marzo, aprile e maggio 2020), la Difesa ha eccepito che limitatamente a tale periodo, l’intervento della Cassa Integrazione (chiesto dalla Società in funzione del Covid 19) avrebbe eluso la violazione riferita all’intero trimestre; ma la Procura ha precisato e documentato che tale periodo di Cassa Integrazione non ha coperto i primi giorni di marzo e gli ultimi giorni di maggio, dal momento che il Provvedimento di natura speciale e sociale ha garantito la copertura economica per sole 10 settimane intermedie. Sotto tale profilo la Società si è dunque resa colpevole della omissione del residuale tempo.

Per ciò che concerne il secondo capo (gennaio e febbraio 2020), l’omesso pagamento degli emolumenti riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2020 entro il prescritto termine del 15 luglio 2020, è di converso pacifico per specifica ammissione processuale delle parti.

Merita un commento anche l'esimente di carattere generale addotta dalla Difesa, secondo la quale l’intervento della procedura di Concordato Preventivo chiesta dalla Calcio Catania Spa, non avrebbe consentito il saldo dei pagamenti entro la prescritta data del 15 luglio 2020, per ragioni connesse ai ritardi attribuibili agli Organi di controllo della procedura concorsuale nel rilascio della autorizzazione, nonostante esistesse la provvista di danaro presso gli Istituti Bancari in grado di coprire gli emolumenti in sofferenza. Ma il Tribunale Federale Nazionale non conviene con la sussistenza di tale scriminante: anzitutto e in linea generale poiché la prescritta data di pagamento (come detto, 15 luglio 2020) è spirata senza esito; in secondo luogo perché la Società Calcio Catania Spa, pur avendo ottenuto l’autorizzazione specifica al pagamento degli emolumenti a ministero del Tribunale ordinario fallimentare di Catania, non vi ha ottemperato alla menzionata data del 15 luglio 2020; e infine perché il saldo è pacificamente avvenuto soltanto a seguito dell’ingresso in Società di terzi soggetti che ebbero a rilevare il pacchetto azionario, provvedendo a onorare tutte le debenze debitorie in capo alla Società stessa.

Trasferendo infine la specie all’interno delle norme giuridico-sanzionatorie, reputa il Tribunale Nazionale Federale che le contestate violazioni siano puntuali e circostanziate sia nei confronti dell’Amministratore Unico Sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, e sia nei riguardi della Calcio Catania Spa, integrando perfettamente i precetti normativi contestati e trascritti in deferimento, così come appare altrettanto pacifico che gli incolpati non potevano documentare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento delle poste in sofferenza entro il sancito tempo del 15.07.2020, poiché al compimento di tale data gli emolumenti non risultavano saldati, tant’è che la Co.Vi.So.C. stessa, a seguito delle indagini svolte, ha evidenziato ai competenti Organi federali le acclarate manchevolezze economiche poste in essere dai deferiti.

La recidiva sussiste in quanto l’omesso pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio 2020 è stato reiterato anche oltre la data del 15 luglio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:

- per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per la società Calcio Catania Spa, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la contestata recidiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it