F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN del 06.10.2020 – (Deferimento n. 13859/650pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020 nei confronti del sig. Chisoli Stefano e della società SSD Arzachena Academy – Reg. Prot. n. 186/TFN-SD) Decisione n. 11/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 13859/650pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020 Reg. Prot. 186/TFN-SD
Decisione n. 11/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 13859/650pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020
Reg. Prot. 186/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;
cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);
avv. Valentino Fedeli – Componente;
avv. Angelo Venturini – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 13859/650pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020 nei confronti del sig. Chisoli Stefano e della società SSD Arzachena Academy,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 24.06.2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Sig. Chisoli Stefano, Presidente e legale rappresentante della società SSD Arzachena Academy nella stagione sportiva 2019/20, per la violazione degli artt. 4, comma 1, del vigente CGS e degli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Giovanni Mureddu, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, svolgesse di fatto l’attività di Responsabile del Settore Giovanile della società SSD Arzachena Academy e contemporaneamente di allenatore della squadra Esordienti della società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per la stagione sportiva 2019/20, senza essere tesserato per nessuna di tali società;
- la società SSD Arzachena Academy, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai signori Stefano Chisoli e Giovanni Mureddu, così come sopra descritto.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Salvatore Casula, in rappresentanza della Procura Federale, e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il Sig. Stefano Chisoli e la seconda la società SSD Arzachena Academy, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. Stefano Chisoli, sanzione base inibizione di giorni 60 (sessanta), commutata nell’ammenda di € 18.000,00 (diciottomila/00) – € 300,00 (trecento/00) al giorno, ridotta nella misura di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta), commutata nell’ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00) – € 300,00 (trecento/00) al giorno; per la società SSD Arzachena Academy, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), ridotta nella misura di 1/3, sanzione finale ammenda di € 2.000,00 (duemila/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Stefano Chisoli e la società SSD Arzachena Academy, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
rilevato che per gli ulteriori deferiti non menzionati nella presente decisione è già stata pronunciata separata decisione; comunicato infine al Sig. Stefano Chisoli ed alla società SSD Arzachena Academy che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Stefano Chisoli, ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00);
- per la società SSD Arzachena Academy, ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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