F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFN del 06.10.2020 – (Deferimento n. 3060/1032pf19-20/GC/GT/ag del 10.09.2020 nei confronti del sig. Secondo Massimo e della società FC Pro Vercelli 1892 Srl – Reg. Prot. n. 8/TFN-SD) Decisione n. 12/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3060/1032pf19-20/GC/GT/ag del 10.09.2020 Reg. Prot. 8/TFN-SD

 

Decisione n. 12/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3060/1032pf19-20/GC/GT/ag del 10.09.2020

Reg. Prot. 8/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente (Relatore);

cons. Angelo Fanizza – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3060/1032pf19-20/GC/GT/ag del 10.09.2020 nei confronti del sig. Secondo Massimo e della società FC Pro Vercelli 1892 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 10.09.2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Secondo Massimo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società FC Pro Vercelli 1892 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, pubblicato con CU n. 31/A del 18.12.2018, così come integrato e modificato dai CCUU n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019, per non aver partecipato al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

- la società FC Pro Vercelli 1892 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Salvatore Casula, in rappresentanza della Procura Federale e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Serena Anghileri, in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il Sig. Secondo Massimo e la seconda la società FC Pro Vercelli 1892 Srl, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. Secondo Massimo, sanzione base giorni 30 (trenta) di inibizione, diminuita nella misura di giorni 10 (dieci), sanzione finale giorni 20 (venti) di inibizione; per la società FC Pro Vercelli 1892 Srl, sanzione base € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda, ridotta nella misura di € 6.666,00 (seimilaseicentosessantasei/00), sanzione finale € 13.334,00 (tredicimilatrecentotrentaquattro/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Secondo Massimo e la società FC Pro Vercelli 1892 Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società FC Pro Vercelli 1892 Srl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  a mezzo bonifico  bancario  sul  c/c  B.N.L.  IT  50  K 01005  03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Secondo Massimo, giorni 20 (venti) di inibizione;

- per la società FC Pro Vercelli 1892 Srl, € 13.334,00 (tredicimilatrecentotrentaquattro/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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