F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN del 07.10.2020 – (Deferimento n. 1074 pf19-20/GC/GT/mg del 03.09.2020 nei confronti del sig. Vangone Umberto e della società SSD Brindisi FC – Reg. Prot. n. 1/TFN-SD) Decisione n. 13/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 1074 pf19-20/GC/GT/mg del 03.09.2020 Reg. Prot. 1/TFN-SD

 

Decisione n. 13/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 1074 pf19-20/GC/GT/mg del 03.09.2020

Reg. Prot. 1/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 29 settembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 1074 pf19-20/GC/GT/mg del 03.09.2020 nei confronti del sig. Vangone Umberto e della società SSD Brindisi FC,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con atto del 3 settembre 2020 la Procura Federale ha deferito allo Scrivente Tribunale il sig. Vangone Umberto, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Brindisi FC per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Massimiliano Olivieri, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 20.02.2020 (Vertenza n. 129/90), comunicato alla società a mezzo Pec ricevuta in data 23.02.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la Procura ha deferito, altresì, per responsabilità diretta la Società SSD Brindisi FC, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare dopo aver ricevuto in data 28.4.20 apposito esposto dall’allenatore Massimiliano Olivieri sul predetto mancato adempimento.

All’udienza del 29 settembre 2020, svoltasi con modalità telematiche, sono comparsi l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza di entrambe le parti deferite, ed il sig. Vangone Umberto personalmente.

La Procura Federale concludeva per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Vangone Umberto, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società SSD Brindisi FC, 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente, come ammesso del resto dal deferito, il sig. Vangone non ha provveduto ad effettuare tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 23.2.20, il pagamento in favore dell’allenatore Massimiliano Olivieri di € 12.098,00, stabilito dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo del 20.2.20, non potendosi ritenere accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo in mancanza di positivo riscontro della stessa.

Emerge, altresì, l’ascrivibilità del fatto al deferito, tenuto conto che non risulta che l’emergenza epidemiologica per il Covid 19, invocata come esimente, abbia costituito un impedimento oggettivo ed insuperabile all’effettuazione del pagamento di somme di danaro.

Dalla responsabilità del sig. Vangone consegue quella diretta della Società per il rapporto di immedesimazione organica tra il predetto e la società.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vangone Umberto, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società SSD Brindisi FC, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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