F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFN del 07.10.2020 – (Deferimento n. 2998/1030pf19-20/GC/GT/ag del 09.09.2020 nei confronti del sig. Circelli Nicola e della società US Avellino 1912 Srl – Reg. Prot. n. 6/TFN-SD) Decisione n. 14/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2998/1030pf19-20/GC/GT/ag del 09.09.2020 Reg. Prot. 6/TFN-SD
Decisione n. 14/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 2998/1030pf19-20/GC/GT/ag del 09.09.2020
Reg. Prot. 6/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Roberto Proietti – Presidente;
cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;
avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
avv. Fabio Micali – Componente;
avv. Angelo Venturini – Componente;
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 29 settembre 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2998/1030pf19-20/GC/GT/ag del 09.09.2020 nei confronti del sig. Circelli Nicola e della società US Avellino 1912 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale il 9 settembre 2020 ha deferito a questo Tribunale il sig. Nicola Circelli, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società US Avellino 1912 Srl, al quale ha contestato la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC a motivo dell’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi, Capo A), n. 1, lettera E del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020, afferente le Società di Serie C, pubblicato sul Com. Uff. n. 31/A del 18.12.2018, integrato e modificato dai Com. Uff. n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019.
Era accaduto che non erano state tesserate, entro il termine del 31 gennaio 2020, almeno venti calciatrici di età compresa tra i 5 ed i 12 anni, ai fini della loro partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali categorie Esordienti e/o Pulcini all’interno del settore giovanile della Società dal deferito presieduta e, nel contempo, per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento del detto impegno, previste al Punto 1, lettera E, cit.
È stata nel contempo deferita la Società US Avellino 1912 Srl ai sensi dell’art.6 comma 1 CGS - FIGC, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal Circelli.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, a mani dell’avv. Luca Zennaro, ha depositato la richiesta di patteggiamento sottoscritta per la Società US Avellino 1912 Srl dall’avv. Eduardo Chiacchio munito di procura alle liti a firma del legale rappresentante della detta Società dr.ssa Paola Luciano, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 CGS - FIGC; esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: sanzione base ammenda di € 20.000,00, diminuita di 1/3 (€ 6.666,00), sanzione finale ammenda di € 13.334,00; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.
Il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale e la Società US Avellino 1912 Srl, a mani dei loro rispettivi rappresentanti, hanno depositato ai sensi dell’art. 127 comma 1 CGS - FIGC istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 art. cit., “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso (comma 5), “su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI”, con “pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta” (comma 6); rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua; evidenziato infine che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio con bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della Società US Avellino 1912 Srl.
Il dibattimento
Alla riunione odierna, tenutasi in video conferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale richiamato nel dispositivo, il procedimento è proseguito nei confronti del sig. Nicola Circelli.
L’avv. Luca Zennaro per la Procura Federale, illustrato il deferimento del Circelli, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione della sanzione della inibizione a carico del deferito di gg. 30 (trenta).
Il Circelli non è comparso, né ha fatto pervenire scritti a difesa.
La decisione
La violazione ascritta al deferito ha tratto le mosse da una segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 27 febbraio 2020, pervenuta in pari data alla Procura Federale, con la quale era stata evidenziata l’inosservanza dell’obbligo assunto con la dichiarazione descritta in premessa.
Siffatta inosservanza, che risulta documentalmente provata e che, peraltro, non è stata contestata dal Circelli, che ne è stato il responsabile a cagione della carica ricoperta, costituisce anche per la persona fisica illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale con pena da ricercarsi nelle disposizioni dell’art. 9, comma 1, inciso H CGS - FIGC; essa, nel caso in esame, per come è stata quantificata, appare congrua in relazione alla detta violazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, visto l’art. 127 CGS – FIGC, dispone applicarsi la sanzione dell’ammenda di € 13.334,00 (tredicimilatrecentotrentaquattro/00) nei confronti della società US Avellino 1912 Srl.
Dichiara chiuso il procedimento nei confronti della predetta società.
Per il resto, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) nei confronti del sig. Circelli Nicola.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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