F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN del 07.10.2020 – (Deferimento n. 2070/797 pf 19 20/LDF/GC/am del 07.08.2020 nei confronti del sig. Juan Manuel Cobelli – Reg. Prot. n. 210/TFN-SD) Decisione n. 15/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2070/797 pf 19 20/LDF/GC/am del 07.08.2020 Reg. Prot. 210/TFN-SD

Decisione n. 15/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 2070/797 pf 19 20/LDF/GC/am del 07.08.2020

Reg. Prot. 210/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 29 settembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2070/797 pf 19 20/LDF/GC/am del 07.08.2020 nei confronti del sig. Juan Manuel Cobelli,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 7 agosto 2020, deferiva a questo Tribunale il calciatore Juan Manuel Cobelli, all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Marina Di Ragusa, per non aver partecipato, senza valida giustificazione, agli allenamenti previsti nei giorni 31 dicembre 2019, 2 e 3 gennaio 2020 e per non essersi reso disponibile per la trasferta della propria squadra in programma a Nola (Napoli) il giorno 5 gennaio 2020, mantenendo tale comportamento sino al giorno 9 febbraio 2020, nonostante gli inviti formalmente ricevuti dalla Società di appartenenza; con ciò violando l’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 92 NOIF.

Fatti commessi in Marina di Ragusa (RG) nelle date sopra riportate.

La notizia era pervenuta a conoscenza della Procura Federale su nota 10 gennaio 2020 del Dipartimento Interregionale LND, a sua volta informato direttamente dalla Società ASD Marina Di Ragusa.

Il dibattimento

Alla riunione del 29 settembre 2020, tenutasi in modalità video - conferenza (giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020), è comparso per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con la sanzione a carico del deferito della squalifica di 3 (tre) gare effettive, da scontarsi non appena il calciatore Juan Manuel Cobelli si fosse nuovamente tesserato in favore di società affiliate alla FIGC. Il Cobelli non è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Occorre premettere che questo Tribunale, con Ordinanza n. 1 del 4 settembre 2020, aveva rinviato a nuovo ruolo il dibattimento perché non vi era prova in atti del perfezionamento delle notifiche al Cobelli sia del deferimento, che dell’avviso di convocazione dell’udienza; è successivamente risultato che le notifiche sono avvenute il 22 settembre (deferimento) ed il 25 settembre 2020 (convocazione udienza), sicché il contraddittorio può ritenersi ritualmente e validamente instaurato.

Nel merito il deferimento è fondato.

Risulta dall’incarto delle indagini svolte dalla Procura Federale che il calciatore non aveva risposto alle convocazioni che la Società gli aveva inviato con lettera raccomandata e telegramma e che egli non aveva addotto alcuna giustificazione in merito alla sua mancata presenza.

La violazione dell’art. 92 NOIF (Doveri dei tesserati: i tesserati sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza) appare così di tutta evidenza e va sanzionata in relazione all’art. 4 comma 1 CGS - FIGC come da richiesta.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Juan Manuel Cobelli la sanzione della squalifica di 3 (tre) gare effettive, da scontarsi nel caso in cui il calciatore si tesseri per società affiliate alla FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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